ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 12, e
dell'art. 7,  comma 10  del  decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  nella legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
introduce  la  previsione della sospensione della patente di guida al
comma 8  dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 4 maggio 2004
dal  giudice  di  pace  di  Dolo nel procedimento civile vertente tra
Temporin  Alice  e  Polizia  Municipale dell'Unione dei comuni Citta'
Riviera  del Brenta, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 aprile 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Dolo, con ordinanza del
4 maggio  2004 (reg. ord. n. 707 del 2004) - nel corso di un giudizio
di  opposizione  ad un verbale di contestazione emanato dalla Polizia
Municipale  per  violazione  dell'obbligo di allacciare le cinture di
sicurezza  -  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma 12,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
introduce  la  previsione della sospensione della patente di guida al
comma 8  dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo   codice  della  strada),  che  non  prevedeva  tale  sanzione
accessoria, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in
relazione  agli  artt. 2,  comma 1,  lettera  qq) numero 2, e 6 della
legge  22 marzo  2001,  n. 85 (Delega al Governo per la revisione del
nuovo  codice  della  strada),  atteso  che  il legislatore delegante
imponeva  il  riferimento  alla formulazione dell'art. 129 del Codice
della  strada,  vigente  all'epoca  di entrata in vigore della stessa
legge delega;
        che,  nella  motivazione  della stessa ordinanza, il medesimo
giudice  sembra  dubitare  altresi' della legittimita' costituzionale
della  norma  -  che  non  cita  espressamente, ma che e' agevolmente
identificabile  nell'art. 7,  comma 10,  del  predetto  decreto-legge
n. 151  del  2003  - che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui
all'art. 126-bis  del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo
la  decurtazione  di  cinque  punti  dalla  patente per la violazione
dell'obbligo   di   allacciare   le   cinture   di   sicurezza  posto
dall'art. 172,   comma 8,   dello  stesso  decreto  legislativo,  per
contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli
artt. 2,  comma 1,  lettera  qq)  numero 2, e 6 della legge di delega
n. 85  del  2001, atteso che il richiamato criterio direttivo prevede
la  sottrazione  di  cinque  punti  per la violazione di norme per le
quali  «l'attuale  formulazione»  dell'art. 129,  comma 1, del Codice
della  strada  -  che  rimanda alle norme vigenti alla data della sua
entrata  in  vigore  e,  quindi,  con  riferimento  alle  cinture  di
sicurezza,  solo  alla  sanzione  pecuniaria - commina la sospensione
della  patente  alla  seconda violazione, mentre la sospensione della
patente  alla  seconda  violazione in un periodo di due anni e' stata
introdotta  solo  con  il  decreto  legge  n. 151  del  2003,  con la
conseguenza  che  sarebbe  stata  consentita una minore detrazione di
punti (da 1 a 4);
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato che il giudice di pace di Dolo ha sollevato questione
di   legittimita'   costituzionale  degli  artt. 3,  comma 12,  e  7,
comma 10,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione;
        che,  secondo  la  costante giurisprudenza di questa Corte, i
parametri  costituzionali  invocati  «reggono soltanto i rapporti fra
legge  delegante e decreto legislativo delegato - ed e' pertanto fuor
d'opera  assumerli  quale stregua del giudizio di costituzionalita' -
qualora  sia  questione  di una norma contenuta in un atto estraneo a
quei rapporti» (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze nn. 294 e 159 del
2004);
        che,  pertanto,  la  questione  e' da ritenere manifestamente
inammissibile.
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  l'art. 9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.