IL GIUDICE MONOCRATICO


                            O s s e r v a

    L'istanza presentata il 30 ottobre 2003 dalla cittadina peruviana
Cerron  Flores  Delina  Julia  per ottenere visto al ricongiungimento
familiare  del  padre Cerron Ospida Melquiades di anni 78 (vivente in
Peru'  ed  assunta  come  a carico) e' stata respinta dall'Ambasciata
d'Italia  a  Lima  in  data  31  ottobre 2003, sebbene il Questore di
Genova  avesse,  in  data  2 settembre 2003, rilasciato il nulla osta
richiesto  per  tale  ricongiungimento,  ritenendo  non sussistenti i
presupposti di legge per il ricongiungimento;
    Nella   specie,  in  Peru'  risiedono  altre  due  sorelle  della
ricorrente,  Santos Cerron Flores di anni 57 e Santos Cerron Berta di
anni 53, a proposito delle quali la ricorrente produce documentazione
medica  secondo  la  quale  la prima sarebbe affetta da cardiopatia e
bronchite  asmatica,  e  la  seconda da depressione; dall'istruttoria
sinora  svolta  e'  emerso  che in Peru' vivono anche dei figli della
ricorrente  (nipoti  di Cerron Ospida Melquides), e che la situazione
e'  diventata  difficile  a  seguito  della  morte  della  moglie  di
quest'ultimo, avvenuta nel 1992.
    Secondo  il  disposto dell'art. 29 lett. C d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286  il  rigetto  qui  impugnato  dovrebbe  essere  esaminato  con
riferimento  alla  gravita'  delle infermita' allegate per le sorelle
viventi   in   Peru',   e  con  riferimento  al  momento  della  loro
documentazione:    infatti    il    ricongiungimento   dei   genitori
ultrasessantacinquenni e' ammesso solo «qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute».  In  questo  caso sono stati solo oggi documentati motivi di
salute,  la  cui gravita' dovrebbe essere meglio valutata, e comunque
non  puo'  dirsi  coincidente,  a primo esame, con una vera e propria
«impossibilita».
    Tuttavia  il  giudicante non ritiene che un'indagine ristretta ai
punti indicati soddisferebbe ai criteri costituzionali che il giudice
deve  tenere  presenti.  Infatti che la nozione giuridica di famiglia
include,  sia nella normativa nazionale che in quella internazionale,
vincoli  che  salvaguardano  non  soltanto  gli  affetti  ma anche il
sostegno  di  fronte  alle  difficolta'  economiche, o anche soltanto
relazionali.   Il  dovere  di  assicurare  gli  alimenti,  attribuito
dall'art. 433  del codice civile ai figli nei confronti dei genitori,
corrisponde  infatti,  secondo  il  comune  sentire, ad un elementare
debito  di  riconoscenza  dei  figli verso chi li ha allevati, e deve
ritenersi  coperto,  ad  avviso del giudicante, dai precetti relativi
all'unita'  familiare  ricavabili  dall'art. 29  della  Costituzione,
dall'art. 8  della CEDU, dall'art. 93 della Carta europea dei diritti
(«e'  garantita  la  protezione  della  famiglia sul piano giuridico,
economico  e  sociale»).  Per  gli anziani ultrasessanticinquenni, il
giudicante ritiene inoltre rilevante anche il diritto fondamentale ad
una  vita  «dignitosa  ed indipendente» menzionato dall'art. 85 della
Carta dei diritti fondamentali. Hanno dunque rilevanza costituzionale
non  solo  la  pura  sufficienza economica dei mezzi di sostentamento
forniti  dai figli ai genitori, ma anche i modi nei quali il sostegno
dei figli si esprime.
    In   un   contesto   di  tipo  costituzionale,  la  liberta'  del
legislatore nazionale di effettuare un bilanciamento tra tali diritti
fondamentali  ed  il  diritto  di  ogni Stato di regolare il fenomeno
dell'immigrazione  in  ciascun  Paese  deve  rispondere a criteri non
arbitrari, comunque rispettosi del senso di umanita' e dignita' delle
persone.   Questo   giudicante   esprime  dunque  il  dubbio  che  la
discriminazione   tra   «documentati  gravi  motivi  di  salute»  che
determinino  una  «impossibilita» di assistenza dei genitori ed altre
ragioni   ugualmente  concrete  ed  obiettive  (come  difficolta'  di
relazione  tra  il  genitore ed i figli rimasti nello Stato estero, a
qualsiasi  ragione  siano  esse  dovute)  che  possono impedire ad un
figlio  vivente su un territorio di altro Stato di fornire al proprio
genitore  il necessario sostegno personale non costituiscano (al fine
di  determinare  i confini del diritto al ricongiungimento familiare)
scelta  legislativa  rispettosa dei vincoli di ordine costituzionale.
Che,     dunque,     il     ricongiungimento     di    un    genitore
ultrasessanticinquenne al figlio regolarmente residente in Italia sia
possibile  solo  quando  altri  figli  viventi nel Paese estero siano
ammalati  cosi'  gravemente  da essere «impossiblitati» ad offrire un
sostegno  al genitore, e non invece quando gli stessi si trovino, per
ragioni  oggettive  ma  non  tipizzate  in  modo pregiudiziale, nella
difficolta'  concreta  di  fornire  al genitore il sostegno personale
necessario,  non  pare  rispettoso  del principio di uguaglianza, del
diritto all'unita' familiare e del diritto fondamentale degli anziani
ad una vita dignitosa ed indipendente.
    Pur  se  il  figlio  residente  in  Italia  conserva, infatti, la
possibilita'  di  inviare nel Paese estero somme di denaro dirette ad
assicurare il sostegno al genitore straniero, la legge impone infatti
in questo caso al figlio straniero, regolarmente residente nel nostro
Paese,  una  forma normativamente vincolata di sostegno, impedendogli
la  forma  piu'  naturale  dell'ospitalita'  del  genitore,  e  cosi'
discriminando  le  forme di esplicazione dei vincoli familiari per il
solo effetto della diversa cittadinanza.
    Rispetto  ai  cittadini  italiani,  la  posizione e' naturalmente
diversa,  ma  il  problema  e'  se  il  livello di disuguaglianza nel
trattamento giuridico sia proporzionato a giustificato; nei confronti
di    cittadini    extracomunitari,    che    possono   ottenere   il
ricongiungimento   dei   genitori   per   effetto   di   una   totale
«impossibilita»  di  altri  fratelli  viventi  nello Stato estero, la
discriminazione   costituzionalmente  dubbia  e'  che,  al  di  sotto
dell'impossibilita'  totale,  non  venga dato rilievo a situazioni di
difficolta',  che  non  giungono  all'impossibilita' ma sono tuttavia
sufficienti per impedire che i genitori anziani ricevano dai figli un
adeguato supporto personale.
    In   questo   senso   si   solleva   eccezione   di  legittimita'
costituzionale,  al fine di poter continuare - in modo rispettoso del
disposto   legislativo,  come  emendato  dai  vizi  qui  segnalati  -
l'accertamento  delle  reali e complessive possibilita' delle sorelle
viventi  in  Peru'  a  fornire  al  padre  della  ricorrente adeguato
sostegno.  Di  qui la rilevanza nel procedimento introdotto da Cerron
Flores Delina Julia.