ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
26 novembre   2003   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  sen.  Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e
degli  assessori  del comune di Nervesa della Battaglia, promosso con
ricorso  del  Tribunale  di  Treviso,  notificato il 10 gennaio 2005,
depositato  in  cancelleria il 12 marzo 2005 ed iscritto al n. 14 del
registro conflitti 2005.
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Treviso, con ricorso del 25 marzo
2004,  pervenuto  alla  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il
successivo 3 giugno, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  nei  confronti  del  Senato della Repubblica, chiedendo
l'annullamento  della  deliberazione  da questo adottata nella seduta
del  26 novembre 2003 con la quale, conformemente alla proposta della
Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari,  e' stata
dichiarata,  ai  sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
la   insindacabilita'   delle   dichiarazioni  del  sen.  Piergiorgio
Stiffoni, oggetto di giudizio civile di fronte al medesimo Tribunale;
        che  il  Tribunale ricorrente premette che il giudizio al suo
esame   origina   dalla   richiesta   di   risarcimento   dei  danni,
asseritamente  patiti dall'ex sindaco e dagli ex assessori del comune
di  Nervesa  della  Battaglia, a seguito delle dichiarazioni rese dal
senatore  Stiffoni (collega di partito dell'attuale sindaco) «con una
lettera  aperta,  pubblicata sul quotidiano La Tribuna di Treviso del
12 agosto  2003,  indirizzata  alla  coordinatrice  provinciale della
Margherita»,  nella  quale  il  senatore Stiffoni aveva sostenuto che
l'adesione della precedente amministrazione comunale al Coordinamento
Nazionale  Enti  Locali  per  la  Pace  era in realta' finalizzata al
finanziamento  «da  amministrazioni  di  sinistra  ad associazioni di
sinistra»;
        che, a parere del Tribunale di Treviso, non puo' condividersi
la  deliberazione  di insindacabilita' perche' nel caso di specie non
sarebbe  dato  rinvenire  alcun  collegamento  tra le citate opinioni
espresse  dal  senatore Stiffoni e precedenti atti o attivita' da lui
svolte in sede parlamentare;
        che  in  effetti  la  Giunta,  prima,  ed  il Senato, poi, si
sarebbero  limitati  a ricondurre le dichiarazioni del senatore ad un
contesto  genericamente  politico;  il  che,  ad avviso del Tribunale
ricorrente,   sarebbe   «palesemente  insufficiente  a  far  scattare
l'operativita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;
        che  del tutto inconferente sarebbe d'altro canto l'argomento
relativo  alla non offensivita' delle dichiarazioni rese dal senatore
Stiffoni,  in  quanto  il giudizio di insindacabilita' avrebbe dovuto
incentrarsi   esclusivamente  sulla  riconducibilita'  o  meno  delle
dichiarazioni stesse all'attivita' di parlamentare;
        che,  con  ordinanza  n. 436  del  2004 la Corte, valutata la
sussistenza    delle    condizioni   soggettive   ed   oggettive   di
ammissibilita',  ha  dichiarato ammissibile il conflitto, onerando il
Tribunale di Treviso dei successivi adempimenti;
        che  il  Tribunale  ricorrente,  in  data 10 gennaio 2005, ha
provveduto  a  notificare al Senato, a mezzo del servizio postale, il
ricorso  introduttivo  del conflitto e l'ordinanza di ammissibilita',
provvedendo  al  deposito  degli atti notificati nella cancelleria di
questa  Corte,  mediante  spedizione  a  mezzo  posta  effettuata  il
successivo 8 marzo;
        che  il  Senato della Repubblica si e' costituito in giudizio
chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato.
    Considerato   che   il  ricorso  -  notificato  al  Senato  della
Repubblica,   unitamente   all'ordinanza   che   lo   ha   dichiarato
ammissibile,  in data 10 gennaio 2005 - e' stato depositato presso la
cancelleria  di  questa Corte a mezzo di raccomandata postale spedita
l'8 marzo  2005  e  pervenuta il 12 marzo 2005 e percio' ben oltre la
scadenza  del  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica,  previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
        che,  come costantemente affermato da questa Corte (cfr., fra
le  tante,  da  ultimo, le ordinanze n. 76 del 2005, n. 61 del 2005 e
n. 43  del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il
detto termine perentorio;
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.