ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo
periodo,   e   3,   comma 1,   lettera b),  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali),  promosso  con  ordinanza  del  13 marzo 2002 dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Cagliari sul ricorso proposto
da Congia Ortu Paderi S.n.c. contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio
di  Sanluri,  iscritta  al  n. 898  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Cagliari,
con   ordinanza   depositata  il  13 marzo  2002,  ha  sollevato,  in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   degli   artt. 2,  secondo  periodo,  e  3,  comma 1,
lettera b),   del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali);
        che - ad avviso del rimettente - le norme impugnate sarebbero
lesive  del  principio  di  eguaglianza  in  danno  delle societa' di
persone  che  operano  con  il  solo  lavoro  dei  soci, assoggettate
indiscriminatamente  all'imposta regionale sulle attivita' produttive
pur  in  mancanza  di  qualsiasi  elemento organizzativo, rispetto ai
titolari  di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono
invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta stessa.
    Considerato che il rimettente denuncia, quanto all'individuazione
dei  soggetti  passivi  dell'IRAP,  la  violazione  del  principio di
eguaglianza  nei  confronti  delle  societa'  di  persone che operino
«senza  apprezzabile  impiego  di  capitali e senza impiego di lavoro
dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;
        che le categorie poste a confronto sono tuttavia all'evidenza
prive  del  carattere  di  omogeneita'  necessario  ai  fini  di  una
comparazione   da   effettuarsi   con  riferimento  al  principio  di
eguaglianza,  considerato  che  il presupposto applicativo dell'IRAP,
quale  definito  dall'art. 2,  primo periodo, del decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi   locali),   e'   rappresentato  dall'esercizio  abituale  di
un'attivita'   autonomamente   organizzata,   cosicche'  l'esclusione
dall'imposta  di soggetti che per definizione non esplicano attivita'
autonome,  come  i  lavoratori  dipendenti  ed i pensionati, non puo'
assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a
soggetti  di  natura  diversa,  come  le  societa' di persone, la cui
attivita'  e'  invece  riconducibile,  almeno in via astratta, a quel
presupposto applicativo;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.