LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 383/04 depositato il 17 agosto 2004 avverso altro n. R4HLS0200009 sanz. amministr. 2003 contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Imperia proposto dal ricorrente: Bonaduce Dante e Giovanni S.n.c. via Milano 5 - 18013 Diano Maria (IM) difeso da Bianchi dott. Giovanni via Matteotti 21 - 18013 Diano Marina (IM). La commissione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 dicembre 2004 sull'istanza presentata dalla societa' «Bonaduce Dante e Giovanni S.n.c.» di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge n. 73/2002, rileva quanto segue: P r e m e s s o Con ricorso presentato in data 17 agosto 2004 la Societa' «Bonaduce Dante e Giovanni S.n.c.» in persona del legale rappresentante Bonaduce Dante ha chiesto l'annullamento del provvedimento di irrogazione sanzioni n. R4HLS0200009 previsto dall'art. 3, legge n. 73/2002 irrogatole dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Imperia - in data 20 maggio 2004 e notificato l'8 giugno 2004. A sostegno di tale ricorso la societa' adduceva, oltre a ragioni pertinenti la legittimita' dell'atto in se', cosi' come assunto dall'amministrazione finanziaria irrogante, motivi di legittimita' costituzionale della normativa che disciplina la sanzione. All'udienza del 14 dicembre 2004 il rappresentante della societa' dott. Bianchi Giovanni ha ribadito le ragioni che spingono la ricorrente a lamentare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 73/2002. L'ufficio rileva a sua volta come la questione involga l'esame, da parte della Corte costituzionale (ove ad essa pervenga la questione) di problematiche relative alla congruita' dell'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore, rimettendosi comunque alla prudente valutazione della commisione. La questione sollevata dalla ricorrente pare a questo collegio rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata. Sulla rilevanza della questione giova osservare quanto segue: la questione e' rilevante ai fini del presente giudizio poiche', se la norma fosse dichiarata incostituzionale in toto o in parte, la ricorrente vedrebbe rendere una decisione profondamente diversa, discendendo dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale l'annullamento del provvedimento che commina la sanzione e rendendo superfluo, tra l'altro, l'esame delle ulteriori ragioni di illegittimita' dell'atto. La commissione reputa quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sotto diversi profili che si vanno a delineare: 1. - Violazione art. 27 della Costituzione. La norma di cui si lamenta l'illegittimita' costituzionale commina, ad avviso del collegio irragionevolmente, una sanzione per l'impiego di lavoratori dipendenti irregolari, non risultanti cioe' dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, affiancando e non sostituendo quelle gia' previste dalla legislazione fiscale, del lavoro e della previdenza. Il carico sanzionatorio risulta quindi di entita' tale da palesare una evidente sproporzione rispetto alla effettiva gravita' dell'illecito di cui l'ufficio asserisce l'esistenza: il cumulo, assolutamente esorbitante delle sanzioni lavoristiche, previdenziali e fiscali, cui si sovrappone la sanzione ex art. 3, legge citata, evidenzia quindi una violazione della naturale funzione rieducativa della sanzione ex art. 27 della Costituzione. 2) - Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Il d.l. n. 12/2002 conferisce valore probatorio assoluto (in sede di irrogazione della sanzione) agli atti redatti in sede di accertamento dagli organi preposti al controllo. Il sistema introdotto dalla legge trova il proprio presupposto e risulta fondato sic et simpliciter sui processi verbali redatti da funzionari dell'Agenzia delle entrate (artt. 4 e 5 d.l. n. 12/2002). Quanto sopra impedisce all'ipotetico trasgressore, in sede del ricorso davanti alla commissione tributaria, l'esercizio del diritto di difesa. Con orientamento consolidato la suprema Corte ha ritenuto che il valore probatorio degli accertamenti redatti dai pubblici ufficiali e' assai limitato in quanto «i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato delle ispezioni ..., mentre fanno prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in essi contenute; ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare ai fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale dello stesso pubblico ufficiale (fra le molte cfr. Cass. Lav. 9 luglio 2002 n. 9963: il meccanismo procedurale instaurato dalla legge che demanda alla commissione tributaria le contestazioni in ordine agli accertamenti come sopra svolti non contempla la possibilita' di accertare la sussistenza o la durata del rapporto di lavoro). In buona sostanza la sussistenza o meno ovvero la tipologia del rapporto di lavoro dipendente costituisce l'antecedente logico per la risoluzione della controversia, anche incidentale, sulla configurabilita' e sulla durata del rapporto di lavoro subordinato, presuppone pero' una attivita' istruttoria che e' tipica dei procedimenti come quello lavoristico ma non e' prevista dalle norme che regolano la procedura di fronte alle commissioni tributarie. In particolare la prova dell'esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato o della sua durata ai sensi degli artt. 2094 e s.s. del codice civile, puo' essere data unicamente mediante l'esclussione di testimonianze orali che il giudizio tributario non prevede, generando il contrasto con il diritto alla difesa e una conclamata violazione dell'art. 24 della Costituzione. 3. - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. La norma in oggetto stabilisce che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego dei lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione». Tale disposizione si pone in contrasto aperto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione poiche' crea una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni eguali, si pensi ad esempio a casi di aziende in cui la presenza di lavoratori irregolari venga accertata all'inizio dell'anno ed altre in cui l'accertamento avvenga alla fine: nel primo caso la sanzione sara' minima mentre nel secondo, a parita' di comportamento, la sanzione sara' enormemente piu' pesante. Ancora il dubbio sorge con maggior forza ove ci si trovi di fronte ad attivita' stagionale che, di norma, coincide con periodo limitato a pochi mesi e comunque, per definizione, non e' mai estesa a tutto l'anno solare. Cosi' facendo la quantificazione della sanzione viene basata unicamente al momento dell'accertamento ispettivo e l'ammontare della sanzione viene fatto dipendere in modo automatico esclusivamente dalla data di constatazione della violazione, a prescindere dalla effettiva durata del comportamento antigiuridico in violazione del principio di uguaglianza poiche' in presenza di identica condotta antigiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare, ed anche in violazione del principio di proporzionalita' della sanzione rispetto all'entita' e gravita' della violazione commessa. In questo modo invece la norma in esame: collega l'entita' della sanzione alla «mera casualita» della data di constatazione della violazione; genera sproporzione tra l'entita' della sanzione e la gravita' del comportamento; crea una grave sperequazione per quanto riguarda la funzione affittiva, dissuasiva e retributiva delle sanzioni nel momento in cui limita il periodo di tempo tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (il deterrente e' modesto per chi ha un lavoratore da molti anni ed e' enorme per chi ha un lavoratore irregolare per un solo giorno).