IL GIUDICE MONOCRATICO O s s e r v a L'istanza presentata il 22 giugno 2004 dalla cittadina marocchina Samran Smail per ottenere visto al ricongiungimento familiare della madre El Quaddiou Idrissi Rkia di anni 66 (vivente in Marocco ed assunta come a carico) e' stata respinta dal Console d'Italia a Casablanca in data 17 agosto 2004, sebbene il Questore di Genova avesse, in data 5 marzo 2004, rilasciato il nulla osta richiesto per tale ricongiungimento, ritenendo che la madre non possa considerarsi «a carico» della figlia residente in Italia, vivendo la stessa in Marocco «con altri figli che sono atti al lavoro». Nella specie, gli «altri figli» si identificano (la circostanza non e' oggetto di contestazione) nella signora Samira Samran, di anni 44, che la difesa della ricorrente assume (producendo dichiarazioni rilasciate dalla stessa in questo senso, e certificazione del Ministero dell'economia del Marocco) come priva di proprieta', di un qualsiasi lavoro e di ogni tipo di reddito. Secondo il disposto dell'art. 29, lett. C d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 il rigetto qui impugnato e' corretto: infatti il ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni e' ammesso solo «qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute». Non sussistendo i documentati gravi motivi di salute, questo giudice non dovrebbe, dunque, in alcun modo approfondire l'accertamento della concreta possibilita' per la ricorrente di fornire alla madre in Italia quel sostegno alimentare che (in ipotesi) la figlia vivente in Marocco non sembra in grado di assicurare. Un simile accertamento verterebbe infatti su circostanze giuridicamente non rilevanti. Tuttavia il giudicante rileva che la nozione giuridica di famiglia include, sia nella normativa nazionale che in quella internazionale, vincoli che salvaguardano non soltanto gli affetti ma anche il sostegno di fronte alle difficolta' economiche. Il dovere di assicurare gli alimenti, attribuito dall'art. 433 del codice civile ai figli nei confronti dei genitori, corrisponde infatti, secondo il comune sentire, ad un elementare debito di riconoscenza dei figli verso chi li ha allevati, e deve ritenersi coperto, ad avviso del giudicante, dai precetti relativi all'unita' familiare ricavabili dall'art. 29 della Costituzione, dall'art. 8 della CEDU, dall'art. 93 della Carta europea dei diritti («e' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale»). Per gli anziani ultrasessanticinquenni, il giudicante ritiene inoltre rilevante anche il diritto fondamentale ad una vita «dignitosa ed indipendente» menzionato dall'art. 85 della Carta dei diritti fondamentali. La liberta' del legislatore nazionale, di effettuare un bilanciamento tra tali diritti fondamentali ed il diritto di ogni Stato di regolare il fenomeno dell'immigrazione in ciascun Paese, deve rispondere a criteri non arbitrari e rispettosi del senso di umanita' e dignita' delle persone. Questo giudicante esprime dunque il dubbio che la discriminazione tra «documentati gravi motivi di salute» ed altre ragioni ugualmente concrete ed obiettive (come l'impossidenza e la disoccupazione) che possono impedire ad un figlio vivente su un territorio di altro Stato di fornire al proprio genitore il necessario sostegno economico non costituiscano (al fine di determinare i confini del diritto al ricongiungimento familiare) scelta legislativa rispettosa dei vincoli di ordine costituzionale. Che, dunque, il ricongiungimento di un genitore ultrasessanticinquenne al figlio regolarmente residente in Italia sia possibile quando altri figli viventi nel Paese estero siano gravemente ammalati, e non invece quando gli stessi si trovino nell'impossibilita' concreta di fornire al genitore il sostegno economico necessario non pare rispettoso del principio di uguaglianza, del diritto all'unita' familiare e del diritto fondamentale degli anziani ad una vita dignitosa ed indipendente. Pur se il figlio residente in Italia conserva, infatti, la possibilita' di inviare nel Paese estero somme di denaro dirette ad assicurare il sostegno al genitore straniero, la legge impone infatti in questo caso al figlio straniero, regolarmente residente nel nostro Paese, una forma normativamente vincolata di sostegno, impedendogli la forma, piu' naturale dell'ospitalita' del genitore, e cosi' discriminando le forme di esplicazione dei vincoli familiari per il solo effetto della diversa cittadinanza. Rispetto ai cittadini italiani, la posizione dello straniero e' naturalmente diversa, ma il problema e' se il livello di disuguaglianza nel trattamento giuridico sia proporzionato a giustificato; nei confronti di cittadini extracomunitari, che possono ottenere il ricongiungimento dei genitori per effetto di una «impossibilita» (dovuta a malattia) di altri fratelli viventi nello Stato estero, la discriminazione costituzionalmente dubbia e' che, al di sotto dell'impossibilita' dovuta a stati di salute, non venga dato rilievo a situazioni di impossibilita' altrettanto oggettive, ma dovute a ragioni economiche invece che di salute, che tuttavia impediscano ai fratelli residenti all'estero di fornire ai genitori sostegno adeguato. In questo senso si solleva eccezione di legittimita' costituzionale, al fine di poter continuare - in modo rispettoso del disposto legislativo, come emendato dai vizi qui segnalati - l'accertamento della situazione di impossibilita' della sorella vivente in Marocco a fornire alla madre della ricorrente adeguato sostegno. Di qui la rilevanza nel procedimento introdotto da Samran Smail.