Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 528 dell'11 aprile 2005, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, settimo comma, nono comma; dell'art. 10, decimo comma; dell'art. 12, commi da 1 a 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale». Nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005, n. 62 e' stato pubblicato il decreto legge in oggetto. La ricorrente Amministrazione regionale non intende contestare le misure volte a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo; tuttavia alcune specifiche disposizioni del c.d. «decreto competitivita» si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e sono pertanto lesivi delle competenze regionali costituzionalmente garantite, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. 2) L'art. 5 disciplina gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale, al fine di favorire un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti. In tale contesto e' illegittimo il quinto comma, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici, ai sensi della legge obiettivo n. 443/2001, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE. In base a tale previsione, quindi, e' attribuito il carattere strategico ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali, senza alcuna intesa con la Regione e da cio' consegue che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori potranno essere decisi unilateralmente dallo Stato senza coinvolgimento regionale, mentre e' innegabile che la localizzazione e la realizzazione di tali opere e lavori interferiscono con il governo del territorio, materia affidata alla potesta' legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost. Ne' d'altra parte la norma impugnata rispetta i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 emessa in relazione alla legge obiettivo. In tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato; i suddetti principi, pero', «convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno stretto scrutinio di costituzionalita' e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata... .Predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi e' attivita' che non mette capo ad attribuzioni legislative statali, ma che puo' coinvolgere anche potesta' legislative concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia)». Percio' «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina». Nel caso in esame tale intesa non e' prevista e quindi si consentono la localizzazione e la realizzazione di lavori ed opere sul territorio regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati, con conseguente violazione dell'art. 118 Cost. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. La norma dispone che per le opere di cui al precedente comma quinto viene nominato un Commissario straordinario, al quale sono attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri gia' previsti dalla legge n. 135/1997; il Commissario ha il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere. Tale disposizione viene qui contestata nella parte in cui stabilisce che la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari sia formulata: sentito previamente il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, nel caso di opera di interesse regionale; sentito il Presidente della Regione o della provincia autonoma interessata ovvero il sindaco della citta' metropolitana interessata, nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale. La disposizione non rispetta le competenze regionali; infatti i Commissari, dovendo garantire la celere realizzazione delle opere, interferiscono con la loro attivita' nelle molteplici materie regionali coivolte nella realizzazione delle opere strategiche medesime. Pertanto il rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe un rafforzamento del ruolo della Regione, con la previsione dell'intesa con la Regione medesima, in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e del parere preventivo della Regione a fronte della nomina commissariale per un'opera sovraregionale. Inoltre la disposizione e' incostituzionale anche perche', per le opere sovraregionali, prevede un'alternativita' tra il Presidente della Regione ed il Sindaco della citta' metropolitana interessata nell'espressione del parere finalizzato alla nomina del Commissario. Tale alternativita' fa supporre che lo Stato possa unilateralmente decidere se acquisire il parere del Presidente regionale o del Sindaco prima di procedere alla nomina del Commissario, con la conseguenza che la Regione puo' essere del tutto emarginata ed esclusa. Cio' determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite ex artt. 117 e 118 Cost., incise dall'attivita' del Commissario. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma nono, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Il comma ottavo dell'art. 5 prevede che il Commissario straordinario intervenga quando la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo in esame presenti rallentamenti, ritardi o impedimenti; la norma non indica i poteri del Commissario, ma rinvia a tal fine a quelli previsti dall'art. 13 della legge n. 135/1997. Si tratta in sostanza di poteri di sostituzione rispetto agli enti ordinariamente competenti per assicurare che l'opera strategica proceda senza indugio. Il comma nono, qui contestato, fa salva l'applicazione del comma 4-bis del citato art. 13 della legge n. 135/1997 (cioe' i poteri commissariali di deroga), mentre non richiama l'applicabilita' anche del quarto comma del medesimo art. 13. Tale comma quarto dispone che, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori sono comunicati dal Commissario al Presidente della regione o della provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati, i quali - entro quindici giorni dalla ricezione - possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. L'applicabilita' di tale previsione della pregressa normativa non e' richiamata dalla nuova disposizione percio' sorge il dubbio che per le nuove opere il Commissario possa agire senza che la Regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con grave lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite ed incise dall'attivita' commissariale. 4) Violazione dell'art 10, comma 10, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. La norma stabilisce che il Ministro delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agicoli ed agroalimentari italiani promuova, tramite la societa' Buonitalia S.p.A., un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione di tali disposizioni, ivi inclusa l'individuazione delle effettive risorse finanziarie disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'oggetto di tale disposizione non riguarda ambiti materiali riservati in via esclusiva allo Stato, perche' attiene all'agricoltura ed al commercio con l'estero: la prima di competenza residuale regionale e la seconda soggetta alla competenza concorrente. Pertanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117 sesto comma Cost. in quanto rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalita' e delle procedure per l'attuazione futura della disposizione e cio' in una materia che non e' riservata in via esclusiva allo Stato. In denegata ipotesi la disposizione e' parimenti incostituzionale perche' non e' previsto che il futuro decreto sia emanato di intesa con la Conferenza Stato-Regioni: intesa che sarebbe invece necessaria stante la incontestabile interferenza sussistente tra il contenuto dell'emanando decreto e le attribuzioni regionali in materia di agricoltura e di commercio con l'estero. 5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi da uno a sette, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'art. 12 prevede un rilevante intervento statale nel settore del turismo per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale. E' istituito un Comitato nazionale per il turismo; si prevede la trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo in Agenzia nazionale del turismo ialiana, sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attivita' produttive. Tale agenzia, ente giuridico di diritto pubblico, e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e per il proprio funzionamento si avvale anche di contributi delle Regioni. La disposizione appare incostituzionale: la materia del turismo infatti non e' ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117 secondo comma Cost., ne' in quello delle materie soggette alla potesta' legislativa concorrente. Non sussiste dunque il titolo legittimante l'intervento statale, in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.