IL GIUDICE MONOCRATICO O s s e r v a L'istanza presentata il 30 ottobre 2003 dalla cittadina peruviana Cerron Flores Delina Julia per ottenere visto al ricongiungimento familiare del padre Cerron Ospida Melquiades di anni 78 (vivente in Peru' ed assunta come a carico) e' stata respinta dall'Ambasciata d'Italia a Lima in data 31 ottobre 2003, sebbene il Questore di Genova avesse, in data 2 settembre 2003, rilasciato il nulla osta richiesto per tale ricongiungimento, ritenendo non sussistenti i presupposti di legge per il ricongiungimento; Nella specie, in Peru' risiedono altre due sorelle della ricorrente, Santos Cerron Flores di anni 57 e Santos Cerron Berta di anni 53, a proposito delle quali la ricorrente produce documentazione medica secondo la quale la prima sarebbe affetta da cardiopatia e bronchite asmatica, e la seconda da depressione; dall'istruttoria sinora svolta e' emerso che in Peru' vivono anche dei figli della ricorrente (nipoti di Cerron Ospida Melquides), e che la situazione e' diventata difficile a seguito della morte della moglie di quest'ultimo, avvenuta nel 1992. Secondo il disposto dell'art. 29 lett. C d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 il rigetto qui impugnato dovrebbe essere esaminato con riferimento alla gravita' delle infermita' allegate per le sorelle viventi in Peru', e con riferimento al momento della loro documentazione: infatti il ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni e' ammesso solo «qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute». In questo caso sono stati solo oggi documentati motivi di salute, la cui gravita' dovrebbe essere meglio valutata, e comunque non puo' dirsi coincidente, a primo esame, con una vera e propria «impossibilita». Tuttavia il giudicante non ritiene che un'indagine ristretta ai punti indicati soddisferebbe ai criteri costituzionali che il giudice deve tenere presenti. Infatti che la nozione giuridica di famiglia include, sia nella normativa nazionale che in quella internazionale, vincoli che salvaguardano non soltanto gli affetti ma anche il sostegno di fronte alle difficolta' economiche, o anche soltanto relazionali. Il dovere di assicurare gli alimenti, attribuito dall'art. 433 del codice civile ai figli nei confronti dei genitori, corrisponde infatti, secondo il comune sentire, ad un elementare debito di riconoscenza dei figli verso chi li ha allevati, e deve ritenersi coperto, ad avviso del giudicante, dai precetti relativi all'unita' familiare ricavabili dall'art. 29 della Costituzione, dall'art. 8 della CEDU, dall'art. 93 della Carta europea dei diritti («e' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale»). Per gli anziani ultrasessanticinquenni, il giudicante ritiene inoltre rilevante anche il diritto fondamentale ad una vita «dignitosa ed indipendente» menzionato dall'art. 85 della Carta dei diritti fondamentali. Hanno dunque rilevanza costituzionale non solo la pura sufficienza economica dei mezzi di sostentamento forniti dai figli ai genitori, ma anche i modi nei quali il sostegno dei figli si esprime. In un contesto di tipo costituzionale, la liberta' del legislatore nazionale di effettuare un bilanciamento tra tali diritti fondamentali ed il diritto di ogni Stato di regolare il fenomeno dell'immigrazione in ciascun Paese deve rispondere a criteri non arbitrari, comunque rispettosi del senso di umanita' e dignita' delle persone. Questo giudicante esprime dunque il dubbio che la discriminazione tra «documentati gravi motivi di salute» che determinino una «impossibilita» di assistenza dei genitori ed altre ragioni ugualmente concrete ed obiettive (come difficolta' di relazione tra il genitore ed i figli rimasti nello Stato estero, a qualsiasi ragione siano esse dovute) che possono impedire ad un figlio vivente su un territorio di altro Stato di fornire al proprio genitore il necessario sostegno personale non costituiscano (al fine di determinare i confini del diritto al ricongiungimento familiare) scelta legislativa rispettosa dei vincoli di ordine costituzionale. Che, dunque, il ricongiungimento di un genitore ultrasessanticinquenne al figlio regolarmente residente in Italia sia possibile solo quando altri figli viventi nel Paese estero siano ammalati cosi' gravemente da essere «impossiblitati» ad offrire un sostegno al genitore, e non invece quando gli stessi si trovino, per ragioni oggettive ma non tipizzate in modo pregiudiziale, nella difficolta' concreta di fornire al genitore il sostegno personale necessario, non pare rispettoso del principio di uguaglianza, del diritto all'unita' familiare e del diritto fondamentale degli anziani ad una vita dignitosa ed indipendente. Pur se il figlio residente in Italia conserva, infatti, la possibilita' di inviare nel Paese estero somme di denaro dirette ad assicurare il sostegno al genitore straniero, la legge impone infatti in questo caso al figlio straniero, regolarmente residente nel nostro Paese, una forma normativamente vincolata di sostegno, impedendogli la forma piu' naturale dell'ospitalita' del genitore, e cosi' discriminando le forme di esplicazione dei vincoli familiari per il solo effetto della diversa cittadinanza. Rispetto ai cittadini italiani, la posizione e' naturalmente diversa, ma il problema e' se il livello di disuguaglianza nel trattamento giuridico sia proporzionato a giustificato; nei confronti di cittadini extracomunitari, che possono ottenere il ricongiungimento dei genitori per effetto di una totale «impossibilita» di altri fratelli viventi nello Stato estero, la discriminazione costituzionalmente dubbia e' che, al di sotto dell'impossibilita' totale, non venga dato rilievo a situazioni di difficolta', che non giungono all'impossibilita' ma sono tuttavia sufficienti per impedire che i genitori anziani ricevano dai figli un adeguato supporto personale. In questo senso si solleva eccezione di legittimita' costituzionale, al fine di poter continuare - in modo rispettoso del disposto legislativo, come emendato dai vizi qui segnalati - l'accertamento delle reali e complessive possibilita' delle sorelle viventi in Peru' a fornire al padre della ricorrente adeguato sostegno. Di qui la rilevanza nel procedimento introdotto da Cerron Flores Delina Julia.