LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ritenuto in fatto e in diritto che Garbarino Stefano ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tessa automobilistica regionale relativa al 1999; che la prima doglianza concernente la illegittimita' dell'avviso impugnato per omessa notifica nei termini di legge ex art. 2, legge 24 gennaio 1978, n. 27, di copia del verbale di accertamento della violazione e' infondato alla luce del recento indirizzo giurisprudenziale del supremo Collegio (cfr. Cass. 16 febbraio 1998, n. 1649); che la seconda censura, concernente l'illegittimita' dell'avviso de quo essendo stato quest'ultimo emesso oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, e' stata invece paralizzata dalla Regione Liguria mediante il richiamo all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 7 maggio 2002, in base al quale «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 dalla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»; che quest'ultima norma, pero', come eccepito dal contribuente, si presenta in contrasto con la normativa costituzionale come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale in relazione a disposizioni analoghe emesse da altre regioni (cfr. sentenze 26 settembre 2003, n. 297 e 296); che invero la norma in questione, modificando la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, viola la esclusiva competenza dello stato in materia di tributi erariali secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo lett. E, Cost. poiche' la tassa automobilistica non puo' ritenersi tributo proprio della regione; che la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10 legge regionale n. 20 del 7 maggio 2002, essendo rilevante ai fini del decidere come ut supra evidenziato, deve essere rimessa alla Corte costituzionale;