ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2002 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di G.R., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui «non prevede ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non sia possibile trattenere lo straniero entro un centro di permanenza»; che l'ordinanza riferisce che «il difensore» aveva eccepito che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'anzidetto ricorso, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost; che, ad avviso del giudice rimettente, l'eccezione «va accolta»; che si verificherebbe, difatti, nella specie, una disparita' di trattamento fra lo straniero che viola l'ordine di espulsione emesso dal questore ai sensi del citato art. 14, comma 5-bis, e lo straniero che viola «l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore ex art. 14, comma 1»: giacche', mentre nel primo caso lo straniero - nell'ipotesi di permanenza nel territorio dello Stato - e' soggetto a sanzione penale in base al comma 5-ter dello stesso art. 14; nel secondo caso non e' invece punibile; che sarebbero pertanto vulnerati gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per «disparita' di trattamento» e «privazione del diritto di difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo»; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l'incidente di costituzionalita'; che, pertanto - in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, nella medesima materia oggetto dell'odierno quesito, ordinanze n. 100 del 2005 e n. 302 del 2004) - la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.