Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, pubblicata nel B.U.R. suppl. straord. n. 7 del 9 marzo 2005, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004»: nell'art. 27, in relazione all'art. 3, all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). La legge regionale n. 4/2005, reca una serie di interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tra questi, l'art. 27 della l.r. prevede che i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT (Ente zona industriale di Trieste) possano essere esentati dai comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate. Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005, n. 3, viene impugnata nella sopra indicata disposizione per i seguenti motivi. Nel disporre l'esenzione dell'ICI per i consorzi di sviluppo industriale e per l'EZIT, con riferimento ad aree ed immobili destinati a fini di pubblico interesse, la norma in questione introduce una nuova categoria di immobili esenti rispetto a quelle previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in aperto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente al sistema tributario e contabile dello Stato, nonche' con le disposizioni di cui agli artt. da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), che, nel disciplinare le materie riservate alla potesta' legislativa della Regione autonoma, non contemplano quella concernente la predetta materia tributaria. In particolare, costituisce ius receptum della giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte il principio secondo cui, in assenza dei presupposti per l'attuazione del disegno costituzionale insito nell'art. 119 Cost., come sostituito dall'art. 5 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - concernente l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di regioni ed enti locali (ivi compresa la loro facolta' di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri), vale a dire in assenza dell'«intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovra' non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee del sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali dovra' esplicarsi la potesta' impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni, ed enti locali», e' preclusa alle Regioni la potesta' di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali e non sono ancora individuabili nell'ordinamento, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle Regioni e degli enti locali, nel senso di considerarsi frutto di una loro autonoma potesta' impositiva, ancorche' il loro gettito sia destinato in tutto o in parte a tali enti (Corte cost. sentt. nn. 37 e 241 del 2004; nn. 296 e 297 del 2003). Per tali ragioni la censura di costituzionalita' formulata nel presente ricorso non puo' dirsi superata nemmeno in virtu' del richiamo alla conformita' ai principi di cui all'art. 119 Cost., contenuto nella citata norma della legge regionale impugnata. Ne' vale a rendere legittimo l'esercizio della potesta' legislativa regionale nella materia in questione l'ulteriore richiamo, contenuto nella norma ridetta, all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni). Tale disposizione, infatti, prevede la competenza legislativa regionale nella disciplina della finanza locale e dell'ordinamento finanziario contabile. Essa, dunque, nella sua genericita', non puo' ricomprendere la disciplina dei tributi statali, nei quali dev'essere fatta rientrare anche l'imposta comunale sugli immobili, alla luce della richiamata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.