IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 429/2004 proposto da Eleonora D'Aimmo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Marone e Margherita Zezza, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, 23; Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi della Provincia di Campobasso), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi, 124 e nei confronti di Margherita Gatti, rappresentata e difesa dal'avv. Domenico De Angelis, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Campobasso, via De Attellis 11; Maria Biondi, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guida, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Campobasso, via Matteotti 7, per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 8081C/7 del 24 agosto 2004 del dirigente centro servizi amministrativi di Campobasso con cui veniva disposta la rettifica della graduatoria permanente dei docenti della scuola secondaria, classe di concorso A050, con riduzione (da 127 a 124) del punteggio gia' attribuito alla ricorrente e con conseguente retrocessione di posizione (dal 3° al 4°) nonche' della stessa graduatoria provinciale cosi' come modificata con il suddetto provvedimento;, del provvedimento prot. n. 8081C/7 del 14 settembre 2004 con cui il medesimo Dirigente del CSA ha riconfermato il punteggio attribuito con diversa motivazione. Visto il ricorso con i relativi allegati, nonche' l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e delle controinteressate, e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, relatore Cons. Alberto Tramaglini, i difensori delle parti come da verbale di udienza; Ritenuto quanto segue. F a t t o La ricorrente espone di essere docente precaria negli istituti di istruzione secondaria di II grado, abilitata all'insegnamento di materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali per le classi di concorso A051, A050 e A043, inserita nelle relative raduatorie provinciali permanenti definitive di cui alla legge n. 124 del 1999. Espone ulteriormente che nella graduatoria del 2003, vale a dire quella immediatamente precedente alla riformulazione che ha dato origine al giudizio, occupava il secondo posto della classe AOSO (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) con punti 142, mentre le controinteressate ricoprivano la terza e la nona posizione con 135 e 123 punti. Riferisce ancora che, nel rispetto delle preferenze espresse sulla base di tali posizioni, le stesse furono destinate alle rispettive sedi dove hanno prestato servizio per l'anno scolastico 2003-2004. Nell'agosto 2004, il Centro servizi amministrativi della Provincia di Campobasso ha proceduto all'aggiornamento delle graduatorie permanenti finalizzate all'utilizzo dei docenti nel successivo anno scolastico 2004/2005. I punteggi relativi alle varie categorie di titoli sono stati attribuiti sulla base di quanto statuito dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143, nonche' dall'art. 8-nonies, legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del d.l. 28 maggio 2004, n. 136. In applicazione dei criteri contenuti nella nuova normativa alla controinteressata Biondi sono stati attribuiti 132 punti (con collocazione al secondo posto della graduatoria), alla ricorrente 127 punti (con conseguente collocazione al terzo posto), mentre la controinteressata Gatti con 126 punti conseguiva il quarto posto. Tale mutamento del precedente ordine e' stato determinato dalla diversa valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico appena decorso: mentre alla ricorrente sono stati attribuiti 12 punti, le controinteressate hanno visto valutare lo stesso periodo di servizio con 24 punti. Cio' in applicazione della recente normativa, che ha previsto il raddoppio del punteggio relativo al servizio ove questo sia stato prestato in sedi scolastiche ubicate in «Comuni di montagna». La ricorrente aggiungeva, per altro verso, che in data 24 agosto 2004, il dirigente del C.S.A. della Provincia di Campobasso, con l'impugnato provvedimento prot. n. 8081C/7, aveva rettificato la graduatoria provinciale permanente definitiva, ritenendo che uno dei titoli gia' valutati in suo favore (Corso universitario di perfezionamento per Rilevatore Antropologico) fosse in realta' «non strettamente attinente agli insegnamenti della classe di concorso». In forza di tale provvedimento la ricorrente subiva la decurtazione di tre punti, passando cosi' da 127 a 124 punti e dal terzo al quarto posto della Graduatoria, restando pertanto esclusa dall'immissione in ruolo, prevista per i concorrenti che occupavano le prime tre posizioni. Questo T. a. r., con decreto presidenziale in data 7 settembre 2004 n. 36, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato. Con provvedimento in data 14 settembre 2004, il C.S.A. di Campobasso, preso atto della disposta misura cautelare, rivedeva il provvedimento relativo alla valutazione del titolo culturale, ribadendo, tuttavia, la non spettanza dei tre punti alla ricorrente, negati non piu' per difetto di «stretta attinenza» alle materie della classe di concorso, ma per il fatto che il titolo di Rilevatore Antropologico era stato conseguito a seguito di un corso di durata inferiore all'anno (essendosi svolto dal maggio al giugno 1993), non conclusosi con esame finale, elementi questiessenziali per l'attribuzione del punteggio ex punto C11 della tabella allegata alla citata normativa. Con ricorso per motivi aggiunti del 28 settembre 2004, la ricorrente impugnava anche tale ultimo provvedimento. Con memoria in data 11 settembre 2004 si costituiva il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca (Ufficio scolastico regionale - Centro servizi Amministrativi di Campobasso). Contestava, in via preliminare, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ritenendo che il petitum sostanziale della ricorrente fosse l'assunzione al lavoro di docente e che pertanto, la questione appartenesse alla giurisdizione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso. Con memorie in data 20 settembre 2004 e 21 settembre 2004, si costituivano nel giudizio le controinteressate Maria Biondi e Margherita Gatti, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 17 novembre 2004 il ricorso era trattenuto per la decisione. Con sentenza resa in pari data il Tribunale amministrativo regionale ritenuta la propria giurisdizione, decideva su parte del ricorso, e segnatamente sulle censure incidenti sulla posizione della controinteressata Gatti, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuivano alla medesima 24 punti per il servizio prestato nell'anno scolastico appena decorso. E cio' in quanto il servizio valutato si era svolto in sede ubicata in comune non classificato di montagna alla stregua della normativa di riferimento. La medesima sentenza riservava la decisione sulle censure destinate a ripercuotersi sull'altra controinteressata all'esito del giudizio di costituzionalita' delle norme su cui la posizione della suddetta si fonda e che con la presente ordinanza si solleva. D i r i t t o La questione di legittimita' costituzionale investe le norme che hanno consentito all'amministrazione resistente di attribuire alla controinteressata Biondi 24 punti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2003/2004 in sede scolastica collocata sopra i 600 metri e nell'ambito di comune classificato di montagna. In definitiva la controinteressata si e' vista attribuire, in considerazione della ubicazione della sede scolastica, un punteggio raddoppiato per il servizio reso nell'anno scolastico 2003-2004, al contrario della ricorrente che ha beneficiato del punteggio ordinario di 12 punti. Le norme in parola sono date dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, punto B.3, lettera h), della Tabella allegata, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143 («h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situare nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare» nonche' dall'interpretazione autentica recata dall'art. 8-nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del d.l. n. 28 maggio 2004 n. 136 («Il punto B.3), lettera h), della tabella ... si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»). In base all'art. 1 del citato d.l. 97/2004 («1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del «testo unico» delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella») tali norme sono state applicate agli aggiornamenti delle graduatorie permanenti relative all'anno 2004/2005, ed e' cosi' diventata rilevante l'ubicazione della sede in cui e' stato prestato servizio nel precedente anno scolastico 2003/2004. La questione di legittimita' costituzionale investe quindi, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., il richiamato art. 1, primo comma, degli artt. 3 e 97/2004, nel testo risultante dalla legge di conversione, nella parte in cui rende apprezzabile ai fini dell'attribuzione del suddetto punteggio il servizio reso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire nell'anno scolastico n. 2003/2004. La questione introdotta e' rilevante ed assume carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della residua parte del ricorso e, piu' in generale, rispetto alla soddisfazione dell'interesse di cui la ricorrente chiede tutela. L'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme che hanno innovato la disciplina sull'attribuzione dei punteggi consentirebbe, infatti, alla ricorrente di tornare a precedere la controinteressata in graduatoria, con tutte le conseguenze che da tale posizione derivano. Cio' per quanto attiene la rilevanza. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va qui osservato che il dubbio non concerne la possibilita' del legislatore di introdurre un premio diretto a riconoscere le peculiarita' del servizio prestato in determinate sedi: la censura che qui si prospetta, infatti, non avrebbe avuto ragion d'essere (perlomeno non nei termini esposti) ove il punteggio maggiorato fosse stato riferito esclusivamente a situazioni venutesi a determinare in conseguenza delle scelte effettuate dai docenti, consapevoli del diverso peso attribuito alle sedi di servizio e liberi, pertanto, di optare per una destinazione con diritto al raddoppio del punteggio ovvero per un'altra piu' «comoda», ma valutata normalmente. Il collegio dubita, invece, della legittimita' costituzionale della norma nella sua portata retroattiva, vale a dire nella sua idoneita' a classificare le sedi di servizio in due diverse categorie di punteggio e cio' dopo che il servizio e' stato reso nella sede lavorativa prescelta senza alcuna consapevolezza dei benefici futuri. Non essendo prevista alcuna differenziazione di punteggio in relazione all'ubicazione allorche' la ricorrente e la controinteressata optarono ognuna per le sedi poi loro assegnare per l'anno scolastico 2003/2004, appare del tutto ragionevole che chi precedeva in graduatoria abbia scelto una sede piu' rispondente alle proprie esigenze mentre chi seguiva ha visto ristrette le sue possibilita' e si e' trovato a dover accetare sedi piu' disagiate. Appare percio' in contrasto con il principio di ragionevolezza la previsione di un premio di portata tanto rilevante che nel suo apprezzare situazioni prodottesi sulla base di un diverso regime, finisce per beneficiare non gia' la scelta consapevole di prestare servizio presso sedi disagiate in vista di un maggiore punteggio, bensi' un evento casuale, il piu' delle volte determinato dalle scelte dei primi collocati (che tali erano soprattutto per maggiore anzianita' di servizio) verso sedi all'epoca piu' idonee al soddisfacimento dei loro legittimi interessi. Cosicche', il conseguimento di un bene della vita di portata tanto rilevante quanto l'immissione in ruolo e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finisce per dipendere dall'esito di una lotteria in cui tendenzialmente soccombe in partenza proprio chi aveva maggiore anzianita' effettiva di servizio, occupando le prime posizioni in graduatoria, e che al sopraggiungere della nuova normativa non si e' trovato nella sede qualificata «giusta» per ottenere un premio di cosi' consistente portata. La norma contrasta, quindi, con quanto in piu' occasioni segnalato dalla Corte: «affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto non puo' essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (ex plurimis, Corte cost. n. 446 del 2002), La vanificazione della facolta' di scelta rende peraltro «cieca» la individuazione dei beneficiari di siffatta misura premiale, con conseguente violazione dei canoni di cui all'art. 97 Cost., introducendosi in una procedura concorsuale un mutamento radicale dei criteri di valutazione, alterando l'originaria par condicio a danno di situazioni formatesi nell'affidamento della permanenza dei criteri di valutazione.