LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti del procedimento n. 987/2003 mon. nei confronti di Prisecaru Culita; Premesso che il medesimo fu arrestato il 29 novembre 2002 nella flagranza del reato previsto e punito dall'articolo 14 comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1999, modificato con legge n. 189/2002 e, convalidato l'arresto, fu giudicato, con rito direttissimo, previa concessione dei termini a difesa, e condannato, con sentenza 22 gennaio 2003 del Tribunale monocratico di Perugia, essendo stato, medio tempore espulso, si da non aver potuto presenziare al dibattimento; Rilevato che con i motivi d'appello la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' della norma citata, gia' sollevata nel corso del giudizio di primo grado, laddove e' prevista l'immediata espulsione dello straniero rimesso in liberta' nell'ambito del procedimento che interessa, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione la dove afferma che l'imputato non e' considerato colpevole fino alla sentenza definitiva; O s s e r v a La fattispecie di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1999, modificato con legge n. 189/2002, prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e che, in tal caso, si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Il successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Infine, l'articolo 17 del citato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 40 stabilisce che lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa e che l'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore. Rileva la corte che l'articolo 13, comma terzo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere il questore, prima di eseguirne l'espulsione richiede il nulla-osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali (costituite, per lo piu', dalla necessita' di accertare la responsabilita' di concorrenti o di imputati in procedimenti connessi o, ancora, nell'interesse della parte offesa). La stessa norma prevede che, nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura cautelare detentiva, specificando ulteriormente che, ove detta misura non viene applicata, o e' cessata, il questore puo' adottare la misura dell'espulsione. Va, ulteriormente, rilevato che nel caso che ci occupa, la normativa vigente prevede l'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartito dal questore, mentre, per il divieto contenuto nell'articolo 280 codice di procedura penale, non sara' possibile sottoporre l'arrestato a misura coercitiva dal momento che il reato, previsto e punito dal citato articolo 14, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 286/1998 modificato, ha natura di contravvenzione. Dalla normativa ricordata discende pacificamente che, non essendo possibile che l'arrestato venga sottoposto a misura cautelare detentiva e potendo, il nulla-osta all'espulsione, essere negato soltanto per le ricordate esigenze processuali, il rilascio del nulla-osta sara' pressoche' automatico nel caso di giudizio instaurato, come quello che ci occupa, per effetto di arresto per i reati contemplati dal piu' volte citato articolo 14. Tanto premesso, ritiene la corte che l'obbligo di nuova, immediata espulsione, congiunto all'automatico rilascio del nulla-osta all'espulsione stessa ed all'obbligo del rito direttissimo, si pone in contrasto con il dettato costituzionale con riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione in quanto l'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 13, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 - obbligo del rito direttissimo, comporta una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in processo penale, quale che sia la sua nazionalita', attesa l'immediatezza dell'espulsione, ad una piena difesa, non potendo di fatto partecipare al giudizio con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di quelli, sovente piu' lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformita' al disposto dell'articolo 17 della norma in esame - richiesta tramite ambasciata o consolato, visto della questura, e cosi' via -, con conseguente lesione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilita' di svolgere appieno le funzioni connesse alla difesa. Per quanto evidenziato, apparendo la questione proposta rilevante ai fini del decidere, con riferimento alla possibilita' di garantire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa presenziando al dibattimento celebrato con il rito direttissimo, ed apparendo, altresi', tale questione non manifestamente infondata, ritiene questa corte di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.