ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge
della   Provincia   autonoma   di   Bolzano 15 aprile   1991,   n. 10
(Espropriazioni   di  pubblica  utilita'  per  tutte  le  materie  di
competenza   regionale),  aggiunto  dall'art. 36  della  legge  della
Provincia  di  Bolzano 9 agosto 1999, n. 7 promosso con ordinanza del
27 gennaio  2003  dal Tribunale di Bolzano sul ricorso proposto dalla
Fondazione  Canonici  Agostiniani  di  Novacella  contro il comune di
Bolzano,  iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto   l'atto   di   costituzione   della   Fondazione  Canonici
Agostiniani di Novacella nonche' l'atto di intervento della Provincia
autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la
Provincia autonoma di Bolzano.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di giudizio amministrativo - promosso
dalla Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella per l'annullamento
di  decreto  emesso dal comune di Bolzano in data 30 aprile 2002, con
cui   e'   stata  espropriata,  ai  sensi  dell'art. 32  della  legge
provinciale  di  Bolzano 15 aprile  1991,  n. 10  (Espropriazioni  di
pubblica  utilita'  per  tutte  le  materie di competenza regionale),
aggiunto  dall'art. 36  della  legge  provinciale di Bolzano 9 agosto
1999,  n. 7,  la particella 2203/12 in P.T. 78/II, dell'estensione di
mq.  458,  di  proprieta'  della Fondazione ricorrente - il Tribunale
regionale  di  giustizia  amministrativa  (Trga) per il Trentino-Alto
Adige  -  Sezione  autonoma  di  Bolzano,  sospesa l'esecutivita' del
provvedimento  impugnato,  ha  sollevato,  su  eccezione della stessa
ricorrente,  questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma
citata,  in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione,
agli  artt. 4  e  8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670), in relazione all'art. 42, secondo
comma, e all'art. 117 Cost., all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo
protocollo   addizionale   alla   Convenzione   europea  dei  diritti
dell'uomo,  qualora  a  detta  norma possa essere attribuito rango di
norma costituzionale;
        che,  secondo  il  Trga rimettente, la particella oggetto del
decreto  di  espropriazione  era stata occupata negli anni 1936-1950,
senza  avvio  di  procedura  di  esproprio  e  senza dichiarazione di
pubblica  utilita', per la realizzazione di opera pubblica costituita
da un tratto del sedime stradale della via Roma in Bolzano;
        che,    sul    presupposto   dell'esistenza   ultraventennale
dell'opera  pubblica,  il  comune di Bolzano aveva espropriato l'area
senza  il  pagamento  di  indennita',  come previsto dall'articolo 32
della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991;
        che  la  richiamata  disposizione autorizza «l'emanazione del
decreto  di  espropriazione  o  di asservimento di immobili sui quali
sono  state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura
prevista  dalla  presente  legge  e  dal  pagamento  dell'indennita',
qualora  dette opere esistano da piu' di vent'anni ovvero siano state
realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non
ancora  conclusa,  ai  sensi  di  leggi  anteriori  a  questa legge»;
aggiungendo  che  «i  provvedimenti  cosi' emanati non pregiudicano i
diritti riconosciuti dall'autorita' giudiziaria» e prevedendo che «il
decreto   di   esproprio  costituisce  titolo  ad  ogni  effetto  per
l'intavolazione del relativo diritto»;
        che  il  ricorso  al  giudice  amministrativo  si basa: sulla
contraddittorieta'     del     provvedimento;     sulla    violazione
dell'art. 32-bis  della  predetta  legge  provinciale n. 10 del 1991;
sulla  violazione  dell'art. 3 della stessa legge, degli artt. 3, 7 e
seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 11, 12, 13
e  seguenti  della  legge regionale del Trentino-Alto Adige 31 luglio
1993,  n. 13;  sulla violazione della normativa sulle espropriazioni,
trattandosi  di  occupazione  usurpativa,  e sulla illegittimita' del
provvedimento per litispendenza;
        che,   secondo  il  Trga,  il  legislatore  provinciale,  con
l'art. 32   della  legge  n. 10  del  1991,  ha  voluto  regolare  la
fattispecie  nota  come occupazione «usurpativa», che si verifica ove
l'occupazione   del   fondo   privato  non  sia  stata  preceduta  da
dichiarazione  di  pubblica utilita' (o la stessa sia stata annullata
con  sentenza  passata  in  giudicato),  e  lo stesso fondo sia stato
trasformato  in  modo  irreversibile  con la realizzazione dell'opera
pubblica;
        che siffatta situazione, che concreta un illecito permanente,
obbliga   l'amministrazione   alla   restituzione   del   fondo,   o,
nell'impossibilita', al risarcimento integrale;
        che  la  Corte  europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto
l'illegittimita' dell'occupazione appropriativa, perche' contraria al
principio  di  tutela  della proprieta' e del principio di legalita',
tanto  piu'  per  la  sottoposizione  del  diritto al risarcimento al
termine prescrizionale di cinque anni;
        che    a   maggior   ragione   va   considerata   illegittima
l'occupazione   usurpativa,  perche'  in  contrasto  con  i  principi
enunciati    dall'art. 1,   primo   protocollo   addizionale,   della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che collimano con i
principi contenuti negli artt. 42, secondo e terzo comma, Cost.;
        che alla luce di tali principi, la norma che ha consentito al
comune  di  Bolzano  l'espropriazione  dell'area  e'  da  considerare
illegittima,  posto  che l'espropriazione puo' avvenire solo nei casi
previsti  dalla legge - dal che si inferisce che la pubblica utilita'
deve  essere  accertata  e  dichiarata formalmente, e non puo' essere
solo presunta - e salvo indennizzo;
        che  la  legge  provinciale,  inoltre, introduce una sorta di
usucapione  semplificata, per la quale e' sufficiente l'esistenza per
un  certo periodo di un'opera pubblica, a prescindere dai presupposti
dell'usucapione,  di  cui all'art. 1158 e seguenti cod. civ., laddove
l'art. 42, secondo comma, Cost., dispone che i modi di acquisto della
proprieta' sono determinati dalla legge;
        che  e'  pur  vero  che  il  legislatore provinciale, in base
all'art. 8,   n. 22,   dello   statuto   di  autonomia,  ha  potesta'
legislativa primaria in materia espropriativa; tuttavia tale potesta'
deve esercitarsi entro i principi dell'ordinamento giuridico statuale
(art. 4),  e  non  e' dubbio che, i modi di acquisto e di perdita del
diritto   di   proprieta',  costituiscono  principi  dell'ordinamento
giuridico, anche in relazione all'art. 117 Cost.;
        che   la   sottrazione   della  speciale  procedura  prevista
dall'art. 32  all'osservanza della procedura ordinaria regolata dalla
stessa legge provinciale, rendendo non necessaria la comunicazione ai
proprietari   (art. 3)   e  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
(art. 5),    contrasta   con   il   principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
        che l'art. 32 della legge provinciale contrasta con i diritti
fondamentali  stabiliti  dalla  Cedu  -  cui  va  riconosciuto  rango
costituzionale  -,  i quali, nell'interpretazione della Corte europea
dei  diritti  dell'uomo,  in  base  a  rigorosa  interpretazione  del
principio  di  legalita'  in  funzione  della  tutela  del diritto di
proprieta', escludono la prescrizione - e quindi anche l'usucapione -
del  diritto  di  proprieta'  in  seguito  ad una situazione illecita
perdurante;
        che   la   questione,  oltre  ad  essere  non  manifestamente
infondata,  e'  rilevante  nella  misura  in  cui  il  citato art. 32
costituisce l'unico fondamento giuridico del provvedimento impugnato,
e  la decisione della controversia dipende unicamente dalla validita'
della norma in esame;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita la Fondazione Canonici
Agostiniani  di  Novacella,  la  quale  insiste  per  la declaratoria
d'incostituzionalita' della norma impugnata;
        che  si  e'  costituita  altresi'  la  Provincia  autonoma di
Bolzano,  chiedendo  dichiararsi  l'irrilevanza  e infondatezza della
questione sollevata.
    Considerato    che    il   Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa   (Trga)  della  Provincia  di  Bolzano  dubita  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 32 della legge provinciale di
Bolzano 15 aprile  1991,  n. 10  (Espropriazioni di pubblica utilita'
per tutte le materie di competenza regionale), laddove prevede, per i
beni  immobili  sui  quali siano state costituite opere pubbliche che
esistono da piu' di venti anni, la possibilita' di emanare un decreto
di  esproprio  intavolabile  e  di  prescindere dalla procedura e dal
pagamento  dell'indennizzo,  in riferimento all'art. 42, terzo comma,
della  Costituzione,  agli  artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972, n. 670), in relazione
all'art. 42,   secondo  comma,  e  all'art. 117  della  Costituzione,
all'art. 97  Cost.,  all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
        che  il  giudice  che deferisce alla Corte costituzionale una
questione  di  costituzionalita',  nell'operare  la  ricognizione del
contenuto  normativo  della disposizione da applicare al caso portato
al  suo  esame,  deve  costantemente essere guidato dalla esigenza di
rispettare i precetti costituzionali ed e' quindi tenuto ad adottare,
di  fronte  ad  una  interpretazione confliggente con alcuno di essi,
quella  diversa  possibile  lettura  che risulti aderente ai principi
costituzionali altrimenti vulnerati (sentenze n. 499 del 1994 e n. 31
del 1996);
        che  la  norma  impugnata, oltre a prevedere l'emanazione del
decreto  di  esproprio,  a prescindere dalla procedura prevista dalla
stessa  legge  e  dal  pagamento  dell'indennita',  stabilisce che «i
provvedimenti  cosi'  emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti
dall'autorita' giudiziaria»;
        che  il  giudice  rimettente,  nel  formulare  l'eccezione di
incostituzionalita', non ha in alcun modo tenuto presente tale ultima
disposizione,   ne'   ha   tentato  di  fornire  una  interpretazione
dell'intera   norma  censurata,  che  avrebbe  potuto  consentire  il
superamento  dei  dubbi di costituzionalita' prospettati, in presenza
di  una  disposizione  che  non  pregiudica  i  diritti  riconosciuti
dall'autorita' giudiziaria;
        che  il giudice rimettente ha omesso, ancor prima di proporre
l'incidente  di  costituzionalita',  di ricercare una interpretazione
adeguatrice  del  testo  di  legge  denunziato,  con  la  conseguente
manifesta    inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  proposta  (tra  le ultime, ordinanze n. 215, n. 235 e
n. 242 del 2004).