ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8,
della  legge  27 marzo  1992,  n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  5  giugno 1993,  n. 169  (Disposizioni  urgenti  per i
lavoratori  del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,
nella  legge  4 agosto  1993,  n. 271,  promosso  dal Tribunale di La
Spezia,  con  ordinanza  del 3 febbraio 2003, nel procedimento civile
vertente tra C. M. e l'INPS ed altro, iscritta al n. 224 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di costituzione dell'Istituto di previdenza per il
settore  marittimo,  nonche'  l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  24 maggio  2005  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Uditi l'avvocato Ugo Pansolli per l'Istituto di previdenza per il
settore  marittimo  e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che,  nel  corso  di  un  giudizio  instaurato  da  un
lavoratore   del   settore   marittimo  nei  confronti  dell'Istituto
nazionale  della previdenza sociale e dell'Istituto di previdenza per
il   settore   marittimo  onde  ottenere  la  rivalutazione,  a  fini
pensionistici,  dei  periodi lavorativi ultradecennali di esposizione
all'amianto,  il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 3 febbraio
2003,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8, della
legge   27 marzo   1992,   n. 257  (Norme  relative  alla  cessazione
dell'impiego dell'amianto), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  5  giugno 1993,  n. 169  (Disposizioni  urgenti  per i
lavoratori  del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,
nella  legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui - richiamando
il «periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le  malattie  professionali  derivanti  dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL» - esclude dalla sua sfera di applicazione il caso
dei   lavoratori  assicurati  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali  presso  enti  diversi  dall'INAIL  (nel presente caso:
l'IPSEMA),  che  abbiano versato o versino in identiche situazioni di
esposizione ultradecennale all'amianto»;
        che  il  giudice a quo premette, in fatto, che il ricorrente,
ai   fini  della  protezione  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali, e' assicurato presso l'IPSEMA e che gli enti convenuti
hanno  sostenuto entrambi l'inaccoglibilita' della domanda in quanto,
a  suo  sostegno, e' stato invocato il citato art. 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992, che, pero', si riferisce testualmente soltanto
ai  lavoratori assicurati presso l'INAIL e che non e' suscettibile di
una  interpretazione  estensiva volta a ricomprendere nella sua sfera
di  applicabilita'  tutti i lavoratori dipendenti esposti all'amianto
ancorche' assicurati presso enti diversi;
        che,  per  quel  che  riguarda  la  rilevanza,  il remittente
osserva  che, effettivamente, la disposizione di cui si tratta non e'
suscettibile  dell'ampia  interpretazione prospettata dal ricorrente,
sicche'  il  suo attuale tenore letterale dovrebbe portare al rigetto
della domanda;
        che,  tuttavia,  come si evince dalle modificazioni apportate
alla  disposizione  dalla legge n. 271 del 1993 e dai relativi lavori
preparatori  e  come  e'  stato  sottolineato  da  questa Corte nella
sentenza n. 5 del 2000, nel testo attualmente vigente la norma non fa
piu'  riferimento  ai  soli lavoratori delle imprese che estraevano o
utilizzavano  l'amianto  come  materia  prima,  ma  comprende tutti i
lavoratori  dipendenti  che possano essere stati esposti all'amianto,
con  esclusione di qualsiasi forma di selezione derivante dal tipo di
attivita' produttiva del datore di lavoro;
        che   tale  allargamento  della  platea  dei  beneficiari  ha
comportato  anche  una  modifica della ratio della norma che, dopo la
riforma  del  1993,  non  e'  piu'  rappresentata  dalla finalita' di
consentire  ai  lavoratori  del  settore  dell'amianto un piu' rapido
raggiungimento  dell'anzianita'  contributiva utile per conseguire la
pensione, ma consiste - come evidenziato da questa Corte nella citata
sentenza  n. 5  del  2000 e ribadito nella sentenza n. 127 del 2002 -
nell'apprestare  una  specifica  tutela,  in  forma riparatoria e non
preventiva,   in  favore  dei  lavoratori  esposti  ad  una  sostanza
riconosciuta,  a  livello  scientifico  e  legislativo  comunitario e
nazionale, come altamente nociva per la salute;
        che, alla luce di tale cambiamento, non si giustifica piu' la
limitazione  dell'applicabilita'  del  beneficio  ai  soli lavoratori
dipendenti  assicurati  presso  l'INAIL, visto che anche per altri le
situazioni  lavorative  di  rischio  e  le  conseguenze  morbigene  e
invalidanti possono essere, nei singoli casi, le medesime;
        che  il  remittente,  pur  non ignorando che nella richiamata
sentenza  n. 127 del 2002 questa Corte ha ritenuto la norma di cui si
tratta suscettibile di essere interpretata nel senso di ricomprendere
tra  i  suoi destinatari anche i lavoratori dipendenti dalle Ferrovie
dello Stato S.p.a., sottolinea che cio' e' avvenuto in considerazione
delle  peculiarita'  della  suddetta  fattispecie  e  senza sganciare
l'ambito  soggettivo  di  operativita'  del beneficio dal riferimento
all'assicurazione presso l'INAIL;
        che,  invece,  nel caso attualmente in esame viene proprio in
considerazione la legittimita' di tale perdurante riferimento che non
consente  di  applicare  la  disposizione  in  argomento  a  tutti  i
lavoratori dipendenti - e, in particolare, a quelli assicurati presso
l'IPSEMA  -  che  siano  stati  esposti per un periodo ultradecennale
all'amianto  per lavorazioni aventi valori di rischio uguali a quelli
attualmente  rilevanti  per  gli assicurati INAIL, cosi' determinando
una irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche;
        che  il  Tribunale di La Spezia rileva, infine, che sembra da
escludere   che   l'eventuale   accoglimento  della  questione  possa
comportare  un  sopravvenuto  contrasto  della  norma  censurata  con
l'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  in quanto l'auspicato ampliamento
applicativo viene comunque richiesto nel rispetto dei suddetti limiti
di  esposizione  quantitativa  all'amianto e, quindi, nel rispetto di
quanto  affermato  al riguardo nella sentenza n. 5 del 2000 di questa
Corte;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso  chiedendo  la  dichiarazione  di manifesta
infondatezza  della  questione in quanto, in base alla giurisprudenza
di  questa  Corte,  ai  fini  del principio di uguaglianza, i diversi
regimi previdenziali dei lavoratori dipendenti non sono paragonabili,
date  le  loro  differenti  caratteristiche, e, d'altra parte, questa
Corte  ha altresi' sempre escluso che il principio in argomento possa
essere  utilmente  invocato  allorche'  la  disposizione assunta come
tertium  comparationis abbia natura di norma eccezionale, derogatoria
rispetto  alla  regola  generale  desumibile  dal complessivo sistema
normativo di riferimento;
        che  si  e'  costituito in giudizio l'IPSEMA, concludendo per
l'infondatezza  della  questione  in  quanto,  come  si  desume dalle
sentenze  di  questa  Corte  n. 5  del  2000  e  n. 127  del 2002, la
finalita'  della  disposizione  censurata  e'  quella di concedere il
beneficio  in  essa previsto a tutti i lavoratori dipendenti «purche'
in   presenza   del  dato  temporale  ravvisabile  nella  esposizione
ultradecennale  all'amianto,  necessariamente coniugato all'effettivo
(e non ipotetico) rischio morbigeno patito dal lavoratore», mentre da
quanto  risulta  dal  d.lgs.  15 agosto  1991,  n. 277  e  successive
modificazioni,  gli  addetti  alla navigazione marittima sono esclusi
dal rischio morbigeno derivante dall'esposizione all'amianto, proprio
in   considerazione   dell'attivita'  svolta,  sicche'  non  e'  dato
riscontrare alcuna violazione del principio di uguaglianza, in quanto
la  mancata  ricomprensione  della  suddetta  categoria di lavoratori
nell'ambito   applicativo   della   norma  di  cui  si  tratta  trova
giustificazione  nella  diversita'  della  loro situazione rispetto a
quella di coloro che possono beneficiarne.
    Considerato  che il Tribunale di La Spezia dubita, in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13,  comma 8,  della  legge  27 marzo  1992,  n. 257 (Norme
relative  alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come sostituito
dall'art. 1,   comma 1,   del  decreto-legge  5  giugno 1993,  n. 169
(Disposizioni  urgenti  per  i  lavoratori del settore dell'amianto),
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 4 agosto 1993, n. 271,
«nella  parte  in  cui  - richiamando il «periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione   obbligatoria  contro  le  malattie  professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL» - esclude
dalla  sua  sfera  di  applicazione il caso dei lavoratori assicurati
contro  gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi
dall'INAIL  (nel presente caso: l'IPSEMA - Istituto di previdenza per
il  settore  marittimo),  che  abbiano versato o versino in identiche
situazioni di esposizione ultradecennale all'amianto»;
        che  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione  e' stato
emanato  il  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei  conti  pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge
24 novembre  2003,  n. 326,  il  cui art. 47 ha modificato l'art. 13,
comma 8,   della   legge  n. 257  del  1992,  attualmente  censurato,
estendendo,  a  certe  condizioni,  anche  ai  lavoratori non coperti
dall'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni e le malattie
professionali  gestita  dall'INAIL  il  beneficio previdenziale della
rivalutazione   del   periodo  di  esposizione  all'amianto  ai  fini
pensionistici;
        che l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004),  ha,  poi,  integrato  la
disciplina  introdotta  dal  menzionato  art. 47  del d.l. n. 269 del
2003,   dettando   ulteriori   disposizioni  riguardanti  i  benefici
previdenziali  previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992;
        che   il   successivo  decreto  27 ottobre  2004  (Attuazione
dell'art. 47  del  d.l.  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  24 novembre  2003,  n. 326.  Benefici
previdenziali  per  i  lavoratori  esposti all'amianto), adottato dal
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, ha definito le modalita' di
attuazione e di raccordo delle citate disposizioni;
        che  e',  pertanto, necessario disporre la restituzione degli
atti  al  giudice  remittente  perche'  effettui  un  nuovo esame dei
termini  della  questione  e della sua perdurante rilevanza alla luce
dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari.