ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilita' per tutte le materie di competenza regionale), aggiunto dall'art. 36 della legge della Provincia di Bolzano 9 agosto 1999, n. 7 promosso con ordinanza del 27 gennaio 2003 dal Tribunale di Bolzano sul ricorso proposto dalla Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella contro il comune di Bolzano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di costituzione della Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella nonche' l'atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Uditi gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto che, nel corso di giudizio amministrativo - promosso dalla Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella per l'annullamento di decreto emesso dal comune di Bolzano in data 30 aprile 2002, con cui e' stata espropriata, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilita' per tutte le materie di competenza regionale), aggiunto dall'art. 36 della legge provinciale di Bolzano 9 agosto 1999, n. 7, la particella 2203/12 in P.T. 78/II, dell'estensione di mq. 458, di proprieta' della Fondazione ricorrente - il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (Trga) per il Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano, sospesa l'esecutivita' del provvedimento impugnato, ha sollevato, su eccezione della stessa ricorrente, questione di legittimita' costituzionale della norma citata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 Cost., all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, qualora a detta norma possa essere attribuito rango di norma costituzionale; che, secondo il Trga rimettente, la particella oggetto del decreto di espropriazione era stata occupata negli anni 1936-1950, senza avvio di procedura di esproprio e senza dichiarazione di pubblica utilita', per la realizzazione di opera pubblica costituita da un tratto del sedime stradale della via Roma in Bolzano; che, sul presupposto dell'esistenza ultraventennale dell'opera pubblica, il comune di Bolzano aveva espropriato l'area senza il pagamento di indennita', come previsto dall'articolo 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991; che la richiamata disposizione autorizza «l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennita', qualora dette opere esistano da piu' di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge»; aggiungendo che «i provvedimenti cosi' emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorita' giudiziaria» e prevedendo che «il decreto di esproprio costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto»; che il ricorso al giudice amministrativo si basa: sulla contraddittorieta' del provvedimento; sulla violazione dell'art. 32-bis della predetta legge provinciale n. 10 del 1991; sulla violazione dell'art. 3 della stessa legge, degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 11, 12, 13 e seguenti della legge regionale del Trentino-Alto Adige 31 luglio 1993, n. 13; sulla violazione della normativa sulle espropriazioni, trattandosi di occupazione usurpativa, e sulla illegittimita' del provvedimento per litispendenza; che, secondo il Trga, il legislatore provinciale, con l'art. 32 della legge n. 10 del 1991, ha voluto regolare la fattispecie nota come occupazione «usurpativa», che si verifica ove l'occupazione del fondo privato non sia stata preceduta da dichiarazione di pubblica utilita' (o la stessa sia stata annullata con sentenza passata in giudicato), e lo stesso fondo sia stato trasformato in modo irreversibile con la realizzazione dell'opera pubblica; che siffatta situazione, che concreta un illecito permanente, obbliga l'amministrazione alla restituzione del fondo, o, nell'impossibilita', al risarcimento integrale; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto l'illegittimita' dell'occupazione appropriativa, perche' contraria al principio di tutela della proprieta' e del principio di legalita', tanto piu' per la sottoposizione del diritto al risarcimento al termine prescrizionale di cinque anni; che a maggior ragione va considerata illegittima l'occupazione usurpativa, perche' in contrasto con i principi enunciati dall'art. 1, primo protocollo addizionale, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che collimano con i principi contenuti negli artt. 42, secondo e terzo comma, Cost.; che alla luce di tali principi, la norma che ha consentito al comune di Bolzano l'espropriazione dell'area e' da considerare illegittima, posto che l'espropriazione puo' avvenire solo nei casi previsti dalla legge - dal che si inferisce che la pubblica utilita' deve essere accertata e dichiarata formalmente, e non puo' essere solo presunta - e salvo indennizzo; che la legge provinciale, inoltre, introduce una sorta di usucapione semplificata, per la quale e' sufficiente l'esistenza per un certo periodo di un'opera pubblica, a prescindere dai presupposti dell'usucapione, di cui all'art. 1158 e seguenti cod. civ., laddove l'art. 42, secondo comma, Cost., dispone che i modi di acquisto della proprieta' sono determinati dalla legge; che e' pur vero che il legislatore provinciale, in base all'art. 8, n. 22, dello statuto di autonomia, ha potesta' legislativa primaria in materia espropriativa; tuttavia tale potesta' deve esercitarsi entro i principi dell'ordinamento giuridico statuale (art. 4), e non e' dubbio che, i modi di acquisto e di perdita del diritto di proprieta', costituiscono principi dell'ordinamento giuridico, anche in relazione all'art. 117 Cost.; che la sottrazione della speciale procedura prevista dall'art. 32 all'osservanza della procedura ordinaria regolata dalla stessa legge provinciale, rendendo non necessaria la comunicazione ai proprietari (art. 3) e la dichiarazione di pubblica utilita' (art. 5), contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); che l'art. 32 della legge provinciale contrasta con i diritti fondamentali stabiliti dalla Cedu - cui va riconosciuto rango costituzionale -, i quali, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base a rigorosa interpretazione del principio di legalita' in funzione della tutela del diritto di proprieta', escludono la prescrizione - e quindi anche l'usucapione - del diritto di proprieta' in seguito ad una situazione illecita perdurante; che la questione, oltre ad essere non manifestamente infondata, e' rilevante nella misura in cui il citato art. 32 costituisce l'unico fondamento giuridico del provvedimento impugnato, e la decisione della controversia dipende unicamente dalla validita' della norma in esame; che nel giudizio si e' costituita la Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella, la quale insiste per la declaratoria d'incostituzionalita' della norma impugnata; che si e' costituita altresi' la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo dichiararsi l'irrilevanza e infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (Trga) della Provincia di Bolzano dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilita' per tutte le materie di competenza regionale), laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da piu' di venti anni, la possibilita' di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost., all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che il giudice che deferisce alla Corte costituzionale una questione di costituzionalita', nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dalla esigenza di rispettare i precetti costituzionali ed e' quindi tenuto ad adottare, di fronte ad una interpretazione confliggente con alcuno di essi, quella diversa possibile lettura che risulti aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati (sentenze n. 499 del 1994 e n. 31 del 1996); che la norma impugnata, oltre a prevedere l'emanazione del decreto di esproprio, a prescindere dalla procedura prevista dalla stessa legge e dal pagamento dell'indennita', stabilisce che «i provvedimenti cosi' emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorita' giudiziaria»; che il giudice rimettente, nel formulare l'eccezione di incostituzionalita', non ha in alcun modo tenuto presente tale ultima disposizione, ne' ha tentato di fornire una interpretazione dell'intera norma censurata, che avrebbe potuto consentire il superamento dei dubbi di costituzionalita' prospettati, in presenza di una disposizione che non pregiudica i diritti riconosciuti dall'autorita' giudiziaria; che il giudice rimettente ha omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalita', di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato, con la conseguente manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale proposta (tra le ultime, ordinanze n. 215, n. 235 e n. 242 del 2004).