IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza, art. 23 legge n. 87/1953.
    Letti  gli  atti  del procedimento penale n. 211/2004 R.G.Trib. a
carico di Peluso Giancarlo;
    Esaminata  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata
nel  corso  dell'udienza  dibattimentale  del  9 novembre  2004 dagli
avv.ti  Mario  Secondino e Gerardo Fariello, difensori di fiducia del
Peluso;
    Letta la memoria depositata.

                            O s s e r v a

    Nel  corso  dell'udienza  dibattimentale  celebratasi  in  data 9
novembre  2004  i  difensori  dell'imputato  Peluso  Giancarlo  hanno
sollevato  questione  di  legittimita'  degli artt. 418 e 419 comma 1
c.p.p.  in  riferimento  agli  artt. 3,  24  e 111 della Costituzione
secondo   i   difensori,   invero,  l'omessa  previsione  dell'avviso
all'imputato della possibilita' di richiedere entro il termine di cui
all'art. 421   comma   3   c.p.p.,   il  giudizio  abbreviato  ovvero
l'applicazione  della  pena  su  richiesta delle parti, determina una
ingiustificata   disparita'   di  trattamento  rispetto  ai  casi  di
citazione   diretta   a  giudizio  per  i  quali  tale  previsione  e
contemplata  dall'art. 552  c.p.p.,  una  menomazione non tollerabile
delle  potenzialita'  difensive  dell'imputato,  ed  una  lesione del
diritto  dell'imputato a vedersi riconoscere le condizioni necessarie
per preparare la sua difesa.
    Ritiene  il  giudice  che  la  questione debba essere considerata
rilevante e non manifestamente infondata.
    In  particolare,  l'attuale assetto normativo prevede la facolta'
per  l'imputato  di  richiedere la definizione del procedimento a suo
carico  mediante il ricorso ai riti speciali quali il rito abbreviato
ed   il   patteggiamento  entro  termini  di  decadenza  diversamente
connotati  a seconda del tipo di citazione a giudizio: e' previsto il
termine  dell'apertura  del  dibattimento  per  i procedimenti di cui
all'art. 552  c.p.p.,  il  termine di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.
per  i  giudizi  per i quali e' prevista la celebrazione dell'udienza
preliminare.  Orbene,  la  decorrenza  di  tali  termini  importa  la
consumazione  del  diritto dell'imputato a richiedere i suddetti riti
alternativi.  Peraltro,  la facolta' in esame, puo' essere esercitata
esclusivamente  dall'imputato  personalmente  o  dal  suo procuratore
speciale,  con conseguente impossibilita' per il difensore di fiducia
e  ancor  piu' per il difensore di ufficio, di esercitare la facolta'
suddetta  nell'interesse  dell'imputato  ove  questi non sia presente
all'udienza  e  lo stesso difensore non si sia preventivamente munito
di procura speciale.
    Da  cio'  l'importanza dell'avviso preventivo contenuto nell'atto
di citazione a giudizio per l'imputato della facolta' di ricorrere al
rito abbreviato o al patteggiamento.
    Tale  avviso  e'  invero,  espressamente  richiesto dall'art. 552
c.p.p.,  a  pena  di  nullita', nei casi vocatio in iudicium mediante
l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
    La mancata previsione di un simile avviso nei casi in cui il p.m.
eserciti  l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio,
con   conseguente  fissazione  dell'udienza  preliminare,  appare  in
contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione in quanto introduce una
illogica  disparita' di trattamento tra imputato e imputato a seconda
delle  diverse modalita' di esercizio dell'azione penale da parte del
p.m.  Ed  invero,  e'  fuor  di  dubbio  che attraverso la fissazione
dell'udienza  preliminare  e  la notificazione del relativo avviso si
determini   una   vocazione  dell'imputato  sia  pure  per  l'udienza
preliminare  la  quale  per  effetto delle piu' recenti modificazioni
legislative  ha  assunto  connotati  sostanziali  di udienza di pieno
merito sotto il profilo istruttorio.
    Peraltro  la  mancata previsione nell'art. 419 c.p.p. dell'avviso
all'imputato  della possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato
o  il  patteggiamento  nel termine di cui all'art. 421 comma 3 c.p.p.
appare  in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione in quanto
mortifica  il  diritto  di difesa dell'imputato non garantendogli una
completa  e  preventiva  informazione  circa  i diritti e le facolta'
processuali di cui e' titolare.
    Appare,  invece,  manifestamente  infondata la questione sotto il
profilo  della violazione dell'art. 111 della Costituzione atteso che
non  si  ravvisa  alcuna  violazione  dei  diritti in esso sanciti in
favore dell'imputato.
    Va,  altresi',  osservato sotto il profilo della rilevanza che il
giudizio  in  corso  non puo' essere definito indipendentemente dalla
risoluzione  della  questione di legittimita' costituzionale in esame
dal momento che la dedotta nullita' dell'avviso (gia' dedotta dinanzi
al  g.u.p.) ove risultasse fondata determinerebbe una regressione del
procedimento e, dunque, la riapertura dei termini per la richiesta di
riti  alternativi (richiesta che non e' stata formulata dall'imputato
entro il termine di cui all'art. 421 comma 3 c.p.p.