LA CORTE D'APPELLO

    Nella  causa  promossa  da:  Bello Edoardo rappresentato e difeso
dall'avv. Annunciata Cavarzere del foro di Vicenza, appellante;
    Contro:  Guizzo Alessandra rappresentata e difesa dagli avv. Rita
Mondolo  e Rosalia Jevolella, appellata; Bello Mattia, in persona del
curatore  speciale  avv.  Gabriele  Maso rappresentato e difeso dagli
avv.  Maso  Gabriele e Casellati Francesco, appellato, ha pronunciato
la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  la  norma  di  cui all'art. 235 del Codice civile,
nella  parte  in  cui  richiede,  quale  presupposto  dell'azione  di
disconoscimento  della  paternita',  la  prova  dell'adulterio  della
moglie  -  prova  che fino ad ora, nella specie, non e' stata fornita
dal  Bello - appare costituzionalmente illegittima, in relazione agli
artt. 3, 11 e 24 della Costituzione;
        che,  invero,  in  presenza  di  un progresso scientifico che
consente,  notoriamente,  di ottenere in via diretta e, quindi, senza
passare   attraverso  la  dimostrazione  dell'adulterio,  una  sicura
esclusione  della  paternita',  non  appare ragionevole richiedere la
preventiva   prova   di  adulterio  della  moglie,  ed  inoltre,  che
l'adulterio   in  se',  inteso  come  violazione  dell'obbligo  della
fedelta'  nei  confronti  del  coniuge,  e'  irrilevante  ai fini del
disconoscimento   di   paternita',  che  coinvolge  altri  valori  ed
interessi;
        che,   pertanto,   il   ritenere   pregiudiziale   la   prova
dell'adulterio  della Guizzo precluderebbe, nella specie, l'esercizio
del  diritto  di difesa e del giusto processo all'odierno appellante,
che,   pure,  ha  tempestivamente  richiesto  la  prova  ematologica,
esprimendo  il  proprio  consenso ad essere sottoposto ai conseguenti
prelievi per l'accertamento del DNA;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  che  si
solleva   qui,   ex  officio,  appare  non  solo  non  manifestamente
infondata,  essendo,  tra l'altro, stata gia' sollevata dalla suprema
Corte  in  un  caso  analogo,  con  ordinanza  10742/2001,  ma  anche
influente  sul  giudizio  pendente,  laddove si consideri che l'esito
favorevole alla tesi prospettata dal disconoscente la paternita', una
volta   espletata  la  richiesta  CTU  -  non  possibile  allo  stato
dall'attuale  legislazione,  in  mancanza  di  prova dell'adulterio -
sarebbe  tale  da  consentire senz'altro la soluzione della lite, una
volta esclusa, in ipotesi, la paternita' del Bello rispetto al minore
Bello Mattia, alla stregua degli accertamenti scientifici del caso.