ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
20 novembre  1982,  n. 890  (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse con la notificazione di atti
giudiziari),  promosso  con ordinanza del 6 febbraio 2004 dal giudice
di  pace  di  Milano  nel procedimento civile vertente tra Bartolomeo
Sotgiu  e  il  comune  di  Milano  ed  altra,  iscritta al n. 528 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 aprile 2005 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 6 febbraio 2004, il giudice di
pace di Milano ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 24 e 113
della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7  della  legge  20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che
al  destinatario  della notificazione a mezzo posta, quando l'atto da
notificare  non  venga  consegnato  a  lui,  sia dato un avviso della
notifica con lettera raccomandata;
        che  l'ordinanza  e'  stata  resa nel corso di un giudizio di
opposizione proposto da Bartolomeo Sotgiu ai sensi dell'art. 22 della
legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche al sistema penale), nei
confronti  del comune di Milano e della s.p.a. Esatri (concessionaria
per  la riscossione), contro una cartella esattoriale con la quale la
societa'  gli  aveva  intimato  il pagamento di una somma a titolo di
sanzione per infrazioni al codice della strada;
        che  in  ordine  al  giudizio a quo il rimettente si limita a
riferire  che  l'opponente aveva sostenuto la nullita' della notifica
della  cartella  esattoriale, non risultando rispettati i principi di
cui all'art. 139 del codice di procedura civile, e che i convenuti si
erano costituiti eccependo la ritualita' della notifica;
        che  il  rimettente  ritiene  la questione non manifestamente
infondata,  in  quanto  l'art. 139 cod. proc. civ. prevede che, se la
notifica  non  possa essere eseguita a mani del destinatario e l'atto
debba  essere  consegnato ad una delle altre persone ivi indicate, di
tale  notificazione  sia  data  notizia  al  destinatario con lettera
raccomandata,  per  garantire  che egli venga a conoscenza dell'atto,
mentre  per  la  notificazione  a mezzo posta sono dettate norme solo
apparentemente  analoghe,  prevedendo l'art. 7 della legge n. 890 del
1982 la consegna dell'atto a persone diverse dal destinatario, ma non
anche   l'avviso   a  costui  dell'avvenuta  notificazione  da  parte
dell'ufficiale postale;
        che il rimettente ricorda inoltre la sentenza n. 346 del 1998
con  cui  la  Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 8
della  legge  n. 890  del  1982, nella parte in cui, per l'ipotesi di
rifiuto  di  ricevere il plico, o di firmare il registro di consegna,
da  parte delle persone diverse dal destinatario abilitate a ricevere
l'atto,  nonche'  di mancanza, inidoneita' o assenza di tali persone,
non  prevedeva  che  il destinatario fosse avvertito con raccomandata
del  compimento  delle  formalita' della notificazione e del deposito
del plico;
        che  il principio del necessario avviso al destinatario della
notifica  di  un  atto  non  effettuata personalmente dovrebbe essere
esteso anche all'ipotesi in esame;
        che pertanto, secondo il rimettente, la norma impugnata viola
l'art. 3  della  Costituzione,  per  disparita' di trattamento fra «i
destinatari di atti giudiziari a seconda che la notifica sia eseguita
a mente del codice processuale civile oppure a mente della successiva
legge»  n. 890  del  1982;  l'art. 24  Cost., in quanto non sarebbero
assicurate  le  formalita'  necessarie perche' l'atto possa ritenersi
ricevuto   dal   destinatario;   e   l'art. 113   Cost.,   in  quanto
l'inadeguatezza  della  notifica  lascerebbe  il  cittadino  privo di
tutela nei confronti della pubblica amministrazione.
    Considerato  che  nell'ordinanza  di rimessione il rimettente non
fornisce  alcuna  precisazione  sulle ragioni per le quali l'asserita
nullita'  della  notificazione  della  cartella  esattoriale  avrebbe
ancora rilevanza, pur dopo la proposizione dell'opposizione contro la
cartella medesima;
        che,  inoltre,  il  rimettente  non precisa in alcun modo per
quali  ragioni l'opposizione prevista dagli artt. 22 e seguenti della
legge  n. 689 del 1981 sia stata esperita non contro il provvedimento
di  irrogazione  della sanzione amministrativa, ma contro la cartella
esattoriale  emessa  per  la  sua  riscossione,  mentre,  secondo  la
giurisprudenza,  cio'  puo'  avvenire  soltanto in presenza di talune
precise condizioni;
        che  le  carenze  di  descrizione della fattispecie concreta,
sotto  entrambi  i  profili  indicati,  si  risolvono  in  difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione;
        che  essa  pertanto,  secondo  consolidata  giurisprudenza di
questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.