Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

    nei  confronti  della  Regione  autonoma Friuli-Venzia Giulia, in
persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale pro tempore per la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4, pubblicata
nel B.U.R. suppl. straord. n. 7 del 9 marzo 2005, recante «Interventi
per  il  sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo delle piccole e medie
imprese  del  Friuli-Venezia  Giulia. Adeguamento alla sentenza della
Corte  di  Giustizia  delle  Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa
C-439/1999,  e  al  parere motivato della Commissione delle Comunita'
europee del 7 luglio 2004»:
        nell'art. 27,  in relazione all'art. 3, all'art. 117, secondo
comma,  lettera e),  della  Costituzione ed agli artt. da 4 a 7 della
legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
    La legge regionale n. 4/2005, reca una serie di interventi per il
sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle piccole e medie imprese
della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tra questi, l'art. 27
della  l.r.  prevede  che i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT
(Ente zona industriale di Trieste) possano essere esentati dai comuni
dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a
fini  di  pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree
acquisite  dall'ente  gestore  al fine della loro successiva cessione
alle imprese interessate.
    Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29
aprile  2005, n. 3, viene impugnata nella sopra indicata disposizione
per i seguenti motivi.
    Nel  disporre  l'esenzione  dell'ICI  per  i consorzi di sviluppo
industriale  e  per  l'EZIT,  con  riferimento  ad  aree  ed immobili
destinati  a  fini  di  pubblico  interesse,  la  norma  in questione
introduce  una  nuova  categoria di immobili esenti rispetto a quelle
previste  dall'art. 7,  comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
in  aperto  contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato  la  materia  inerente  al sistema tributario e contabile dello
Stato,  nonche'  con le disposizioni di cui agli artt. da 4 a 7 della
legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia),  che, nel disciplinare le
materie  riservate  alla potesta' legislativa della Regione autonoma,
non contemplano quella concernente la predetta materia tributaria.
    In  particolare, costituisce ius receptum della giurisprudenza di
codesta  Ecc.ma  Corte  il  principio  secondo  cui,  in  assenza dei
presupposti   per  l'attuazione  del  disegno  costituzionale  insito
nell'art. 119 Cost., come sostituito dall'art. 5 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3 - concernente l'autonomia finanziaria di entrata e
di  spesa di regioni ed enti locali (ivi compresa la loro facolta' di
stabilire  ed  applicare  tributi  ed entrate propri), vale a dire in
assenza  dell'«intervento  del legislatore statale, il quale, al fine
di  coordinare  l'insieme  della  finanza  pubblica,  dovra' non solo
fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma
anche  determinare le grandi linee del sistema tributario, e definire
gli  spazi  e  i  limiti  entro i quali dovra' esplicarsi la potesta'
impositiva,  rispettivamente,  di Stato, Regioni, ed enti locali», e'
preclusa   alle   Regioni  la  potesta'  di  legiferare  sui  tributi
esistenti,  istituiti  e  regolati da leggi statali e non sono ancora
individuabili  nell'ordinamento,  se  non  in  limiti ristrettissimi,
tributi che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle Regioni e
degli  enti  locali,  nel  senso  di  considerarsi frutto di una loro
autonoma potesta' impositiva, ancorche' il loro gettito sia destinato
in  tutto o in parte a tali enti (Corte cost. sentt. nn. 37 e 241 del
2004; nn. 296 e 297 del 2003).
    Per  tali  ragioni  la censura di costituzionalita' formulata nel
presente  ricorso  non  puo'  dirsi  superata  nemmeno  in virtu' del
richiamo  alla  conformita'  ai  principi  di cui all'art. 119 Cost.,
contenuto nella citata norma della legge regionale impugnata.
    Ne'   vale   a   rendere  legittimo  l'esercizio  della  potesta'
legislativa   regionale   nella   materia  in  questione  l'ulteriore
richiamo,  contenuto  nella  norma  ridetta,  all'art.  9 del decreto
legislativo  2 gennaio  1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto
speciale   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia  in  materia  di
ordinamento  degli enti locali e delle relative circoscrizioni). Tale
disposizione,  infatti,  prevede  la competenza legislativa regionale
nella  disciplina della finanza locale e dell'ordinamento finanziario
contabile.   Essa,   dunque,   nella   sua   genericita',   non  puo'
ricomprendere la disciplina dei tributi statali, nei quali dev'essere
fatta  rientrare  anche  l'imposta comunale sugli immobili, alla luce
della richiamata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.