Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Perugia avverso e per l'annullamento dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 15 pubbl. in BUR del 16 marzo 2005, n. 12 recante «Modalita' per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali» per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), 117, comma 3, Cost. nonche' di principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi, e cio' a seguito ed in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge. Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR del 16 marzo 2005) la Regione Umbria ha inteso disciplinare le modalita' per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. I suddetti incarichi sono riservati ai dirigenti sanitari in regime di rapporto esclusivo con il Servizio sanitario regionale; analoga norma viene dettata per l'attribuzione a professori e ricercatori universitari degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonche' dei programmi di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al direttore generale la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo. Il dirigente che sceglie il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dal predetto incarico. La mancata comunicazione nel termine dei previsti 90 giorni comporta l'opzione per il rapporto esclusivo. La legge regionale Umbria, peraltro, appare non del tutto in linea con il vigente assetto costituzionale delle competenze in materia; per cui con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio' autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso ai sensi dell'art. 12 Cost. a codesta ecc.ma Corte costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni. La legge in esame, presenta invero profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1. Infatti, la norma in parola, nel prevedere che «gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ...» e nel dettare analoga statuizione per i medici universitari (professori e ricercatori, per i quali il vincolo dell'esclusivita' del rapporto di lavoro vale anche per l'attribuzione dei programmi di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999), eccede dalla competenza legislativa regionale. La suddetta norma si pone in contrasto con il principio fondamentale recato in materia di tutela della salute di cui all'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, il quale, nel modificare la precedente disciplina dettata dal comma 4 dell'art. l5-quater del d.lgs. n. 502/1992, ha stabilito che i dirigenti sanitari «possono optare ... per il rapporto di lavoro non esclusivo» e che «la non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse». La norma regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di lavoro, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della «irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come affermato dal d.lgs. n. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia «ordinamento civile», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. I) Cost. L'art. 1, inoltre, con l'art 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparita' di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusivita' con il servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcun modo, sulla disponibilita' che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Ne e' dato ravvisare nella menzionata differenza tra i dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La norma censurata pone infine una irragionevole disparita' di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o non esistente con la regione. Si evidenzia, inoltre, che analoghe impugnative sono state gia' proposte con riferimento alle leggi della Toscana n. 56/2004 e 40/2005 nonche' dell'Emilia Romagna n. 29/2004.