ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 4,
della  legge  della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  2004  e  per  il  triennio 2004-2006 e norme legislative
collegate  -  legge  finanziaria  2004),  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 15 giugno 2004,
depositato  in  Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 62 del
registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21  giugno 2005  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Roland  Riz per la Provincia
autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -  Con  ricorso  ritualmente  notificato  e  depositato,  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
legittimita' costituzionale, in via principale, di alcune norme della
legge   della  Provincia  autonoma  di  Bolzano 8 aprile  2004,  n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  2004  e  per  il  triennio 2004-2006 e norme legislative
collegate - legge finanziaria 2004), tra cui l'art. 19, comma 4.
    La  norma  impugnata,  «per soddisfare le esigenze di continuita'
didattica»,  affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare
la  stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata
pluriennale  con  il  personale  docente  delle  scuole  a  carattere
statale,  in  tal  modo derogando alla disciplina dettata dall'art. 4
della  legge  statale  3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia  di  personale  scolastico),  che  fissa  quella annuale come
durata massima delle supplenze scolastiche, in attuazione - ad avviso
dell'Avvocatura  -  del  principio  di  cui all'art. 97, comma terzo,
della Costituzione.
    La  norma,  secondo  il Governo, si porrebbe percio' in contrasto
«con  l'art. 9,  n. 2  dello  Statuto  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670
[...],  con  l'art. 19,  comma decimo del medesimo Statuto [...], con
l'art. 12,  comma  primo  del  d.P.R.  20 gennaio  1973,  n. 116 come
modificato  dal  d.P.R.  4 dicembre 1981, n. 761, con gli artt. 3, 97
comma  primo e terzo, 117 secondo comma lettera n) e 117, terzo comma
(«istruzione»)  e 119 Cost., nonche' con il sopra citato art. 4 e con
l'art. 2, comma 1, lettera dd) della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la Provincia autonoma di
Bolzano,  concludendo  per  l'inammissibilita' o l'infondatezza della
questione.
    Deduce  in  primo  luogo  la  Provincia resistente la genericita'
delle  censure  per  mancata  specificazione  dei  parametri:  se  la
Provincia  e'  titolare  -  come  lo stesso ricorrente riconosce - di
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  istruzione, il
contrasto   con   disposizioni   di   legge   statale   comporterebbe
l'incostituzionalita'  della  disciplina  solo  in quanto le suddette
leggi  pongano  -  il  che nel ricorso non e' pero' chiarito - «norme
fondamentali   di   riforma   economico-sociale»   oppure   «principi
fondamentali».
    Se   avesse   inteso   lamentare   la   violazione   di  principi
fondamentali,  il  Governo avrebbe dovuto allora specificare da quale
dei  14  commi di cui si compone l'art. 4 della legge n. 124 del 1999
esso  ritenga  di  trarre  il  principio  fondamentale del divieto di
supplenze  pluriennali,  mentre,  sotto  altro  aspetto, risulterebbe
inconferente  il  riferimento all'art. 2, comma 1, lettera dd), della
legge  n. 421  del  1992,  in  quanto  i principi e criteri direttivi
contenuti  in una legge delega - quale e' appunto la legge n. 421 del
1992  -  non  possono  fungere  da  principi fondamentali intesi come
limiti alla competenza legislativa provinciale concorrente.
    La questione sarebbe peraltro inammissibile anche con riferimento
ai  parametri  statutari e costituzionali evocati, sia per l'assoluta
indeterminatezza  delle censure, prive di qualsiasi specificita', sia
-   per   quanto   in   particolare  concerne  l'asserita  violazione
dell'art. 117,   comma   secondo   e  terzo,  e  dell'art. 119  della
Costituzione  -  per  il  mancato riferimento all'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3  del 2001, sul quale solo potrebbe fondarsi, nei
confronti  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  una questione di
legittimita' costituzionale per la violazione dei suddetti parametri.
    Nel  merito, la questione sarebbe comunque - secondo la Provincia
- non fondata.
    Osserva  la  resistente  che  l'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 febbraio  1983,  n. 89  (Approvazione del testo
unificato  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica 20 gennaio
1973,   n. 116  e  4 dicembre  1981,  n. 761,  concernenti  norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
materia  di  ordinamento  scolastico in provincia di Bolzano), delega
alla  Provincia le attribuzioni statali in materia di stato giuridico
ed  economico  del  personale  insegnante (secondo comma) e riconosce
alla  medesima Provincia potesta' legislativa nella suddetta materia,
«per  la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica» (terzo comma).
    Non   sussisterebbe  pertanto  dubbio  sul  fatto  che  la  legge
provinciale  sia  competente  a disciplinare anche le supplenze degli
insegnanti,  ferma  restando  la dipendenza dallo Stato del personale
docente, non posta in discussione dalla norma impugnata.
    Dovrebbe, d'altro canto, escludersi la violazione di un principio
fondamentale  stabilito  dalla  legge  statale con il quale sarebbero
vietate le supplenze pluriennali, sia perche' un simile principio non
sembrerebbe  desumibile  dall'art. 4  della legge n. 124 del 1999 sia
perche'  comunque tale divieto, se esistente, costituirebbe una norma
di dettaglio e non certo un principio fondamentale.
    In  ogni  caso,  pur  ipotizzando  l'esistenza  di  un  principio
fondamentale che vieta le supplenze pluriennali, tale regola potrebbe
riguardare soltanto le supplenze necessarie per la copertura di posti
di  ruolo  vacanti,  cui  esclusivamente  avrebbe  riguardo  l'art. 4
citato,  mentre  la  legge provinciale impugnata avrebbe una ben piu'
ampia  portata,  riferendosi piu' in generale a contratti di lavoro a
tempo   determinato   di   durata  pluriennale,  non  necessariamente
limitati, quindi, all'ipotesi di supplenza sulle cattedre vacanti.
    3.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  il  Presidente del
Consiglio  dei  ministri ha depositato una memoria illustrativa nella
quale,   ribadendo   le  conclusioni  gia'  assunte,  sottolinea  che
l'art. 1,  terzo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 89  del 1983, invocato dalla Provincia resistente come fonte della
propria  competenza  legislativa  in  materia  di  stato giuridico ed
economico   del   personale  statale,  non  consente  l'accrescimento
mediante legge provinciale delle attribuzioni amministrative delegate
dallo  Stato,  ma  prevede  solo  la possibilita' per la Provincia di
disciplinare con propria legge dette attribuzioni.
    La  competenza  legislativa  provinciale in materia di istruzione
manterrebbe percio' carattere solo concorrente, ai sensi dell'art. 9,
secondo  comma,  dello  statuto, il che impedirebbe alla Provincia di
modificare  -  per  di  piu'  mediante atti di Giunta - la disciplina
statale  dei rapporti di lavoro dei docenti, prevedendo la stipula di
contratti di lavoro di diritto privato di durata triennale.
    4.  -  Anche  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha depositato
un'ampia memoria illustrativa a sostegno della richiesta declaratoria
di inammissibilita' o infondatezza del ricorso.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Rimane  riservata  a  separate pronunce la decisione delle
ulteriori  questioni,  relative  a  norme  diverse,  sollevate con il
medesimo ricorso introduttivo.
    2.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19,  comma 4, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni
per  la  formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2004  e  per  il  triennio  2004-2006 e norme legislative collegate -
legge   finanziaria   2004),  lamentandone  il  contrasto  con  norme
statutarie  e  di  attuazione (artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo,
dello statuto, art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 gennaio  1973, n. 116, come modificato dal decreto del
Presidente   della   Repubblica   4 dicembre   1981,  n. 761),  norme
costituzionali (artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo,
lettera  n),  e  terzo,  e  119  della Costituzione) e norme di legge
statale (art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e art. 2, comma 1,
lettera dd), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
    Al  di  la' della copiosa e mera evocazione di parametri, l'unica
motivazione  del  ricorso  consiste  in  un asserito contrasto tra la
norma  impugnata  -  che  affida alla Giunta provinciale il potere di
disciplinare,  mediante propria deliberazione, contratti di lavoro di
durata  pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere
statale  -  e  l'art. 4  della  legge  statale  n. 124 del 1999 - che
prevede esclusivamente l'istituto della supplenza di durata annuale o
temporanea  -  senza  peraltro  che sia neppure precisato sotto quale
profilo  siffatto  contrasto tra legge provinciale e legge statale si
traduca in un vizio di legittimita' costituzionale della prima.
    Ne  deriva  la  sostanziale  elusione  dell'onere  di allegazione
gravante  sul  ricorrente nel giudizio di legittimita' costituzionale
in via principale.
    La questione, nei termini in cui e' proposta, non puo', pertanto,
che essere dichiarata inammissibile.