ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 170 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di giustizia) come
riprodotto  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di spese di giustizia), e dell'art. 7 della
legge  8 marzo  1999,  n. 50  (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti     procedimenti     amministrativi     -     legge    di
semplificazione 1998),  promossi  con  ordinanze  del  2 agosto (n. 2
ordinanze), del 14, del 19 (n. 3 ordinanze), del 14 (n. 2 ordinanze),
del  19 e del 14 luglio (n. 3 ordinanze), dell'8 e del 15 ottobre dal
Tribunale  di Siracusa e del 17 agosto 2004 dal Tribunale di Messina,
rispettivamente  iscritte  ai  nn. 913,  914, 939, da 940 a 942, 973,
974,  994  e  da 1030 a 1035 del registro ordinanze 2004 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica nn. 46, 48, 49 e 50, 1ª
serie   speciale,   dell'anno 2004   e   n. 3,   1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  nel  corso  del giudizio di opposizione avverso il
decreto  di  liquidazione  dei  compensi professionali della Corte di
assise  di  Siracusa  il  Tribunale  di  Siracusa, sezione penale, in
composizione  monocratica,  con ordinanza depositata il 2 agosto 2004
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170
del  decreto  legislativo  30 maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese di giustizia), come
riprodotto  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli
artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
        che   il  giudice  rimettente  assume  che  per  decidere  la
questione  sottoposta  al suo esame deve necessariamente applicare le
disposizioni  sopra  richiamate e, segnatamente, quelle relative alla
competenza   che   e'   specificamente  individuata  nel  giudice  in
composizione monocratica;
        che   tali   norme   sono   in   contrasto  con  i  parametri
costituzionali  invocati, nella parte in cui attribuiscono al giudice
in    composizione    monocratica    la    competenza   a   conoscere
dell'opposizione  avverso  il  decreto  di  pagamento di liquidazione
anche  nelle  ipotesi  in  cui,  come  nella specie, il provvedimento
opposto sia stato emesso da giudice in composizione collegiale;
        che la previsione e' contraria al principio di ragionevolezza
e, in definitiva, al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza
sistematica,  prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un
provvedimento  emesso  dal  giudice  in  composizione  collegiale, un
giudice   in  composizione  monocratica,  trattandosi,  peraltro,  di
contenzioso relativo a diritti soggettivi;
        che,   sempre  secondo  il  giudice  rimettente,  vi  sarebbe
violazione  dell'art. 24  della  Costituzione, per affievolimento del
diritto  di difesa, dell'art. 25 della Costituzione, dal momento che,
secondo l'ordinamento, il giudice di appello competente a decidere di
provvedimenti  emessi in composizione collegiale e' sempre un giudice
collegiale,  nonche'  dell'art. 76  della  Costituzione,  non essendo
indicato,  nella  legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e
testi  unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge
di   semplificazione 1998),   il   principio   del   mutamento  della
composizione dell'organo giudiziario;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il  giudizio non puo' essere
definito  senza  l'applicazione  delle  norme  di  cui  si ritiene il
contrasto con le norme costituzionali;
        che  lo  stesso  giudice  ha sollevato identica questione con
altre  tredici  identiche ordinanze (reg. ord. nn.914, 939, 940, 941,
942, 973, 974, 994, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 del 2004);
        che  nei  giudizi relativi alle ordinanze nn. 939, 940, 941 e
942   e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, con
distinti  atti  di identico tenore testuale, chiedendo di dichiararsi
l'inammissibilita'  della  questione  relativamente  alla  denunciata
violazione  dell'art. 24 della Costituzione e l'infondatezza riguardo
agli ulteriori parametri;
        che  nel corso del giudizio di opposizione avverso decreto di
liquidazione dei compensi a perito da parte del Tribunale di Messina,
lo  stesso  Tribunale  di  Messina,  in composizione monocratica, con
ordinanza  depositata  il 17 agosto 2004 (reg. ord. n. 1035 del 2004)
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170
del  decreto  legislativo  30 maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese di giustizia), come
riprodotto  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia), per violazione
dell'art. 76  della  Costituzione,  nonche',  in  via subordinata, in
riferimento allo stesso art. 76 della Costituzione, dell'art. 7 della
legge  8 marzo  1999,  n. 50  (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti     procedimenti     amministrativi     -     legge    di
semplificazione 1998);
        che il giudice rimettente premette di essere stato designato,
quale  giudice  monocratico  dal  Presidente  del  Tribunale  per  la
trattazione  del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di
Messina,  prima sezione penale, in composizione collegiale, avente ad
oggetto  la liquidazione del compenso al perito Giuseppe Favolaro nel
procedimento penale nei confronti di Grazia Ferrara;
        che  lo  stesso  giudice - rilevato che e' possibile proporre
opposizione,  avverso  il  decreto  di  liquidazione  del  compenso a
perito,  al  Presidente  dell'ufficio  giudiziario competente, che il
processo  e'  quello  speciale previsto per gli onorari di avvocato e
che  l'ufficio  procede  in  composizione  monocratica  sempre, anche
nell'ipotesi,  come  nella  specie, in cui il provvedimento sia stato
adottato  da  un giudice collegiale - assume che il giudizio non puo'
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
di costituzionalita';
        che,  in  punto  di  non manifesta infondatezza, il tribunale
rimettente  osserva  che,  tra  i  criteri indicati dall'art. 7 della
legge   delega   n. 50   del  1999,  vi  e'  quello  che  prevede  il
«coordinamento   formale   del   testo  delle  disposizioni  vigenti,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa»;
        che il legislatore delegato non ha rispettato il criterio del
coordinamento   formale   e  che  l'innovazione  (attribuzione  della
competenza  del  giudizio di opposizione al tribunale in composizione
monocratica)  non  puo'  essere  ricondotta al potere di apportare le
modifiche  necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica,
nemmeno   alla   luce   del  richiamo  -  contenuto  nella  relazione
governativa  -  al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme
in  materia  di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha
introdotto il giudice unico;
        che  la  procedura  speciale  prevista  per  gli  onorari  di
avvocato, richiamata dall'art. 170 impugnato, prevede, espressamente,
che  il tribunale proceda in composizione collegiale, con conseguente
incoerenza logica e sistematica della soluzione adottata;
        che il giudice a quo deduce, in via subordinata, il contrasto
con l'art. 76 della Costituzione dell'art. 7 della legge delega n. 50
del  1999,  nella  parte  in cui non ha previsto i limiti e l'oggetto
della  delega  in una materia, quale quella riguardante la competenza
del   giudice   coperta  da  riserva  assoluta  di  legge,  ai  sensi
dell'art. 25 della Costituzione.
    Considerato  che  i Tribunali di Siracusa (con 13 ordinanze) e di
Messina  (con  una ordinanza), dubitano, entrambi, della legittimita'
costituzionale  dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002,
n. 113,  come  riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio  2002,  n. 115,  per  violazione degli artt. 3, 24, 25 e 76
della  Costituzione,  e,  solo  il secondo, in subordine, dell'art. 7
della  legge  8 marzo 1999, n. 50, in riferimento allo stesso art. 76
della Costituzione;
        che  tutte  le ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimita'  costituzionale  della  stessa disposizione di legge con
motivazioni  in parte identiche ed in parte analoghe e che i relativi
giudizi   devono   essere   riuniti   per  essere  decisi  con  unico
provvedimento;
        che  questa Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo
30 maggio  2002,  n. 113,  come riprodotto nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115 (sentenza n. 53 del 2005) e
che  con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7  della  legge 8 marzo 1999,
n. 50, censurato in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
        che  in  riferimento agli ulteriori parametri, invocati dalle
ordinanze   del   Tribunale   di  Siracusa  ora  all'esame,  riguardo
all'art. 25  della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta
violazione  dell'art. 76  della Costituzione in riferimento a materia
che,  concernendo  la  competenza  del,  sarebbe  coperta  da riserva
assoluta di legge, e' sufficiente sottolineare che la norma impugnata
disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la
competenza (cosi' ancora la sentenza n. 53 del 2005);
        che  non  c'e'  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione,
apparendo  anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al
giudice monocratico (analogamente la sentenza n. 52 del 2005, in tema
di  opposizione  avverso  il provvedimento di rigetto dell'istanza di
ammissione  al  patrocinio  ovvero  avverso  la revoca del decreto di
ammissione   gia'  accordato),  in  rapporto  ad  esigenze  di  buona
amministrazione, rapidita', economia delle risorse;
        che, da ultimo, la violazione dell'art. 24 e' apoditticamente
denunciata, senza motivazione alcuna.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.