Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

    Nei   confronti   della  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  suo
presidente,  per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  3  marzo  2005 n. 11, Modifiche alla l.r. 13
dicembre  2004, n. 45 recante: «Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico», negli
articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 (B.U.R. n. 15 del 18 marzo 2005).
    La  legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 e' stata impugnata
davanti  a  codesta  Corte  in  diverse  sue norme con ricorso del 14
febbraio 2005.
    La  legge  regionale n. 11 del 2005 l'ha modificata ed integrata,
ma  la  nuova  formulazione  non  e'  sufficiente  ad  assicurare  la
legittimita' costituzionale delle sue norme.
    Art. 2, comma 5.
    Dall'art. 1.1  della  legge n. 239/2004 sono assegnate allo Stato
la  elaborazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  e le linee di
politica  energetica  nazionale nonche' i criteri generali per la sua
attuazione.  Trattandosi  di  politica  nazionale  la  competenza non
poteva  essere  attribuita  a  soggetti  con  competenza territoriale
minore.
    In  corrispondenza  l'art. 7, lett. c) tra le funzioni esercitate
dallo   Stato   riporta   la   determinazione  dei  criteri  generali
tecnico-costruttivi  e delle norme tecniche essenziali degli impianti
di produzione e trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia.
    Anche  questo  e'  un  principio  al  quale  si  deve attenere la
legislazione regionale.
    Un  sistema  a  rete,  come  quello elettrico, e' necessariamente
unitario e codesta Corte ha gia' avuto occasione di rilevarlo.
    Di conseguenza le caratteristiche tecnico-costruttive non possono
essere  che  uniformi  perche'  solo  cosi'  ne  sono  assicurate  la
funzionalita' e la sicurezza.
    Se  ne  ha  una  conferma domandandosi quale sarebbe l'efficienza
dell'intero   sistema   se  la  potesta'  di  interferire  sulle  sue
caratteristiche  tecniche,  nell'ambito  del  rispettivo  territorio,
fosse riconosciuto ad ogni regione, come sarebbe inevitabile se fosse
ritenuta legittima l'iniziativa della Regione Abruzzo.
    La  norma impugnata ha inserito nell'art. 2 della legge regionale
n. 45/2005 questo comma: «La regione prescrive ed incentiva i gestori
all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.».
    La potesta' di prescrivere per incentivare comporta che i gestori
sarebbero  tenuti ad adottare le tecnologie volute dalla regione, che
potrebbe   agire   unilateralmente   senza   nessuna  verifica  sulla
compatibilita' con le esigenze unitarie della rete.
    La  norma statale richiamata va coordinata con l'art. l, comma 1,
lettera  c),  della  legge  3  marzo  2001,  n. 36 che tra i principi
fondamentali  pone  anche  l'applicazione  delle  migliori tecnologie
disponibili  che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono
essere individuate se non dallo Stato.
    Art. 4.
    I  procedimenti  autorizzatori  relativi  alle  infrastrutture di
comunicazione  elettronica  sono disciplinati dall'art. 87 del d.lgs.
n. 259 del 2003.
    La  competenza e' attribuita agli Enti locali che provvedono dopo
che   l'Organismo  competente  ad  effettuare  i  controlli,  di  cui
all'art. 14  delle  legge  n. 36/2001, ha accertato la compatibilita'
del  progetto  con  i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' stabiliti uniformemente a livello nazionale
in  relazione  al  disposto  delle  legge  n. 36/2001  e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
    Il procedimento e' lo stesso su tutto il territorio nazionale per
assicurare la uniformita' della rete nazionale.
    In  questo  modo  hanno  trovato  attuazione  anche  le Direttive
2002/20/CE e 2002/21 CE che richiedono la uniformita', garanzia anche
di  trasparenza,  dei  procedimenti,  che  possono  differire solo in
funzione  del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione
pubbliche o non (art. 11 Dir. n. 2002/21/CE).
    In  materia,  pertanto,  va  escluso  ogni intervento legislativo
della  regione  che  comprometta  l'uniformita'  degli  aspetti della
disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale.
    La  norma  impugnata,  che  ha  modificato  l'art. 11 della legge
regionale    n. 45/2004,   non   prevede   nessuna   verifica   della
compatibilita' con le esigenze della rete nazionale.
    Dispone   che   nel  P.R.G.  o  nella  variante  dello  strumento
urbanistico   sono  definiti  i  siti  per  la  localizzazione  o  la
delocalizzazione  secondo  criteri  di funzionalita' delle reti e dei
servizi,   criteri   demandati   agli  stessi  comuni  senza  nessuna
valutazione  circa la conformita' alle esigenze della rete. I gestori
si  debbono  attenere alle norme del regolamento che vi e' previsto e
potranno  utilizzare  le  informazioni  contenute  nello strumento di
pianificazione,   che  sara'  il  comune  stesso  a  mettere  a  loro
disposizione.
    Qualunque  sia  la  competenza  legislativa  concorrente  che  la
regione  abbia  inteso  esercitare,  competenza  non desumibile dalla
norma  impugnata,  quest'ultima  viene  ad  essere costituzionalmente
illegittima  per  essere  andata al di la' della potesta' legislativa
regionale,  violando i principi fondamentali definiti nell'art. 1, in
particolare  comma  3,  nell'art. 7,  in particolare lett. c) e g), e
nell'art. 8,  in  particolare  lett.  a)  n. 1)  e n. 3), della legge
n. 239/2004,  interferendo  anche  nella legislazione esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost).
    Art. 5, comma 3.
    Il  quinto comma dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 e'
stato  impugnato  a  suo  tempo. La norma impugnata in questa sede vi
apporta modifiche di dettaglio.
    Secondo  la  nuova  versione  il parere della regione puo' essere
rilasciato  (invece  di  e'  rilasciato)  anche  a condizione che nel
territorio  vincolato  l'elettrodotto,  o  porzione  di  esso  (parte
aggiunta) venga realizzato con cavo interrato.
    Le   modifiche   non   sottraggono   la   norma   ai  profili  di
illegittimita'  costituzionale  gia'  portati  all'esame  di  codesta
Corte.
    La norma continua ad imporre un vincolo diretto su certe aree non
per  la loro qualita' naturale, ma in funzione degli interessi che vi
insistono,  interessi non individuati senza che siano nemmeno fissati
i  criteri  per  la  loro individuazione successiva, cosicche' non e'
possibile   sapere  se  sono  soltanto  quelli  tutelati  dal  d.lgs.
n. 41/2004  o  anche  quelli che trovano il loro riconoscimento negli
strumenti urbanistici.
    La  genericita' e la eterogeneita' delle aree alle quali la norma
e'  applicabile e la mancata individuazione degli interessi, a tutela
dei   quali  e'  stato  previsto  il  vincolo,  sono  tali  da  poter
pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla
realizzazione  delle  reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica.
    La  regione  ha  cosi'  finito  con  l'esercitare la sua potesta'
legislativa  in  materia  di  tutela  di  beni culturali che, invece,
compete  allo  Stato,  come  e'  confermato  dalla  giurisprudenza di
codesta Corte.