ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 8,
della  legge  20 giugno  2003,  n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali
nei  confronti delle alte cariche dello Stato) promosso con ordinanza
dell'8 gennaio  2004  dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile
vertente  tra  Giuseppe  Pagliani  ed  altri  e Augusto Cortelloni ed
altro,  iscritta  al  n. 81  del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  con  ordinanza dell'8 gennaio 2004 il Tribunale di
Ancona,  nel  corso  della  causa  civile  per  risarcimento danni da
diffamazione  a  mezzo  stampa promossa da Giuseppe Pagliani ed altri
nei  confronti  dell'avvocato Augusto Cortelloni, all'epoca dei fatti
senatore della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,   comma   8,   della   legge   20 giugno   2003,  n. 140
(Disposizioni   per   l'attuazione  dell'art. 68  della  Costituzione
nonche'  in  materia  di  processi  penali  nei  confronti delle alte
cariche  dello Stato), nella parte in cui prevede che, intervenuta la
deliberazione  della Camera favorevole all'applicazione dell'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i
provvedimenti  indicati  al  comma  3  e, dunque, nel processo civile
pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione;
        che il rimettente deduce, preliminarmente, di essere chiamato
a  decidere  della  domanda  di  risarcimento  dei  danni avanzata da
Giuseppe  Pagliani,  Eufemia  Milelli  e Domenico Pasquariello, tutti
magistrati  in  servizio  presso il Tribunale di Modena, in relazione
alla pubblicazione, sul quotidiano «Nuova Gazzetta di Modena», di una
intervista  in cui il senatore Augusto Cortelloni, due giorni dopo la
lettura  del dispositivo della sentenza con cui era stato definito in
primo  grado  un  procedimento penale in materia di abusi sessuali su
minori,   aveva  attribuito  loro,  in  quanto  membri  del  collegio
giudicante,  comportamenti  contrari ai doveri inerenti all'esercizio
della funzione giudiziaria;
        che  il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre
2003,   in   accoglimento   della   istanza   direttamente  formulata
dall'interessato,  ha  dichiarato ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.  che  i  fatti  oggetto  del  procedimento  concernono opinioni
espresse  nell'esercizio  della  funzione parlamentare e sono percio'
insindacabili;
        che  con  il medesimo atto introduttivo del presente giudizio
incidentale  di legittimita' costituzionale il Tribunale di Ancona ha
proposto  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la
predetta  delibera  del Senato della Repubblica, conflitto dichiarato
ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 56 del 2005;
        che, ad avviso del rimettente, l'art. 3, comma 8, della legge
20 giugno  2003,  n. 140, la' dove «obbliga il giudice ad uniformarsi
alla  delibera  del  Parlamento,  assolvendo  il  convenuto  da  ogni
responsabilita' in merito ai fatti per cui e' causa, in ragione di un
privilegio  privo  di ogni giustificazione istituzionale», violerebbe
gli  artt. 3  e  24  della Costituzione, poiche' darebbe luogo ad una
«disparita'  di  trattamento  in  danno delle parti che pretendono un
risarcimento  assumendo  una  lesione  ai  propri diritti personali a
causa  di  una  immeritata invettiva»; violerebbe altresi' l'art. 101
della Costituzione, in quanto «norma di rango inferiore rispetto alla
disposizione  di  cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti
alla insindacabilita»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o,
comunque, di infondatezza della questione.
    Considerato che il Tribunale di Ancona censura l'art. 3, comma 8,
della  legge  20 giugno  2003,  n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali
nei  confronti  delle  alte  cariche dello Stato), nella parte in cui
«obbliga  il  giudice  ad  uniformarsi  alla delibera del Parlamento,
assolvendo  il  convenuto  da ogni responsabilita' in merito ai fatti
per  cui  e'  causa,  in  ragione  di  un  privilegio  privo  di ogni
giustificazione  istituzionale»  per  contrasto  con gli artt. 3 e 24
della   Costituzione,   poiche'  determinerebbe  una  «disparita'  di
trattamento  in  danno  delle  parti  che  pretendono un risarcimento
assumendo  una  lesione  ai  propri  diritti personali a causa di una
immeritata  invettiva»;  nonche'  per  contrasto con l'art. 101 della
Costituzione,  in  quanto  «norma  di  rango  inferiore rispetto alla
disposizione  di  cui all'art. 68 della Costituzione, che pone limiti
alla insindacabilita»;
        che,  come  risulta  dal  testo  dell'ordinanza di rimessione
appena  riportato,  il  dubbio di costituzionalita' e' prospettato in
modo  meramente  assertivo,  tanto  piu'  in quanto le argomentazioni
svolte  dal  giudice  a quo riguardano esclusivamente il conflitto di
attribuzione  sollevato  con  lo  stesso  atto,  conflitto dichiarato
ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 56 del 2005;
        che,  dunque,  indipendentemente  da  ogni  considerazione in
merito  alla  circostanza  che  il giudice a quo ha altresi' proposto
conflitto  di  attribuzione  avverso  la delibera di insindacabilita'
adottata  dal  Senato  della  Repubblica, la questione sollevata deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione
in  ordine  ai  parametri  costituzionali evocati (cfr., ex plurimis,
ordinanze n. 23 del 2005 e n. 442 del 2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.