ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo  23 gennaio  2004,  n. 2  (Istituzione  corsi  di  formazione
professionale  per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione
sanitaria    di   massaggiatore-capo   bagnino   degli   stabilimenti
idroterapici),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato  il 9 aprile 2004, depositato in cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2004.
    Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore
Franco Bile;
    Udito  l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    Con   ricorso   notificato  il  9 aprile  2004  e  depositato  il
successivo  19  aprile,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato,   in  via  principale,  la  legge  della  Regione  Abruzzo
23 gennaio  2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale
per  l'esercizio  dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo  bagnino  degli  stabilimenti  idroterapici),  che
affida  alla  Regione  l'istituzione  e  l'organizzazione di corsi di
formazione   professionale  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti  idroterapici  (art. 1,  comma 1); indica l'obiettivo da
perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta
regionale  di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e di
specificarne   «durata»,   «programmi  di  studio»  e  «modalita'  di
valutazione finale» (art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa Giunta
il  compito  di  stabilire  i  requisiti  delle strutture pubbliche e
private  necessari  per  ottenere  dalla  Direzione regionale sanita'
l'autorizzazione  ad  effettuare  i  corsi, nonche' di individuarne i
requisiti necessari per l'accesso alla frequenza (art. 2, comma 2).
    Secondo  il  ricorrente,  questa legge - in quanto attinente alle
«professioni»  (sanitarie  ausiliarie),  ovvero («ma piu' latamente»)
alla  «tutela  della  salute»  -  riguarda  materia  di  legislazione
concorrente  ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
con   il   conseguente  assoggettamento  della  potesta'  legislativa
regionale    al   rispetto   dei   principi   fondamentali   la   cui
determinazione, nelle singole materie, e' riservata alla legislazione
statale.
    Il  ricorrente richiama la sentenza n. 353 del 2003, con la quale
questa  Corte ha sottolineato che, dopo l'entrata in vigore del nuovo
Titolo V della Parte II della Costituzione, nella materia concorrente
delle  «professioni» tali principi devono essere ricavati (in difetto
di  nuove  formulazioni)  dalla  legislazione statale in vigore. E li
rinviene,  nella  specie,  nell'art. 3  del  decreto  legislativo  19
giugno 1999,  n. 229,  che - inserendo gli artt. 3-septies e 3-octies
nel  d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - ha, da un lato, prefigurato le
c.d.   prestazioni  socio-sanitarie,  distinguendole  in  prestazioni
«sanitarie  a  rilevanza  sociale», «sociali a rilevanza sanitaria» e
«sociosanitarie  a  elevata integrazione sanitaria», ed ha rimesso ad
un  apposito  atto  di indirizzo e coordinamento (ex art. 2, comma 1,
lettera  n,  della  legge  30 novembre 1998, n. 419) l'individuazione
delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi; e dall'altro
(all'art. 3-octies, comma 5), ha demandato ad un decreto ministeriale
di   individuare   le   «figure   professionali   operanti  nell'area
sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi
a  cura  delle  regioni»,  e  di  «definire  i  relativi  ordinamenti
didattici».
    Poiche'  in  base all'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
«il   profilo   professionale   di   operatore   termale   che  opera
esclusivamente   negli   stabilimenti   termali»   e'  soggetto  alla
disciplina  del  menzionato art. 3-octies, comma 5, del d.lgs. n. 502
del  1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in
«area  sociosanitaria  ad  elevata integrazione sanitaria», la difesa
erariale  deduce  che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata
(in  difetto  di  individuazione  da  parte  dello Stato delle figure
professionali   in   esame  e  dei  relativi  ordinamenti  didattici)
contrastano  con  il  principio  fondamentale  che riserva allo Stato
siffatta  «individuazione».  Pertanto  non  spetta  alle Regioni (che
possono  solo  svolgerli)  disciplinare  tali  corsi,  in particolare
determinandone   «durata»,   «programmi  di  studio»,  «modalita'  di
valutazione   finale»  e  requisiti  di  accesso,  che  rappresentano
elementi  essenziali  degli  «ordinamenti didattici», da determinarsi
con atto statuale.
    E,   ove  anche  il  citato  art. 3-octies,  comma 5,  non  fosse
applicabile   alla   figura  del  «massaggiatore-capo  bagnino  degli
stabilimenti  idroterapici»,  residuerebbe comunque la violazione del
precedente  art. 3-septies,  comma 3,  che  riserva  alla  competenza
statuale   l'individuazione  dei  tre  diversi  tipi  di  prestazioni
sociosanitarie (e, quindi, dei relativi operatori).

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha impugnato la
legge  della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi
di  formazione  professionale  per  l'esercizio  dell'arte ausiliaria
della  professione  sanitaria  di  massaggiatore-capo  bagnino  degli
stabilimenti  idroterapici),  che - nei suoi due articoli - prevede e
regolamenta  l'istituzione  e l'organizzazione di corsi di formazione
professionale  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione
sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici.
    Secondo  il  ricorrente,  la legge impugnata si pone in contrasto
con  l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  perche' regola
materie di legislazione concorrente, quali le «professioni» sanitarie
ausiliarie  e  («ma piu' latamente») la «tutela della salute», pur in
difetto   di   una   specifica   disciplina   statale   della  figura
professionale  in  questione;  e in particolare viola la riserva allo
Stato, posta dagli artt. 3-septies e 3-octies del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502,  del  potere  di  «individuare» le figure
professionali  degli  operatori sociosanitari ad elevata integrazione
sanitaria e di determinarne gli ordinamenti didattici.
    In  linea subordinata, ove pure il citato art. 3-octies, comma 5,
fosse  inapplicabile alla figura del massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici, la normativa impugnata violerebbe comunque
la riserva alla legge statale dell'individuazione dei diversi tipi di
prestazioni  sociosanitarie,  e quindi dei relativi operatori, di cui
all'art. 3-septies, comma 3.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    2.1.   -   La   legge   impugnata   disciplina   l'istituzione  e
l'organizzazione   da   parte  della  Regione  Abruzzo  di  corsi  di
formazione  professionale  per l'abilitazione all'esercizio dell'arte
ausiliaria  della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino
degli  stabilimenti  idroterapici  (art. 1,  comma 1);  individua  la
finalita' di tali corsi, «rivolti, in particolare, alla formazione di
operatori  tecnico  sanitari  in  grado di prestare assistenza fisico
manuale  su  prescrizione  medica  e  di  garantire, nel limite delle
proprie  competenze, attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e
recupero  funzionale  idroterapico,  balneotermale  e  massoterapico»
(art. 1,  comma 2);  demanda  alla  Giunta regionale di emanare linee
guida  per  la  realizzazione dei corsi, specificandone «la durata, i
programmi  di  studio  e le modalita' di valutazione finale» (art. 2,
comma 1), ed anche di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche
e  private  necessari  per ottenere dalla Direzione regionale sanita'
l'autorizzazione  ad  effettuare  i  corsi,  nonche' di individuare i
requisiti   necessari  per  l'accesso  alla  frequenza  degli  stessi
(art. 2, comma 2).
    Al  di  la'  della  denominazione  data  ai  corsi,  la specifica
finalita'   di   abilitazione   all'esercizio  della  professione  di
massaggiatore-capo   bagnino   degli   stabilimenti   idroterapici  e
l'attribuzione   alla   Regione   dell'individuazione  dei  requisiti
necessari  per la relativa frequenza, dei programmi di studio e delle
modalita'  di  valutazione  finale  escludono  che  la  normativa sia
riconducibile alla materia residuale della «formazione professionale»
(come  definita  dalla  sentenza n. 50 del 2005; v. anche le sentenze
n. 51  e n. 175 del 2005). E dimostrano che essa si propone invece la
finalita'  -  diversa  ed  ulteriore  rispetto  a quella propriamente
formativa  -  di  disciplinare  una  specifica  figura  professionale
sociosanitaria, regolandone le modalita' di accesso e cosi' incidendo
sul relativo ordinamento didattico (cfr. sentenza n. 82 del 1997).
    L'impianto generale, il contenuto e lo scopo della legge inducono
pertanto  a  ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto alla
materia  concorrente  delle  «professioni» di cui all'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  ed  in  particolare  delle  professioni
sanitarie.
    2.2.  - Ricondotta la normativa in esame alla materia concorrente
delle  «professioni»,  di  cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sono
determinanti  ai  fini della decisione le argomentazioni svolte dalla
citata sentenza n. 353 del 2003.
    Occorre  quindi  ribadire, in termini generali, che - nel sistema
derivante   dalla   riforma   del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione   -   nelle   materie   di   competenza  concorrente  la
legislazione  regionale  deve  svolgersi  nel  rispetto  dei principi
fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi,
ove  non  ne  siano  stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili
dalla normativa statale previgente (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282
del 2002; art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).
    E  va  parimenti  riaffermato  che,  in  materia  di  professioni
sanitarie,  dal  complesso  dell'ampia  legislazione  statale gia' in
vigore, analiticamente richiamata dalla ricordata sentenza n. 353 del
2003,  si  ricava,  al  di  la'  dei particolari contenuti di singole
disposizioni,  il  principio  fondamentale  per  cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi profili e ordinamenti
didattici,  e'  riservata alla legislazione statale. Questo principio
si pone quindi come un limite invalicabile dalla potesta' legislativa
regionale.
    La  legge  impugnata  -  che tale limite non ha rispettato - deve
percio'  essere  dichiarata  costituzionalmente illegittima, restando
assorbito ogni altro profilo di censura.