LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza n. 12/2005 nel giudizio di
pensione  iscritto al n. 30041 del registro di segreteria promosso ad
istanza  di Ferrigno Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo
Mangano, nei confronti della Regione siciliana.
    Visto  l'atto introduttivo del giudizio depositato il 16 novembre
2001.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  alla  pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Giuseppa
Caraccia,  su delega dell'avv. Mangano, per il ricorrente ed il dott.
Costantino Sferrazza per la Regione siciliana.

                              F a t t o

    Il  signor Giacomo Ferrigno, dipendente in servizio della Regione
siciliana,  con  istanza  del  3 settembre 1999 chiedeva, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso
la  Regione  siciliana  dei  periodi  assicurativi  di  contribuzione
obbligatoria,   volontaria  e  figurativa  precedenti  all'assunzione
presso la regione medesima.
    L'istanza  veniva accolta con decreto del direttore regionale per
i  servizi  di  quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale
n. 1559   del   7   luglio  2000,  con  il  quale  veniva  ammesso  a
ricongiunzione un periodo di anni 1, mesi 6 e giorni 27 e determinato
un contributo complessivo di L. 14.070.150.
    ,Avverso  il  suddetto  decreto l'interessato ha proposto ricorso
con   atto  depositato  il  16  novembre  2001,  lamentando  l'errata
individuazione  della  quota  pensione, nonche' la violazione e falsa
applicazione  dell'art. 2,  comma  2, della legge regionale 28 maggio
1979,  art. 114  e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in
relazione alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338  e  del  d.m.  di  attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa
applicazione  del  d.m.  del lavoro e della previdenza sociale del 19
febbraio  1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori
materiali  contenuto  nel  provvedimento  impugnato,  nella  fase  di
contabilizzazione.
    Si  e' costituita in giudizio la Regione siciliana, rappresentata
e  difesa  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  con  memoria
depositata  il  20  giugno 2003, con la quale, pur aderendo alla tesi
del  ricorrente per quanto attiene l'utilizzo delle tabelle di cui al
d.m. 27 gennaio 1964, ha chiesto nel resto il rigetto del ricorso.
    Veniva,  inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei
riscossi,  a valere dalla data di deposito dell'atto introduttivo del
giudizio.
    Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 l'avv. Caraccia, per il
ricorrente,  ha  insistito  per l'integrale accoglimento del ricorso,
mentre  il  dott.  Costantino Sferrazza, per la Regione siciliana, ha
insistito  per  il suo parziale rigetto, evidenziando come la Regione
siciliana avesse assunto la determinazione di applicare ai dipendenti
regionali  le  tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, come richiesto
dal   ricorrente,   ritenendo,   pero',   che,   per   il  metodo  di
determinazione  della  riserva  matematica e prima ancora della quota
della  pensione  annuale  conseguibile,  si  dovessero  applicare  le
aliquote  anime  del  3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2,5% per
ogni  anno  successivo,  fino  ad  un massimo di 35 anni e non quella
unica  del  2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato,
allegando  la circostanza che la giurisprudenza del giudice d'appello
sarebbe  orientata  in  tal  senso  (vedi Corte dei conti. sez. giur.
d'appello  per  la  Regione  siciliana,  22 aprile 2003, n. 63/A/03).
Peraltro,  a  fronte  di specifico quesito da parte del giudicante ha
precisato  che  le  aliquote  applicate  dalla  Regione non risultano
indicate  in  nessun  testo di legge o regolamento ma sarebbero state
elaborate,  in  via interpretativa, al fine di garantire l'equilibrio
finanziario del sistema pensionistico regionale.

                            D i r i t t o

    L'art. 2   della   legge   n. 29/1979,  che  disciplina  ai  fini
pensionistici  la  ricongiunzione  di  periodi assicurativi presso la
gestione  cui  il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda,
prevede  al  comma  3  il  pagamento  di  un  contributo a carico del
richiedente  che  e' pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei
contributi  trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata
in  base  ai  criteri  e  alle tabelle di cui all'art. 13 della legge
n. 1338/1962,  nel  cui  ultimo  comma  e'  disposto  che  la riserva
matematica  vada  calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo
determinate  e  variate, quando occorra, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
    Tali  tariffe  vennero  stabilite  con  decreto  del Ministro del
lavoro del 27 gennaio 1964.
    L'art. 4  della  legge  n. 299/1980  ha  stabilito  che a tutti i
dipendenti  pubblici  con  trattamento  pensionistico  a carico degli
ordinamenti  dello  Stato,  che  chiedano  la ricongiunzione ai sensi
della  legge  29/1979,  siano  applicati, per la determinazione della
riserva   matematica   prevista   nel   citato  comma  3  dell'art. 2
n. 29/1979,  i  coefficienti  contenuti  nelle  tabelle  di cui legge
all'art. 13   della  legge  n. 1338/1962  approvati  con  il  decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964.
    Successivamente  con  decreto del Ministro del lavoro, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 129 del 13
maggio 1981, e' stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato
art. 13 della legge n. 1338/1962.
    Secondo  la  prospettazione  del  ricorrente  dalle  norme  sopra
indicate,  in particolare dall'art. 4, della legge n. 299/1980, e' da
dedursi  il  principio che per i dipendenti pubblici esista un regime
speciale  dovendo  considerarsi  permanente il rinvio ai coefficienti
del   decreto   ministeriale  del  27  gennaio  1964  ai  fini  della
determinazione  della  riserva  matematica.  Questo giudice condivide
tale argomentazione.
    Deve  rilevarsi, infatti, che la legge n. 1338/1962 disciplina il
trattamento   di   pensione   dell'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti dei lavoratori non alle
dipendenze di ente pubblico.
    La   legge  n. 29/1979  prevede  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi  dei  lavoratori  ai fini previdenziali e nel dettare le
norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali
destinatari il lavoratore pubblico o privato.
    Soltanto    l'art. 4    della    legge   n. 299/1980,   regolante
espressamente  l'ipotesi  del  dipendente  pubblico  con  trattamento
pensionistico  a  carico  degli  ordinamenti  statali,  che chiede la
ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi,  indica,  ai  fini  della
determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con
il  decreto  ministeriale  del  27 gennaio 1964 ai sensi dell'art. 13
della 1338/1962.
    Appare  plausibile,  quindi,  che  se  la norma dell'art. 4 della
legge  n. 299/1980  avesse  voluto  collegare  la  determinazione dei
coefficienti  alle  variazioni  che  sarebbero  intervenute nel tempo
avrebbe  disposto  il  rinvio  all'art. 13  della legge n. 1338/1962,
senza  alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio
1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n. 1422 del 1984; ldem,
Sezione III, Pensioni civili, n. 63936 del 1990).
    L'espresso  richiamo  a  quest'ultimo  decreto  fa ritenere senza
dubbio  che  l'art. 4  della  legge  in  parola,  pienamente  vigente
all'atto   della   presentazione  della  domanda  del  ricorrente  di
ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con iscrizione
all'INPS,  che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria
non  essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto
fissare  definitivamente  nei  confronti dei dipendenti pubblici quel
parametro di valutazione.
    Deve   aggiungersi,   poi,   che   la   citazione  ivi  contenuta
dell'art. 13  della  legge n. 1338/1962 si rendeva necessaria perche'
era  la  fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D'altra parte
nelle  premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha
variato  successivamente  i  coefficienti per la determinazione della
riserva  matematica, e' resa evidente la ragione della sua emanazione
che e' riferita espressamente alla necessita' della rivalutazione dei
coefficienti  per  il  calcolo  della  riserva matematica nell'ambito
della  assicurazione  generale  obbligatoria  al  fine  di  dare  una
adeguata     copertura     finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione  dell'art. 15 della legge n. 55/1958 e dell'art. 13
della   legge   n. 1338/1962   nell'ottica,  in  via  esclusiva,  del
riequilibrio  della  gestione  dell'INPS.  Il  che e' un riflesso del
principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo
che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con
la  legge n. 335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti
pensionistici  per  tener conto delle peculiarita' che caratterizzano
l'ordinamento  relativo  ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei
lavoratori privati.
    Cio'  posto  nei  confronti  del ricorrente cui, come gia' detto,
vanno estese, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 73/1979,
tutte  le  disposizioni  relative  al  conseguimento del diritto alla
pensione  concernenti  i dipendenti civili dello Stato in quanto piu'
favorevoli  ed, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 114 del
1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai
fini  pensionistici  previste  dalla  legge 7 febbraio 1979, n. 29, e
deve  essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile
con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva
matematica  con  l'applicazione  delle  tabelle di cui al decreto del
Ministro   del  lavoro  del  27  gennaio  1964  ed  il  diritto  alla
restituzione  delle  maggiori somme trattenute per il titolo suddetto
con interessi e rivalutazione monetaria.
    A  tale  impostazione,  peraltro,  sembra  avere aderito anche la
Regione  siciliana  che, sul punto, ha dichiarato di avere avviato le
necessarie procedure di revisione del provvedimenti impugnati.
    Alla  suddetta  estensione, pero', non sfugge (e non si vede come
potrebbe neppure la quantificazione dell'aliquota, nella misura del 2
per  cento,  per  la determinazione della riserva matematica prevista
dall'articolo  2,  terzo  comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e
della  quota  di  pensione relativa ai periodi da ricongiungere. cosi
come   espressamente  previsto  dall'art. 4,  comma  1,  della  legge
n. 299/1980,  operante  per  i dipendenti regionali in forza del piu'
volte  citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e
non   quelle   piu'   onerose  invece  invocate  dall'Amministrazione
regionale  perche',  a  suo  dire,  «deducibili  dall'odierno sistema
pensionisitico regionale ex lege regionale n. 2/62»:
        cio'  in  quanto  il  rinvio alle disposizioni statali non e'
stato  operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il
sistema  pensionistico  della  regione siciliana, ma in modo pieno ed
assoluto,  con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma
regionale con esse incompatibili.
    Si  tratta,  come  di  tutta  evidenza,  di  un  regime di palese
vantaggio  rispetto  al  resto  del pubblico impiego per i dipendenti
regionali,  la  cui  relativa  disciplina  rientra  nell'ambito della
competenza  legislativa  esclusiva  della Regione siciliana e ad essa
solo  il  legislatore  regionale puo' decidere di apportare eventuali
correttivi.
    A  tal  proposito  non  puo'  essere  in  alcun modo condivisa la
giurisprudenza   che   sembra   trovare  spazio  innanzi  al  giudice
d'appello,  il  quale  ha  indicato,  ma  sarebbe  piu' corretto dire
«creato»  in  via  pretoria,  parametri  diversi  da  quello  fissato
nell'art. 4,   comma   1,   della  legge  n. 299/1980  (2%)  (Sezione
Giurisdizionale   d'appello   per   la  Regione  siciliana,  sentenza
n. 63/A/03 del 22 aprile 2003).
    Secondo l'interpretazione datane dal giudice di appello, le norme
citate  risulterebbero  modulate  tendenzialmente  verso  i  pubblici
dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile
al  combinato  disposto  degli  artt. 42  e 44 del d.P.R. 29 dicembre
1973,  n. 1092,  in  base  al quale, partendo da una pensione del 35%
della  base  pensionabile con 15 anni di anzianita', si perviene alla
percentuale  dell'80%  con  40  anni di servizio (aggiungendo, cioe',
l'1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare
sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale
del  2%  indicata nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 299/1980
per  determinare  la  quota pensione a carico del dipendente ai sensi
dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  7  febbraio  1979,  n. 29.  Al
contrario  sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che
il  sistema  pensionistico  del  personale  dipendente  dalla Regione
siciliana, in base all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2  («la  pensione  e'  commisurata al 50% dell'ultima retribuzione
annua  qualora  il  dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di
servizio  effettivo,  con  un  aumento  del  2,50%  per  ogni anno di
servizio  effettivamente  prestato o riconosciuto utile e riscattato,
fino  ad  un  massimo  di  35  anni  di servizio utile»), sarebbe non
coerente  con  la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la
ratio  del  criterio  di  calcolo della riserva matematica e la quota
pensione  di  cui  all'art. 4,  comma  1, della legge n. 299/1980 con
riferimento   all'art. 2,   comma   3,  della  legge  n. 29/1979  (in
particolare,  per  cio'  che interessa in questa sede, l'aliquota del
due  per  cento), ratio che risiederebbe, sempre secondo i giudici di
appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo finanziario
nell'ordinamento  che  dovra'  poi  erogare la pensione complessiva e
definitiva,  e  cio' attraverso il recupero, da una parte, di tutti i
contributi affluiti presso la gestione o le gestioni) di provenienza,
maggiorati  dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art. 2,
comma  2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a carico del richiedente,
«del  50%  della  somma  risultante  dalla  differenza tra la riserva
matematica....  necessaria  per la copertura assicurativa relativa al
periodo  utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle
gestioni  assicurative a norma del comma precedente» art. 2, comma 3,
stessa  legge),  con  la  conseguenza che tale equilibrio, pensato ed
ipotizzato  con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con
un sistema diverso come quello della Regione Siciliana in quanto, ove
si  dovesse  ritenere  indiscriminatamente applicabile l'aliquota del
due  per  cento  gia'  piu'  volte  ripetuta, studiata per un sistema
diverso  e  meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di
raggiungere  l'equilibrio  normativamente perseguito, necessitando di
alcuni  adattamenti  nel momento in cui viene applicato nella Regione
siciliana. Con la conseguenza che, stante che - come gia' si e' visto
-  in  corrispondenza  di  una  anzianita'  di  15  anni  produce una
pensione,  nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%,
mentre,   per   anzianita'  superiori,  si  perviene  all'80%  per  i
dipendenti  statali  (dopo  40  anni  di  servizio)  e  al 100% per i
dipendenti   regionali  (dopo  35  anni  di  servizio),  l'equilibrio
finanziario-contributivo   nella   Regione   siciliana  non  si  puo'
perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema
diverso  (e  meno  favorevole)  ma,  per  contro,  applicando  le  in
precedenza  evidenziate)  percentuali  di progressione della pensione
regionale in relazione all'anzianita' di servizio.
    Tali  argomentazioni  hanno  consentito  ai giudici di appello di
pervenire    all'autonoma    determinazione,    in    via   puramente
giurisprudenziale,   di  diverse  percentuali  di  calcolo  conformi,
peraltro, a quanto gia' elaborato dall'amministrazione regionale.
    Tale  soluzione  giurisprudenziale  resta,  pero',  in  palese  e
testuale  quanto  inconciliabile  contrasto  con  il  disposto di cui
all'art. 18,  comma  1,  della  legge  regionale 3 maggio 1979, n. 73
(«ferme  restando  e  norme  di  cui alla legge regionale 23 febbraio
1962,  n. 2,  e  successive  modicazioni,  si applicano ai dipendenti
regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al
conseguimento  del  diritto  alla  pensione  ed  all  `indennita'  di
buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto piu'
favorevoli»  ed  all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 maggio
1979,  n. 114  («sono  estese  a  favore dei dipendenti della Regione
siciliana  e  con  la  medesima  decorrenza,  le  disposizioni  sulla
ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste
dalla  legge 7 febbraio 1979, n. 29») che, invece, depongono, in modo
chiaro  ed  inequivoco  per l'automatica ed integrale applicazione ai
dipendenti  della  Regione siciliana di tutte le disposizioni statali
dettate nella materia.
    Alla  suddetta  giurisprudenza,  pertanto,  questo,  giudice  non
reputa di potere prestare acquiescenza.
    Tuttavia,  proprio  l'iter  interpretativo  seguito  dai  giudici
d'appello (e tuttora non condiviso dalla prevalente giurisprudenza di
questa,  sezione)  per  le  norme  in questione appare conducente per
evidenziare   fondati  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  delle
medesime,  nella  lettura che questo giudice, ritiene, invece, che ne
debba essere fatta.
    Come  gia'  sottolineato la corretta lettura delle norme dovrebbe
portare  all'applicazione  della  percentuale  indicata  nell'art. 4,
comma  1,  della  legge  7  luglio 1980, n. 299 (2 per cento) e non a
quelle,  frutto  di  autonoma elaborazione, del 3,33 e 2,50 per cento
decise dall'amministrazione e condivise dal giudice d'appello.
    Tale   norma,  come  precisato  dai  giudici  d'appello,  risulta
modulata  tendenzialmente  per i pubblici dipendenti che fruiscono di
un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli
artt. 42 e 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale,
partendo  da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni
di  anzianita',  si perviene alla percentuale dell'80% con 40 anni di
servizio  (aggiungendo, cioe', l'1,80% per ogni anno successivo ai 15
anni);  e  tale  meccanismo  appare sostanzialmente coerente rispetto
alla  percentuale  del  2% indicata nel primo comma dell'art. 4 della
legge  n. 299/1980  per  determinare  la  quota pensione a carico del
dipendente  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3, della legge 7 febbraio
1979, n. 29.
    Cio'  considerato  va  rilevato  che il sistema pensionistico del
personale dipendente dalla Regione siciliana in base all'art. 4 della
legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 «la pensione e' commisurata al
50%   dell'ultima   retribuzione  annua  qualora  il  dipendente  sia
collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento
del  2,50%  per  ogni  anno  di  servizio  effettivamente  prestato o
riconosciuto  utile  e  riscattato  fino  ad un massimo di 35 anni di
servizio utile») e' assai differente da quello statale.
    La  ratio del criterio di determinazione della riserva matematica
e  la  quota  pensione  di  cui  all'art. 4,  comma  1,  della  legge
n. 299/1980   con   riferimento  all'art. 2,  comma  3,  della  legge
n. 29/1979  (in  particolare,  per cio' che interessa in questa sede,
l'aliquota  del  due per cento) non puo' prescindere, pero', con ogni
evidenza,     dal     creare     un     sistema     di     equilibrio
contributivo-finanziario  nell'ordinamento  che dovra' poi erogare la
pensione  complessiva e definitiva, e cio' attraverso il recupero, da
una  parte,  di  tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le
gestioni) di provenienza, maggiorati dell'interesse composto al tasso
annuo del 4,50% (art. 2, comma 2, legge n. 29/1979), e, dall'altra, a
carico  del  richiedente,  «del  50%  della  somma  risultante  dalla
differenza  tra la riserva matematica..., necessaria per la copertura
assicurativa  relativa  al  periodo  utile  considerato,  e  le somme
versate  dalla  gestione  o  dalle  gestioni assicurative a norma del
comma precedente» (art. 2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza
che   tale   equilibrio,   pensato   ed  ipotizzato  con  un  sistema
pensionistico, non appare idoneo con un sistema diverso.
    E   cio'   si   verifica   proprio  con  riferimento  al  sistema
pensionistico  suddetto  per  il  personale  dipendente dalla Regione
siciliana  in  quanto,  con  l'applicazione dell'aliquota del due per
cento gia' citata, studiata per un sistema diverso e meno favorevole,
tale   criterio  non  consente  ex  se  di  raggiungere  l'equilibrio
normativamente  perseguito;  e  siccome  il sistema che ruota intorno
alle  leggi n. 1338/1962, n. 29/1979 e n. 299/1980 (e, ovviamente, al
decreto ministeriale 27 gennaio 1964) ha la duplice finalita', da una
parte,  di  consentire (per chi lo vuole) di unificare (allo scopo di
una  unica pensione) due o molteplici assicurazioni contributive, ma,
dall'altra si vuole ripetere), di perseguire l'equilibrio finanziario
della  gestione  di  destinazione, non appare dubbio che tale sistema
debba subire necessari adattamenti nel momento in cui viene applicato
nella Regione siciliana.
    Conseguentemente,  stante  che  -  come  gia'  si  e'  visto - in
corrispondenza  di  una  anzianita'  di 15 anni produce una pensione,
nello  Stato,  del  35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre,
per  anzianita'  superiori,  si  perviene  all'80%  per  i dipendenti
statali  (dopo  40  anni  di  servizio)  e  al  100% per i dipendenti
regionali     (dopo     35     anni    di    servizio    l'equilibrio
finanziario-contributivo  nella  Regione  siciliana non si puo' certo
perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema
diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le percentuali
di  progressione della pensione regionale in relazione all'anzianita'
di  servizio  o,  comunque,  attraverso  l'elaborazione di meccanismi
alternativi,   la   cui   determinazione  rientra  nell'ambito  della
discrezionalita'   del   legislatore,   pero'   idonei   a  garantire
l'equilibrio  finanziario  del  sistema  pensionistico  della Regione
Sciliana.
    Le norme regionali che, sul punto, invece, prevedono l'automatico
ed  integrale recepimento della normativa statale appaiono, pertanto,
non  immuni da una plausibile censura costituzionale sotto il profilo
della  ragionevolezza  (art. 3 Cost.) e della copertura della spesa e
della  tutela  dell'equilibrio  finanziario del sistema pensionistico
regionale (art. 81 Cost.).
    La  questione  e'  rilevante  in  quanto questo giudice deve fare
applicazione  delle  norme  censurate  e  dal  suo  accoglimento, nei
termini sopra prospettati, deriverebbe il rigetto del ricorso, mentre
una  dichiarazione  di infondatezza della questione porterebbe al suo
accoglimento.
    La  questione,  pertanto, va rimessa alla Corte costituzionale ed
il presente giudizio deve essere sospeso.