LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ritenuto  in fatto e in diritto che Garbarino Stefano ha proposto
ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria
per  il  mancato  pagamento  della  tessa  automobilistica  regionale
relativa al 1999;
        che   la   prima   doglianza  concernente  la  illegittimita'
dell'avviso  impugnato  per  omessa  notifica nei termini di legge ex
art.  2,  legge  24  gennaio  1978,  n. 27,  di  copia del verbale di
accertamento  della  violazione  e'  infondato  alla luce del recento
indirizzo  giurisprudenziale  del  supremo  Collegio  (cfr.  Cass. 16
febbraio 1998, n. 1649);
        che   la   seconda   censura,   concernente  l'illegittimita'
dell'avviso de quo essendo stato quest'ultimo emesso oltre il termine
triennale  di  prescrizione  previsto  dall'art.  5,  comma  51, d.l.
n. 953/1982,  e'  stata  invece  paralizzata  dalla  Regione  Liguria
mediante  il  richiamo  all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 7
maggio   2002,   in   base   al   quale   «il  recupero  delle  tasse
automobilistiche  dovute  per l'anno 1999 dalla Regione Liguria viene
effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il
31 dicembre 2003»;
        che    quest'ultima   norma,   pero',   come   eccepito   dal
contribuente,   si   presenta   in   contrasto   con   la   normativa
costituzionale  come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale in
relazione  a  disposizioni  analoghe  emesse  da  altre regioni (cfr.
sentenze 26 settembre 2003, n. 297 e 296);
        che  invero  la norma in questione, modificando la disciplina
dei  termini  per  l'accertamento  del  tributo,  in senso oltretutto
lesivo  del  legittimo  affidamento  dei  cittadini  nel rapporto con
l'amministrazione  finanziaria,  viola  la esclusiva competenza dello
stato   in  materia  di  tributi  erariali  secondo  quanto  previsto
dall'art.    117,   secondo   lett. E,   Cost.   poiche'   la   tassa
automobilistica non puo' ritenersi tributo proprio della regione;
        che  la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art.
10 legge regionale n. 20 del 7 maggio 2002, essendo rilevante ai fini
del  decidere  come  ut  supra  evidenziato, deve essere rimessa alla
Corte costituzionale;