ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge   22 marzo   2001,   n. 85),  promosso  con  ordinanza  del  10
giugno 2004  dal  Giudice di pace di Vignola, nel procedimento civile
vertente  tra  Di Rito Roberto contro il Prefetto di Modena, iscritta
al  n. 937  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 10 giugno 2004, il Giudice di
pace di Vignola ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione  e  in relazione all'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge  22 marzo  2001,  n. 85 (Delega al Governo per la revisione del
nuovo  codice della strada), questione di legittimita' costituzionale
del   decreto   legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo  codice  della strada, a norma
dell'articolo 1,  comma 1,  della legge 22 marzo 2001, n. 85), «nella
parte  in  cui  ha  omesso  di prevedere che, nel caso di guida senza
patente  la  cui  validita'  sia scaduta, alla violazione consegua la
sola  sanzione  amministrativa  della  pena  pecuniaria,  nonche'  la
sanzione  accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la
contestuale  abrogazione  del secondo e del terzo periodo del comma 7
dell'articolo 126  del  nuovo  codice  della  strada,  introdotti dal
comma 3  dell'articolo 19  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507»,   con   cio'   avendo  lasciato  «sopravvivere  la  sanzione
amministrativa del fermo amministrativo per la durata di due mesi»;
        che  il remittente espone, in punto di fatto, di essere stato
adito  dal  proprietario  di  un'autovettura per l'annullamento della
sanzione  accessoria del fermo del veicolo disposta dall'autorita' di
pubblica  sicurezza  per  guida  con patente scaduta di validita', in
ossequio  all'art. 126,  comma 7,  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada); sanzione accessoria della
quale,  con  il  decreto  di  fissazione dell'udienza, ha disposto la
sospensione, con contestuale restituzione del veicolo al ricorrente;
        che  il  giudice  a  quo  rammenta di aver gia' sollevato nel
medesimo  giudizio,  con  ordinanza  emessa  in  data 20 maggio 2003,
questione  di costituzionalita' del menzionato art. 126, comma 7, del
nuovo  codice della strada, assumendone il contrasto con gli artt. 76
e  77  Cost.  in riferimento a quanto disposto dalla delega n. 85 del
2001, alla quale non si era conformato il legislatore delegato con il
d.lgs.   n. 9   del  2002,  non  avendo  provveduto  ad  abrogare  la
disposizione  sulla sanzione accessoria del fermo del veicolo, di cui
appunto al citato comma 7 dell'art. 126;
        che  in  quell'occasione  - precisa ancora il remittente - la
questione era stata proposta proprio alla luce dei principi affermati
nella  sentenza  n. 265 del 1974 di questa Corte, che aveva esaminato
il «caso analogo» della «permanenza nell'ordinamento di norma che, in
contrasto  con l'espressa volonta' del legislatore delegante, non era
stata modificata dal legislatore delegato»;
        che,  tuttavia,  si  osserva nell'ordinanza di remissione, la
questione   allora   sollevata  e'  stata  dichiarata  manifestamente
inammissibile  con  l'ordinanza  n. 159 del 2004 di questa Corte, per
aver  il  remittente  errato  «nella  individuazione  della  norma da
censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con
gli  artt. 76  e  77 della Costituzione, non l'art. 126, comma 7, del
d.lgs.  n. 285  del  1992,  rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del
2002,  nella  parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo»;
        che,   pertanto,  aderendo  all'orientamento  espresso  dalla
ricordata  ordinanza,  il  giudice  a  quo  solleva, nei termini gia'
evidenziati,  la  questione  di costituzionalita' del d.lgs. n. 9 del
2002;
        che,   infine,   il  remittente  sostiene  che  nel  giudizio
principale  non  potrebbe  comunque  trovare applicazione, «in quanto
successiva  al  fatto»,  l'abrogazione  della  disposizione di cui al
comma 7  del  citato  art. 126,  relativa al fermo amministrativo del
veicolo,  disposta  dall'art. 2  del  decreto-legge  27  giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
donde,  la  rilevanza della questione medesima, giacche', se fondata,
comporterebbe   «l'abrogazione   della   disposizione   sanzionatoria
applicata al caso di specie».
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Vignola dubita della
legittimita'  costituzionale del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del nuovo codice della
strada,  a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001,
n. 85),  «nella  parte in cui ha omesso di prevedere che, nel caso di
guida  senza  patente  la  cui validita' sia scaduta, alla violazione
consegua  la  sola  sanzione  amministrativa  della  pena pecuniaria,
nonche'  la  sanzione  accessoria  del ritiro della patente di guida,
disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo
del   comma 7   dell'articolo 126  del  nuovo  codice  della  strada,
introdotti  dal  comma 3  dell'articolo 19  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1999, n. 507»;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  vi sarebbe un vulnus agli
artt. 76  e  77  della  Costituzione,  per  contrasto  con  l'art. 2,
comma 1,  lettera  mm),  della  legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al
Governo  per  la  revisione del nuovo codice della strada), il quale,
appunto,   prevedeva   l'abrogazione   della   disposizione   di  cui
all'art. 126,  comma 7, del codice della strada, la' dove contemplava
la  sanzione  accessoria  del fermo del veicolo per la fattispecie di
guida con patente scaduta di validita';
        che,  preliminarmente,  non sussistono impedimenti di rito ad
una delibazione nel merito della questione proposta;
        che,  difatti,  il  giudice  a  quo,  impugnando  il  decreto
legislativo  n. 9 del 2002, ha emendato il vizio processuale rilevato
da  questa  Corte  con  l'ordinanza  n. 159 del 2004, vizio che aveva
allora comportato, proprio per l'errata individuazione della norma da
sottoporre a scrutinio, la declaratoria di manifesta inammissibilita'
di  analoga  questione  sollevata  nel  medesimo  giudizio principale
avverso l'art. 126, comma 7, del codice della strada;
        che, inoltre, l'ordinanza fornisce una plausibile motivazione
in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  e, segnatamente, circa
l'inapplicabilita'   al   giudizio   a  quo  dello  jus  superveniens
costituito  dall'art. 2  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214  - il quale ha
eliminato  la  sanzione  accessoria  del  fermo del veicolo di cui al
comma 7   del  citato  art. 126  -  sostenendosi,  al  riguardo,  che
l'intervenuta   abrogazione   e'   successiva  al  fatto  oggetto  di
cognizione nel giudizio dinanzi al remittente;
        che   l'assunto   del   giudice   a   quo  e'  in  linea  con
l'interpretazione,  confermata  anche  da questa Corte (da ultimo, si
veda  la  gia'  citata  ordinanza n. 159 del 2004), per cui, ai sensi
dell'art. 1  della legge 24 aprile 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale),   in   materia   di  illeciti  amministrativi,  la  condotta
sanzionata   resta   assoggettata   alla  legge  del  tempo  del  suo
verificarsi,   con   conseguente  inapplicabilita'  della  disciplina
posteriore piu' favorevole;
        che,  quanto  al  merito della questione, va osservato che il
remittente   invoca   a  sostegno  della  propria  prospettazione  il
precedente  rappresentato  dalla  sentenza  n. 265 del 1974 di questa
Corte,  sostenendo  che la stessa avrebbe risolto un «caso analogo» a
quello  attualmente  oggetto  di  scrutinio  e  cioe'  il  caso della
«permanenza   nell'ordinamento   di   norma  che,  in  contrasto  con
l'espressa   volonta'   del  legislatore  delegante,  non  era  stata
modificata dal legislatore delegato»;
        che  la sentenza richiamata dal giudice a quo, nel dichiarare
l'incostituzionalita'  dell'art. 28  della  legge  31 dicembre  1962,
n. 1860,  in  tema  di  presupposti  e sanzioni per il caso di omessa
osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo, ebbe ad
affermare,   in   considerazione   del   fatto   che   la   legge  di
delegazione 13 luglio  1965, n. 871 individuava pene piu' lievi e che
la legge delegata (art. 1 del d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) aveva
omesso   di  disciplinare  lo  specifico  punto,  che  sussisteva  un
contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante, essendosi
determinata una «distorsione nel rapporto di delegazione»;
        che,  tuttavia,  con  la successiva sentenza n. 218 del 1987,
questa  Corte, nell'esaminare questione analoga a quella decisa dalla
sentenza n. 265 del 1974, escluse che potessero invocarsi a parametro
gli artt. 76 e 77 Cost. al fine di proporre questione di legittimita'
costituzionale di una norma contenuta in un atto estraneo ai rapporti
fra  legge  delegante  e decreto legislativo delegato (principio gia'
espresso  dalla  sentenza  n. 178 del 1986 e, da ultimo, ribadito con
l'ordinanza  n. 294  del 2004), precisando che la sentenza n. 265 del
1974 costituiva un precedente «superato, alla luce della piu' recente
giurisprudenza»;
        che,  invero,  l'orientamento  consolidato di questa Corte in
punto  di  esercizio  incompleto  della  delega e' nel senso che tale
evenienza  non  comporta di per se' la violazione degli articoli 76 e
77  della  Costituzione  (da  ultimo  sentenza  n. 149  del  2005; in
precedenza si vedano sentenze n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975, nonche'
la  gia'  citata  sentenza  n. 218  del  1987),  salvo  che  cio' non
determini uno stravolgimento della legge di delegazione;
        che,   nel   caso   all'esame,  non  e'  riscontrabile  alcun
stravolgimento  della legge delega n. 85 del 2001, giacche' l'art. 2,
comma 1, lettera mm), della medesima legge - che stabilisce, appunto,
l'abrogazione  del  secondo e terzo periodo del comma 7 dell'art. 126
del  codice della strada, e cioe' della sanzione accessoria del fermo
amministrativo  del  veicolo in conseguenza della violazione di guida
con  patente  la  cui  validita'  sia  scaduta  -  e' previsione che,
collocandosi  nel  piu'  ampio contesto di numerosi criteri direttivi
che  presiedono  alla  disciplina  di  vari  e  diversi aspetti della
materia  della  circolazione  stradale,  si riferisce soltanto ad una
puntuale  e  specifica  ipotesi  attinente  al sistema sanzionatorio,
sicche'  la  sua  omessa attuazione da parte del d.lgs. n. 9 del 2002
non  e' suscettibile di pregiudicare i principi ed i fini della legge
di delegazione stessa;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.