Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze avverso e per l'annullamento degli articoli 59 e 139 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 pubblicata in BUR del 7 marzo 2005, n. 19) recante «Disciplina del Servizio sanitario regionale» per violazione degli artt. 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, e 97 Cost, nonche' di principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi e di prorogatio, e cio' a seguito ed in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge. Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR n. 19 del 7 marzo 2005) la Regione Toscana ha inteso dettare una rinnovata organica disciplina del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento agli aspetti programmatori, ordinamentali e organizzativi. Peraltro, proprio con riguardo a tali ultimi aspetti, la legge regionale appare non del tutto in linea con il vigente assetto costituzionale delle competenze in materia; per cui con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a cio' autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni. La legge in esame, presenta profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle due seguenti disposizioni: 1) l'art. 59, nel prevedere che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie «sono conferiti ai dirigenti sanitari ... in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico» e nel dettare analoga statuizione per il personale universitario (professori e ricercatori che, presso le aziende del servizio sanitario regionale, svolgono «un'attivita' assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico»), eccede dalla competenza legislativa regionale. La suddetta disposizione contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 15- quater del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, statuisce, infatti, la non esclusivita' del rapporto di lavoro, che non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. La disposizione regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di lavoro, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della «irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. n. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia «ordinamento civile», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. L'art. 59, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparita' di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusivita' con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato portale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilita' che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Ne e' dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone infine una irragionevole disparita' di trattamento nell'ambita del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione. Si evidenzia, inoltre, che analoghe impugnative sono state gia' proposte con riferimento, rispettivamente, alle leggi della Toscana n. 56/2004 e dell'Emilia-Romagna n. 29/2004; 2) L'art. 139, nel disporre che gli organi dell'Agenzia Regionale di Sanita' (ARS), disciplinata dall'art. 82 della medesima legge, «in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS», la quale viene presentata, in forma di proposta, dalla giunta regionale al consiglio regionale entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, viola i principi di legalita', buon andamento e imparzialita' dell'organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La prorogatio a tempo indeterminato di tali organi, nel contrastare con i menzionati principi costituzionali, viola in particolare l'art. 3 della legge n. 444 del 1994 (di conversione del decreto-legge n. 293 del 1994) che, quale espressione dei suddetti principi, configura e disciplina l'istituto della «prorogatio» quale ipotesi da prevedere in via del tutto eccezionale e comunque vincolata nei tempi e nei contenuti. La menzionata disposizione statale prevede, infatti, che gli organi amministrativi scaduti (tali sono da ritenersi infatti gli organi dell'ARS decaduti, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 22 del 2000, nel marzo 2005 con lo scioglimento del Consiglio regionale che li ha nominati) sono prorogati per non piu' di 45 giorni durante i quali possono emanare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' quelli urgenti e non indifferibili. La disposizione regionale censurata, invece, prevede una vera e propria prorogatio a tempo indeterminato laddove statuisce che gli organi dell'ARS restino in carica come minimo 240 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, decadendo dal loro incarico solo all'entrata in vigore del provvedimento di revisione della stessa ARS. In piu', ai medesimi organi vengono attribuite, nel periodo di proroga, funzioni non affievolite di studio e di ricerca, nonche' eventuali ulteriori incarichi da parte della giunta regionale o del Consiglio regionale.