ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 8,
comma 4,  11,  comma 1,  21,  comma 3,  limitatamente  all'inciso «da
registrarsi  alla  Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116,
117,  121  e  127,  commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  17 dicembre 2004
(disegno  di  legge  n. 924),  recante «Disposizioni programmatiche e
finanziarie  per  l'anno 2005»,  promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 24 dicembre 2004,
depositato  in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 116 del
registro ricorsi 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 24 dicembre 2004 e depositato il successivo
31  dicembre,  ha  promosso  questione di legittimita' costituzionale
degli  articoli 8,  comma 4,  11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente
all'inciso  «da  registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107,
109,  114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
17 dicembre  2004  (disegno  di  legge n. 924), recante «Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l' anno 2005»;
        che  un  primo gruppo di censure ha ad oggetto articoli della
delibera  legislativa  che,  ad  avviso  del  ricorrente,  contengono
disposizioni  comportanti  nuovi  o  maggiori  oneri  per il bilancio
regionale  senza  indicare  le  risorse  con  cui  farvi  fronte,  in
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
        che   sarebbero   affetti   da   questo   vizio  le  seguenti
disposizioni della delibera legislativa:
          l'art. 85,  il  quale  comporta  l'assunzione  a carico del
bilancio   della   Regione   delle  garanzie  concesse  dai  soci  di
cooperative  agricole,  con  facolta'  di  rivalsa  della Regione nei
confronti delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato
lo  stato  di  insolvenza  o  il  fallimento  o  sia stata avviata la
liquidazione coatta amministrativa e che abbiano assunto prestiti per
il pagamento di rate di mutui o di esposizioni debitorie per prestiti
agrari e di esercizio;
          l'art. 91,  che  autorizza  l'assessore  regionale  per  il
turismo,  le  comunicazioni e i trasporti a stipulare una convenzione
con  l'Universita' degli studi di Palermo per il finanziamento di tre
borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle
attivita' motorie, senza indicare l'ammontare dell'onere e le risorse
con cui dare copertura alla nuova spesa;
          l'art. 106,   il   quale,   riformulando   il  testo  degli
articoli 107  e  108  della  legge  regionale  16 aprile  2003, n. 4,
estende  la  platea  dei  destinatari  delle  particolari provvidenze
(consistenti  nella  concessione  di  una elargizione speciale di 150
milioni di lire, nell'erogazione di borse di studio annue agli orfani
e    nell'assunzione   dei   piu'   stretti   congiunti   nei   ruoli
dell'amministrazione  regionale  nonche' nell'accesso al fondo per la
costituzione   di  parte  civile),  previste  dalla  legge  regionale
13 settembre  1999,  n. 20 in favore delle vittime della criminalita'
organizzata;
          l'art. 109,  che  proroga,  senza  soluzione di continuita'
sino  al  31 dicembre 2007, i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati  dai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale   30 ottobre  1995,  n. 76.  Detta  norma,  ad  avviso  del
Commissario  dello Stato, violerebbe altresi' gli articoli 3, 51 e 97
della  Costituzione, in quanto trasformerebbe i rapporti di lavoro da
tempo determinato in tempo indeterminato, ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in assenza di
procedure   pubbliche   selettive   per   la   definitiva  immissione
nell'organico degli enti in questione;
          l'art. 116,   che  prevede  l'utilizzazione  da  parte  del
competente  dipartimento  dell'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente,  per un triennio, di personale assunto con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  della  legge 3 agosto 1998,
n. 267.  Questa  norma  indicherebbe  la copertura finanziaria per il
solo esercizio 2005 a fronte di un impegno di spesa triennale;
          l'art. 121,  che  estende  i benefici previsti dall'art. 13
della    legge    regionale   15 maggio   2002,   n. 4,   consistenti
nell'erogazione  di  un  finanziamento  straordinario,  ai soci della
cooperativa «Le Gazzelle» lotto 214 di Messina;
        che   il   Commissario   dello   Stato  censura  inoltre  gli
articoli 107   e  127,  comma 77,  della  delibera  legislativa,  per
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
        che  l'art. 107  riconosce  come  ente di interesse regionale
l'Istituto di Studi Politici «S. Pio» senza indicare dello stesso ne'
la   sede   ne'   l'attivita'  svolta  in  Sicilia,  elementi  questi
indispensabili per la qualificazione come ente di interesse regionale
ed  in  assenza dei quali l'intervento legislativo sarebbe affetto da
manifesta irragionevolezza;
        che    violerebbe   i   medesimi   parametri   costituzionali
l'art. 127, comma 77, che contiene una modifica al testo dell'art. 36
della   legge   regionale   15 novembre  2004,  n. 15:  questo,  come
riformulato,  autorizzerebbe  anche  per  il  2005  l'assunzione  dei
soggetti  impegnati in attivita' socialmente utili negli enti locali,
con il solo limite del rispetto del patto di stabilita' regionale;
        che  l'art. 8 della delibera legislativa, il quale istituisce
la  tassa  fitosanitaria  nei termini e secondo le prescrizioni della
direttiva  2000/29/CE,  modificata  dalla  direttiva 2002/1989/CE del
Consiglio,  e'  impugnato  con riguardo al comma 4, per contrasto con
l'art. 12  dello  statuto speciale, giacche' prevede che le modalita'
di  gestione della tassa siano stabilite con decreto dell'assessorato
della  sanita',  di concerto con quello del bilancio e delle finanze,
anziche'  con  regolamento  da emanarsi da parte del Presidente della
Regione;
        che  altre  censure  del  Commissario  dello  Stato investono
l'art. 117  e  l'art. 127, commi 27 e 28, della delibera legislativa,
disposizioni  entrambe  attinenti  al  personale chiamato a far parte
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente  e  degli
assessori regionali;
        che l'art. 117 eccederebbe dalla competenza legislativa della
Regione,    la'    dove    dispone   che,   indipendentemente   dalle
amministrazioni  di  provenienza  e  quindi  anche  diverse da quella
regionale,  il  periodo  di  durata  del servizio prestato presso gli
uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli assessori
regionali  e'  da considerarsi come aspettativa senza assegni fino al
termine dell'incarico;
        che,  al  riguardo,  il Commissario dello Stato rileva che la
disciplina  della  materia  e'  riservata  o  ad  appositi  contratti
collettivi  di  lavoro, insuscettibili per loro natura di modifica da
parte  del  legislatore,  o  a  specifiche previsioni legislative dei
rispettivi ordinamenti che riguardano ciascuna categoria di personale
pubblico;
        che    l'altra    disposizione,    contenuta   nel   comma 28
dell'art. 127,  esclude  i  dipendenti  collocati  anticipatamente in
pensione chiamati a far parte degli uffici di staff dall'applicazione
del  comma 1  dell'art. 25  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724,
operante nell'ordinamento siciliano in virtu' dell'art. 5 della legge
regionale  12 novembre 1996, n. 41, che vieta il conferimento, a tale
categoria  di  soggetti,  di incarichi di consulenza, collaborazione,
studio e ricerca;
        che  la  deroga  alla  previsione  di carattere generale, dal
legislatore   nazionale   espressamente  finalizzata  alla  piena  ed
effettiva  trasparenza  ed  imparzialita' dell'azione amministrativa,
costituisce, ad avviso del Commissario dello Stato, un'ingiustificata
disparita'  di trattamento rispetto alla generalita' dei dipendenti e
dei  titolari degli uffici pubblici, cui e' imposto il rispetto delle
finalita'  del  citato  art. 25  della  legge  n. 724  del  1994,  in
violazione degli articoli 3 e 97 Cost;
        che  per  le stesse considerazioni sarebbe costituzionalmente
illegittimo anche il comma 27, avente il medesimo contenuto;
        che, secondo il ricorrente, in contrasto con gli articoli 3 e
97 Cost. si porrebbe altresi' la previsione del comma 34 del medesimo
art. 127, ai cui sensi agli interventi di messa in sicurezza dei siti
minerari  di  proprieta'  della  Regione  si  puo'  provvedere  dando
incarico  alla  societa'  Biosphera,  partecipata  maggioritariamente
dalla Regione medesima;
        che,  ad  avviso del Commissario dello Stato, la disposizione
non  sarebbe  conforme  ai  criteri  d'imparzialita' e buon andamento
della pubblica amministrazione, la quale deve rispettare le procedure
di  pubblica  evidenza  prescritte  anche  a  livello comunitario per
l'individuazione  del  soggetto  incaricato  di espletare un servizio
pubblico:  questo principio non potrebbe essere derogato individuando
per   legge  una  societa'  nel  cui  capitale  sociale  la  pubblica
amministrazione abbia una partecipazione, seppur maggioritaria;
        che  l'art. 114  della delibera legislativa interferirebbe in
materia  penale  e  violerebbe  l'art. 14 dello statuto speciale: con
tale  disposizione,  infatti,  vengono disposti gli interventi per il
controllo   della   fauna  selvatica  con  modalita'  difformi  dalle
prescrizioni  dell'art. 19  della  legge  11 febbraio  1992,  n. 157,
sicche'  si  avrebbe l'autorizzazione ad un esercizio venatorio al di
fuori  dei  termini  prescritti dal calendario per la generalita' dei
cittadini, condotta sanzionata penalmente dall'art. 30 della legge in
questione;
        che  l'art. 1, comma 1, della delibera legislativa - il quale
prevede  che  le  societa'  d'ambito  per  la  gestione integrata dei
rifiuti,  costituite  ai  sensi  dell'art. 23 del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, determinano con delibera dell'assemblea dei
soci la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8,
del  decreto legislativo n. 22 del 1997, che assegna agli enti locali
la  competenza  a  determinare  le  tariffe  relative  al servizio in
questione;
        che,  in  proposito,  il  Commissario dello Stato rileva che,
benche'  l'assemblea  dei soci delle societa' d'ambito sia costituita
dai  sindaci  dei  Comuni  interessati,  i  quali  sono  titolari del
generale  potere  di  rappresentanza  e  sovrintendenza dei servizi e
degli  uffici  comunali,  nei  loro  poteri  non  sarebbe compreso il
compito  di  determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione
dei  beni  e  dei servizi, che e' di competenza del consiglio, organo
rappresentativo  dell'intera  collettivita'  locale;  e  la  potesta'
legislativa  regionale  in materia di ordinamento e regime degli enti
locali  non  potrebbe  spingersi  sino  a  modificare per una singola
materia  l'ordinario  riparto  di  competenze  tra  gli  organi delle
istituzioni locali, riservata semmai agli statuti di queste ultime;
        che  questa  previsione,  seppure finalizzata ad accelerare i
tempi  di  avvio  del  nuovo sistema di gestione del ciclo di rifiuti
urbani  e a razionalizzarne le modalita' di erogazione, costituirebbe
pertanto  un'indebita  compressione  dell'autonomia  e  del potere di
autorganizzazione   delle   istituzioni  locali,  riconosciuto  dagli
articoli 5 e 114 della Costituzione;
        che,  infine, il ricorrente denuncia l'art. 21, che introduce
una nuova disciplina in materia di conservazione dei residui passivi,
limitatamente  all'inciso  del comma 3 «da registrarsi alla Corte dei
conti»;
        che  la  ragione  dell'incostituzionalita'  risiederebbe  nel
fatto  che sarebbe precluso al legislatore regionale aggiungere nuovi
compiti   al   controllo   contemplato   dall'art. 2  del  d.lgs.  18
giugno 1999,  n. 200, relativo alla norma di attuazione dello statuto
in  materia di funzioni della Corte dei conti, essendo riservato alla
competenza dello Stato definire l'ambito di competenza della suddetta
Corte;
        che  in  prossimita'  della  camera di consiglio l'Avvocatura
generale dello Stato ha dato atto dell'esaurimento della controversia
in  ragione  dell'intervenuta  promulgazione  e  pubblicazione  della
delibera  legislativa con esclusione delle disposizioni impugnate con
il ricorso del Commissario.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 5, 10, 51, 81,
comma  quarto,  97 e 114 della Costituzione nonche' agli articoli 12,
14   e  17  dello  statuto  speciale,  approvato  con  regio  decreto
legislativo   15 maggio   1946,  n. 455,  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3,
limitatamente  all'inciso  «da registrarsi alla Corte dei conti», 85,
91,  106,  107,  109, 114, 116, 117, 121, 127, commi 27, 28, 34 e 77,
della   delibera   legislativa   approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana  il  17 dicembre  2004  (disegno  di legge n. 924), recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   promulgata   (come   legge  della  Regione
Siciliana 28 dicembre   2004,   n. 17)  con  omissione  di  tutte  le
disposizioni (e parti di testo) oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanza n. 169 del 2005),
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.