ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis
e  5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla condizione dello straniero), modificato dall'articolo 13
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifiche  alla normativa in
materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promosso con ordinanza del
15 ottobre  2002  dal  Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a
carico  di  G.R.,  iscritta  al  n. 9  del  registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Viterbo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e
5-ter,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifiche  alla normativa in
materia  di immigrazione e di asilo), nella parte in cui «non prevede
ricorso  giurisdizionale  avverso  il provvedimento di espulsione del
questore  emesso  quando  non  sia  possibile trattenere lo straniero
entro un centro di permanenza»;
        che  l'ordinanza  riferisce che «il difensore» aveva eccepito
che  l'art. 14,  comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte
in  cui  non  prevede  l'anzidetto  ricorso, violerebbe il diritto di
difesa garantito dall'art. 24 Cost;
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  l'eccezione  «va
accolta»;
        che  si verificherebbe, difatti, nella specie, una disparita'
di  trattamento  fra  lo  straniero  che viola l'ordine di espulsione
emesso  dal  questore  ai sensi del citato art. 14, comma 5-bis, e lo
straniero  che  viola  «l'ordine  di espulsione in caso di proroga da
parte  del  questore ex art. 14, comma 1»: giacche', mentre nel primo
caso  lo  straniero - nell'ipotesi di permanenza nel territorio dello
Stato  -  e'  soggetto a sanzione penale in base al comma 5-ter dello
stesso art. 14; nel secondo caso non e' invece punibile;
        che  sarebbero  pertanto vulnerati gli artt. 2, 3 e 24 Cost.,
per  «disparita'  di trattamento» e «privazione del diritto di difesa
con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo»;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
    Considerato  che  nell'ordinanza  di  rimessione  manca qualsiasi
riferimento  alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale
si innesta l'incidente di costituzionalita';
        che,  pertanto  - in conformita' alla costante giurisprudenza
di  questa  Corte  (cfr., ex plurimis, nella medesima materia oggetto
dell'odierno  quesito, ordinanze n. 100 del 2005 e n. 302 del 2004) -
la  questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.