ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto
del  Ministro  per  le politiche agricole 17 febbraio 1998 (Modalita'
per  l'istruttoria  dei  ricorsi  di riesame e per l'applicazione del
decreto-legge    1° dicembre    1997,    n. 411,    convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27 gennaio 1998, n. 5) (r. confl. n. 12
del  1998),  del  decreto  del  Ministro  per  le  politiche agricole
21 maggio  1999,  n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione
dell'articolo 1,  comma 5,  del  decreto-legge  1° marzo 1999, n. 43,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,
recante  «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario») (r.
confl  n. 28  e  n. 29  del  1999),  del  decreto del Ministro per le
politiche  agricole 15 luglio 1999, n. 309 (Regolamento recante norme
di  attuazione  dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo
1999,  n. 43,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999,  n. 118, concernente procedure e modalita' di definizione delle
operazioni  di  riesame  effettuate dalle Regioni in materia di quote
latte)  (r.  confl.  n. 36 del 1999), del decreto del Ministro per le
politiche  agricole 10 agosto 1999, n. 310 (Regolamento recante norme
di  attuazione  dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo
1999,  n. 43,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999,  n. 118,  concernente  ulteriori norme per la definizione delle
operazioni  di  riesame  effettuate dalle Regioni in materia di quote
latte)  (r. confl n. 37 del 1999), promossi con quattro ricorsi della
Regione  Veneto  (r.  confl. n. 12 del 1998; n. 29, n. 36 e n. 37 del
1999) e un ricorso della Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999)
notificati  il  20 aprile  1998,  il  3 agosto  e il 5 novembre 1999,
depositati  in  cancelleria l'8 maggio, il 16 agosto e il 19 novembre
1999  ed  iscritti  al n. 12 del registro conflitti 1998 ed al n. 28,
n. 29, n. 36 e n. 37 del registro conflitti 1999.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21  giugno 2005  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe  F.  Ferrari  per le Regioni Veneto e
Lombardia  e  l'avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con autonomi ricorsi la Regione Veneto (r. confl. n. 12 del
1998,  n. 29,  n. 36  e  n. 37  del  1999) e la Regione Lombardia (r.
confl.  n. 28  del 1999) hanno promosso conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione ad alcuni decreti del Ministro per
le politiche agricole concernenti la materia delle quote latte.
    2. - La Regione Veneto con ricorso notificato il 20 aprile 1998 e
depositato  il  successivo  8 maggio  (r.  confl.  n. 12 del 1998) ha
proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello Stato in
relazione   al   decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole
17 febbraio  1998 (Modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame
e  per  l'applicazione  del  decreto-legge  1° dicembre 1997, n. 411,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 27 gennaio 1998, n. 5),
chiedendone  l'annullamento  nella  sua  totalita' e, in particolare,
quanto agli art. 1, commi 1 e 2, art. 3, art. 4, art. 5, commi 1 e 2,
artt. 7  e 8, in ragione della violazione degli artt. 5, 97, 115, 117
e 118 della Costituzione.
    2.1. -  Con  ricorso  notificato il 3 agosto 1999 e depositato il
successivo giorno 16 (conflitto n. 29 del 1999) la Regione Veneto ha,
altresi',  promosso  conflitto  di  attribuzione  nei confronti dello
Stato  in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole
21 maggio  1999,  n. 159 (Regolamento concernente norme di attuazione
dell'articolo 1,  comma 5,  del  decreto-legge  1° marzo 1999, n. 43,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n. 118,
recante  «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»). La
ricorrente  ha  chiesto  che  la  Corte  dichiari che non spetta allo
Stato,  e  per  esso  al  Ministro  per  le  politiche agricole, dare
attuazione  alla suddetta disposizione di legge, e, pertanto, annulli
il   decreto  ministeriale  impugnato,  nella  sua  totalita'  e,  in
particolare,  quanto  agli  art. 1,  commi 1,  2,  3,  4 e 5, art. 2,
art. 3,  commi 1, 2, 3, art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, commi 2 e 3, in
ragione  della  violazione  degli articoli 5, 97, 115, 117, 118 e 119
della Costituzione, del principio di leale collaborazione tra Stato e
Regione  e  dell'art. 2  del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143
(Conferimento  alle  Regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale).
    2.2. -  Infine,  la  Regione  Veneto  con  due  ricorsi, entrambi
notificati  il  5 novembre  1999 e depositati il successivo giorno 19
(r.  confl.  n. 36  e  n. 37  del  1999),  ha  sollevato conflitto di
attribuzione  nei confronti dello Stato in ordine rispettivamente: al
decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309
(Regolamento  recante  norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14,
del    decreto-legge    1° marzo   1999,   n. 43,   convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  27 aprile  1999,  n. 118,  concernente
procedure  e  modalita'  di  definizione  delle operazioni di riesame
effettuate  dalle  Regioni  in materia di quote latte) e in ordine al
decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310
(Regolamento  recante  norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14,
del    decreto-legge    1° marzo   1999,   n. 43,   convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  27 aprile  1999,  n. 118,  concernente
ulteriori  norme  per  la  definizione  delle  operazioni  di riesame
effettuate  dalle  Regioni in materia di quote latte). La Regione con
il  conflitto  n. 36  del  1999 ha chiesto l'annullamento del decreto
n. 309 del 1999 nella sua interezza e, in particolare, in riferimento
agli  art. 1,  commi 1,  2  e 3, art. 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 4,
commi 1  e  2  e  art. 5,  commi 1 e 2, deducendo la violazione degli
articoli 5,  97,  115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del
principio  di  leale collaborazione tra Stato e Regioni e dell'art. 2
del decreto legislativo n. 143 del 1997.
    Gli  stessi  parametri  costituzionali  sono  stati  invocati nel
conflitto  n. 37  del  1999,  promosso  dalla ricorrente per chiedere
l'annullamento dell'intero decreto n. 310 del 1999 e, in particolare,
degli  art. 1,  commi 1, 2, 3 e 4, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, art. 3,
comma 1.
    3.  -  La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione
nei  confronti  dello  Stato  rispetto al gia' richiamato decreto del
Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159.
    4.  -  Si  e' costituito in tutti i giudizi - nel conflitto n. 37
del  1999  con  memoria  depositata fuori termine - il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello  Stato,  chiedendo  che  i  ricorsi  proposti  siano
dichiarati inammissibili o, comunque, infondati.
    5.  -  In  ordine  al  conflitto  iscritto  al n. 12 del registro
conflitti  del  1998,  va  rilevato  come questa Corte, con ordinanza
istruttoria  depositata il 30 dicembre 1999, in esito all'udienza del
26 ottobre  1999, ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di
conoscenza:  verbali  delle  sedute della Conferenza permanente per i
rapporti   tra   lo   Stato,   le  Regioni  e  le  Province  autonome
dell'8 gennaio  1998,  del  17 febbraio  1998  e del 9 giugno 1998, e
relativi  allegati  riferentisi  alla  materia delle quote latte, ivi
compresi:  a)  gli  atti di intesa espressi; b) gli schemi di decreti
ministeriali trasmessi, con le note del 16 dicembre 1996, 23 dicembre
1997,  29 gennaio  1998  e  4 febbraio  1998,  dal  Ministro  per  le
politiche  agricole  prima  e  dopo  gli incontri tecnici preparatori
delle  sedute della Conferenza; c) i verbali di tali incontri tecnici
tenutisi  il  23 dicembre 1997 e il 3 febbraio 1998; d) la nota del 5
giugno 1998  trasmessa dal Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle   Regioni   e  delle  Province  autonome  al  Presidente  della
Conferenza Stato-Regioni, relativa all'ordine del giorno della seduta
del 9 giugno 1998.
    Il  suddetto  conflitto,  insieme agli altri sopra richiamati, e'
stato  fissato per la trattazione all'udienza pubblica del 23 ottobre
2001,  nella quale era previsto, altresi', l'esame delle questioni di
legittimita'  costituzionale  proposte  da  alcune  Regioni  e  dalla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia di quote latte (ricorsi
n. 25,  n. 26,  n. 36,  n. 37,  n. 38, n. 41, n. 50 e n. 51 del 1997;
n. 3,  n. 4,  n. 16,  n. 17,  n. 18,  n. 19  e n. 38 del 1998; n. 14,
n. 15, n. 18 e n. 19 del 1999; n. 10 e n. 14 del 2000).
    Con ordinanza emessa in udienza, la Corte accoglieva l'istanza di
differimento della trattazione delle questioni proposte con i ricorsi
in  via  principale  e  ritenuto  che,  per  analogia di materia, era
opportuno  procedere  alla  discussione congiunta non solo di tutti i
ricorsi,  ma  anche  dei conflitti di attribuzione, ne ha disposto il
rinvio a nuovo ruolo.
    I  conflitti  di  attribuzione,  quindi, gia' fissati all'udienza
pubblica  del  3 maggio  2005,  sono  stati  rinviati alla successiva
udienza del 21 giugno 2005.
    6. - La Regione Veneto, con atto del 19 aprile 2005 ha rinunciato
ai  ricorsi  per conflitto di attribuzione iscritti, rispettivamente,
nel  registro  conflitti, al n. 12 del 1998 e al n. 29, n. 36 e n. 37
del 1999.
    La  rinuncia  e' stata accettata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.
    7.  - La Regione Lombardia (r. confl. n. 28 del 1999) - dopo aver
ricostruito  il  quadro  degli  interventi  normativi  succedutisi in
materia  di  quote  latte  e  dopo  aver  ricordato che, in base alla
sentenza  n. 398  del  1998  di  questa Corte, la produzione lattiera
afferisce  alla  materia  dell'agricoltura  e  rientra  quindi  nelle
competenze  regionali -  ha dedotto, in riferimento agli artt. 5, 97,
115,  117  e  118  della  Costituzione, nonche' al principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del
1997,  la  lesivita'  del  decreto ministeriale nel suo complesso, in
quanto,  benche'  nella  premessa  dello  stesso  sia  indicata  come
acquisita  l'intesa  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  Stato  e  Regioni  -  seduta  del  22 aprile  1999 -, in realta'
l'adozione  del  decreto  impugnato non sarebbe stata preceduta dalla
prescritta intesa. La ricorrente ha precisato, infatti, che in quella
seduta  le  Regioni dichiaravano, in ordine ai due argomenti relativi
alla disciplina del settore lattiero-caseario iscritti all'ordine del
giorno, di ritenere ancora necessario proseguire il confronto al fine
di   far   maturare   una  convergenza  di  valutazioni  in  tema  di
distribuzione delle quote latte nell'ambito del territorio nazionale,
e  che,  invece,  il  Ministro in carica aveva affermato di non poter
aderire  alla  richiesta  di  rinvio.  Cio'  nonostante,  si dava per
acquisita   l'intesa  ai  sensi  dell'art. 3,  comma 2,  del  decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le   Regioni   e   le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
Regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali).
    Ne',  ad  avviso della ricorrente, in una situazione quale quella
descritta  e  in  relazione  al decreto ministeriale in questione, si
sarebbero  potute  far  valere  le ragioni dell'urgenza che avrebbero
giustificato    una   consultazione   della   Conferenza   successiva
all'adozione  dell'atto, giacche' siffatta procedura e' espressamente
prevista  solo  in  relazione  alla  adozione  dei decreti-legge. Del
resto,  la  violazione  delle attribuzioni delle Regioni risulterebbe
evidente anche sulla base del rilievo che il Governo non teneva conto
delle   osservazioni   svolte   dai   rappresentanti  regionali  che,
successivamente  alla  stesura  del testo, sollecitavano un ulteriore
approfondimento della questione disciplinata dal decreto impugnato.
    7.1.-  La  Regione  Lombardia  ha  ritenuto  che anche le singole
disposizioni  contenute  nel  decreto  ministeriale  n. 159  del 1999
ledano  le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Oggetto
di  censura, in riferimento agli articoli 5, 97, 115, 117 e 118 della
Costituzione,   sono,   in   particolare,   le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 4, comma 1.
    L'art. 1,  comma 1,  dispone che l'AIMA, entro il 1° giugno 1999,
deve  comunicare  ai produttori i quantitativi di riferimento di fine
periodo  e  le  produzioni commercializzate per il periodo 1996-1997,
nonche' i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999; che i
dati contenuti in tali comunicazioni, da utilizzare in via esclusiva,
sino  alla  comunicazione  delle  quote  definitive,  ai  fini  della
trattenuta  del  prelievo  supplementare,  sono altresi' comunicati a
ciascun  acquirente;  che  l'AIMA  dovra'  rendere disponibili per le
Regioni  e  le Province autonome, attraverso il sistema informatico e
con   elenchi  nominativi  suddivisi  per  tipo  di  anomalia  e  per
Provincia,  i  dati  contenuti  nelle  comunicazioni agli acquirenti.
L'art. 1,  comma 2,  stabilisce che, per le finalita' di cui al comma
che  precede,  l'AIMA  fa  pervenire  alle  Regioni  e  alle Province
autonome  gli elenchi dei mutamenti di titolarita' di cui all'art. 21
del  d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della
legge  26 novembre  1992,  n. 468,  concernente  misure  urgenti  nel
settore   lattiero-caseario),  le  istanze  di  mobilita'  nonche'  i
contratti di affitto o vendita di sola quota aventi efficacia ai fini
della  determinazione  della  quota  di  fine  periodo 1997-1998 e di
inizio  periodo  1998-1999,  distinguendo  tra quelli approvati dalle
Regioni,  quelli  non approvati e quelli che presentano anomalie tali
da  impedirne l'applicabilita'. L'art. 1, comma 3, dispone che, sulla
base  degli  elenchi  di  cui  al  comma 2,  le Regioni e le Province
autonome comunicano tempestivamente all'AIMA le variazioni non ancora
trasmesse  e  risultanti  al sistema informativo ovvero quelle per le
quali e' intervenuta l'approvazione o la modifica successiva, nonche'
l'eventuale  correzione  delle  anomalie di cui al comma 2. L'art. 1,
comma 4,  individua  le  anomalie  di  cui  agli elenchi del comma 1:
modelli  L1 non firmati; modelli L1 privi della indicazione dei capi,
ecc.  L'art. 1,  comma 5,  dispone  che le Regioni sono autorizzate a
rilasciare  certificazioni  provvisorie  degli aggiornamenti di quota
che  abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalita'
prescritte dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 7 maggio 1997,
n. 118  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  quote  latte),  come
convertito  nella  legge  3 luglio  1997,  n. 204. L'art. 4, comma 1,
infine, fissa al 30 settembre 1999 il termine per le comunicazioni ai
produttori, da parte dell'AIMA, delle produzioni commercializzate nel
periodo  1998-1999  e dei quantitativi di riferimento di fine periodo
1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000.
    In  relazione  a  tali disposizioni la ricorrente ha rilevato che
esse  confermerebbero  ancora  una  volta  le competenze dell'AIMA in
ordine  alla  determinazione  dei  quantitativi  individuali  e delle
produzioni  commercializzate  in riferimento a campagne lattiere gia'
concluse    o    in   via   di   esaurimento   (rispettivamente,   le
campagne 1997-1998   e   1998-1999,  e  la  campagna 1999-2000),  con
l'assegnazione  in  via  retroattiva  di  quantitativi,  destinata  a
costituire  l'unico  presupposto per l'effettuazione delle operazioni
di  compensazione  e di determinazione del prelievo supplementare. Il
tutto  risulterebbe  poi  aggravato  dal  rilievo che le assegnazioni
relative  alle  campagne  gia'  concluse  non  avrebbero  neanche  il
carattere  della  definitivita', perche' destinate ad essere superate
dalle  cosiddette  «quote  definitive  di fine periodo», ed avrebbero
invece  l'unica  funzione di costituire uno strumento di accertamento
ai  fini  dell'irrogazione  della sanzione del prelievo. In tal modo,
verrebbero attribuite nuovamente allo Stato competenze di gestione in
un   settore   nel  quale  ad  esso  spetterebbero  solo  compiti  di
coordinamento   nazionale,  e  le  Regioni  e  le  Province  autonome
verrebbero   relegate   ad   un   ruolo   marginale   e  poste  nella
impossibilita',  a  causa della retroattivita' delle assegnazioni, di
esercitare   i   compiti   di   programmazione   loro  spettanti.  In
particolare,  poi,  in  relazione all'art. 1, comma 5, la ricorrente,
oltre  a  precisare  che  la disposizione, in esito alla seduta della
Conferenza permanente tenutasi in data 22 aprile 1999, avrebbe dovuto
essere  espunta  dal  testo del decreto, ha rilevato che il potere di
certificazione  provvisoria  attribuito alle Regioni, fondato come e'
su   dati   provvisori   e   percio'   stesso  modificabili,  sarebbe
suscettibile  di  impedire  una  reale e razionale programmazione del
settore,   con   diretta   violazione   non   solo  delle  competenze
costituzionalmente  spettanti  alle  Regioni  medesime,  ma anche del
parametro del buon andamento della pubblica amministrazione.
    7.2. -  Ulteriori censure riguardano gli artt. 2, 3, commi 1, 2 e
3, art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 159 del 1999.
    L'art. 2   dispone   che   tutte   le  comunicazioni  individuali
restituite   al   mittente  sono  trasmesse  a  cura  dell'AIMA  alle
competenti   Regioni  e  Province  autonome  per  un  nuovo  inoltro.
L'art. 3,  comma 1, dispone che, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui all'art. 1, comma 1 (30 giugno 1999), le Regioni e
le  Province  autonome  eseguono  gli  accertamenti  necessari  sulle
comunicazioni  che  presentano  anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi
dell'art. 1, comma 4, nonche' sulla base delle istanze di rettifica e
correzione  dei  dati  comunicati, presentate dai produttori entro il
termine  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione
individuale  e redatte conformemente al modulo predisposto dall'AIMA.
Tali  accertamenti  sono  effettuati anche attraverso la convocazione
del   produttore   interessato   e   dell'acquirente,   assumendo  le
determinazioni  definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse.
Qualora  queste  determinazioni producano variazioni delle produzioni
dichiarate   esse   stesse   vanno  assunte  previa  convocazione  in
contraddittorio  del  produttore  e  dell'acquirente  interessati  e,
qualora  producano  variazioni  di  quota,  esse vanno assunte previa
convocazione  in  contraddittorio  del  produttore  stesso. L'art. 3,
comma 2,  stabilisce  che  le  istanze  di  rettifica  devono  essere
presentate  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il produttore intenda
chiedere  la modifica dei dati notificati con la comunicazione di cui
all'art. 1, comma 1, che non risultino gia' definitivamente accertati
ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  1° dicembre 1997, n. 411, recante
misure   urgenti  per  gli  accertamenti  in  materia  di  produzione
lattiera), e che le segnalazioni di anomalie, che non hanno portato a
rideterminazioni   dell'amministrazione  in  sede  di  comunicazione,
comportano  la  presentazione  delle  istanze di rettifica. L'art. 3,
comma 3, dispone, a sua volta, che, in esito agli accertamenti di cui
al  comma 1,  le  Regioni  e  le Province autonome apportano entro il
medesimo  termine,  attraverso  il sistema informatico, le necessarie
variazioni  definitive  dei  dati  comunicati  dall'AIMA  e  ne danno
comunicazione  agli  interessati  e  che,  in  caso di conferma delle
anomalie  di  cui  all'art. 1,  comma 4,  le  Regioni  e  le Province
autonome  applicano le determinazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
del    decreto   ministeriale   17 febbraio   1998   (Modalita'   per
l'istruttoria  dei  ricorsi  di  riesame  e  per  l'applicazione  del
decreto-legge    1° dicembre    1997,    n. 411,    convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5). L'art. 4, comma 2,
infine, dopo che il comma 1 fissa al 30 settembre 1999 il termine per
le  comunicazioni ai produttori, da parte dell'AIMA, delle produzioni
commercializzate   nel   periodo  1998-1999  e  dei  quantitativi  di
riferimento  di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000,
dispone  che  per gli accertamenti e le determinazioni definitivi, da
parte  delle Regioni e delle Province autonome, relativamente ai dati
comunicati  ai  sensi  del  comma 1,  si  applicano  le modalita' e i
termini di cui all'art. 3, in quanto compatibili.
    In  relazione  a  tali  disposizioni,  la ricorrente si duole del
fatto  che,  da  un  lato,  vengono  attribuiti  alle Regioni compiti
meramente  esecutivi  (quali  ad  esempio  l'accertamento  delle sole
comunicazioni  che  presentano  le  anomalie  segnalate dall'AIMA) e,
dall'altro,  che  le  Regioni  vengono gravate degli adempimenti resi
necessari  dal  nuovo  sistema  di  riesame  delle  comunicazioni  ad
iniziativa  dei  produttori;  il  tutto, rileva la ricorrente, con un
impegno  di  risorse  umane  e  finanziarie  interamente posto a loro
carico  e  per  adempimenti che non assicurano alcun accertamento dei
dati  produttivi,  essendo  limitati a fattispecie tipiche ad effetto
predeterminato:  le anomalie eventualmente riscontrate dalle Regioni,
infatti,  non potranno che portare all'azzeramento della produzione e
alla  determinazione  presuntiva della stessa. Si tratterebbe dunque,
ad  avviso  della  ricorrente,  di  un  sistema nel quale ad essa non
sarebbe attribuito alcun potere di intervento o di effettivo riesame,
con    conseguente   violazione,   oltre   che   dell'art. 97   della
Costituzione,  anche  delle prerogative regionali di programmazione e
di  controllo  del  settore e dell'autonomia finanziaria, giacche' si
darebbe  luogo  ad un avvalimento gratuito degli uffici regionali. In
particolare,  il  ruolo meramente esecutivo affidato alle Regioni, in
spregio  al  ruolo costituzionalmente ad esse spettante, risulterebbe
in  modo  evidente  da  quanto stabilito dall'art. 2, che attribuisce
alle  Regioni  il  compito di rinnovare l'inoltro delle comunicazioni
nel caso in cui il plico sia stato restituito al mittente.
    7.3. -  Da  ultimo,  la  ricorrente prospetta la violazione degli
articoli 5,   97,  115,  117  e  118  della  Costituzione,  da  parte
dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto ministeriale impugnato.
    L'art. 5,  comma 2, dispone che l'AIMA garantisce l'aggiornamento
dei  dati  di  cui  al  comma 1, secondo le procedure ivi previste, e
prescrive  modalita' idonee a consentire alle Regioni e alle Province
autonome,  per  quanto  di  loro  competenza, la disponibilita' per i
propri  fini  istituzionali  delle informazioni contenute nella banca
dati  del sistema informativo; l'art. 5, comma 3, affida al Ministero
per  le  politiche  agricole  il compito di assicurare l'attivita' di
coordinamento  necessaria  ai  fini  della  uniforme applicazione sul
territorio   nazionale   del   regolamento.   In   relazione  a  tali
disposizioni,   la   ricorrente  rileva  che  esse  attribuiscono  al
Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di
fuori  delle  regole  stabilite  dalla  legge  23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri)  e  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa);  in  base a tale ultima
legge,  infatti,  gli  atti  di indirizzo e coordinamento, anche solo
tecnico,   e  le  direttive  relative  all'esercizio  delle  funzioni
delegate  debbono  essere adottati dal Consiglio dei ministri, previa
intesa  con  la  Conferenza  permanente  o  con  la  singola  Regione
interessata. In tal modo, le Regioni vengono spossessate di qualsiasi
potere  di intervento, nell'ambito di un quadro procedurale confuso e
accentrato  a  livello  nazionale,  e  cio'  malgrado  la Commissione
governativa di indagine abbia accertato l'incapacita' del Ministero e
dell'AIMA nella gestione del settore.
    8   -  L'Avvocatura  dello  Stato,  con  successive  memorie,  in
riferimento  ai conflitti relativi al decreto ministeriale n. 159 del
1999 (r. confl. n. 28 e n. 29 del 1999), ha rilevato che nella seduta
del  22 aprile  1999,  in  sede  di  Conferenza Stato-Regioni, veniva
raggiunta l'intesa sullo schema di decreto predisposto dal Ministero,
ad   eccezione   del   comma 5   dell'articolo 1.  In  considerazione
dell'urgenza  dell'adozione  del  decreto  previsto  dall'articolo 1,
comma 5,  del  decreto-legge  n. 43  del  1999,  veniva stralciata la
disposizione  in contestazione e veniva pubblicato il decreto oggetto
del  presente  giudizio.  Alla  luce  di  cio', l'Avvocatura contesta
quindi  la  fondatezza  della  censura di violazione del principio di
leale collaborazione proposta dalle ricorrenti.
    Quanto  alla censura secondo cui il decreto violerebbe il riparto
di  competenze  tra  Stato  e  Regioni, l'Avvocatura sostiene che una
volta intervenuta, nella sede propria, l'intesa formale, non dovrebbe
essere  consentita la proposizione di ricorsi con i quali si contesta
il  contenuto di un atto sul quale si e' in precedenza concordato. In
ogni  caso,  prosegue  la difesa erariale, anche tale censura sarebbe
infondata, dal momento che se e' vero che, con la sentenza n. 398 del
1998, questa Corte ha riconosciuto che la produzione lattiera rientra
nella  materia  dell'agricoltura, e' altrettanto vero che non possono
essere  disconosciute le competenze statali necessarie all'attuazione
della  normativa  comunitaria  di  regolazione  del settore a livello
nazionale.  E le disposizioni del decreto-legge n. 43 del 1999, delle
quali  il decreto impugnato costituisce attuazione, rispondono a tale
esigenza.
    Ne'  si  potrebbe  obiettare che con esse si darebbe luogo ad una
determinazione retroattiva delle quote e quindi alla violazione delle
competenze   programmatorie   delle   Regioni,   giacche'   le  quote
individuali  non  derivano  dalle comunicazioni effettuate dall'AIMA,
secondo  quanto  disposto  dal decreto censurato, ma dalle originarie
assegnazioni  e  dai successivi accertamenti svolti dall'AIMA e dalle
stesse  Regioni.  Le  comunicazioni  in  questione  si limiterebbero,
infatti,  a  rendere  note  agli  interessati  le  quote  attualmente
risultanti  agli  atti e non avrebbero effetto costitutivo, in quanto
la  modifica  o  il trasferimento delle stesse potrebbe avvenire solo
per  atti  di autonomia negoziale o per provvedimenti amministrativi.
Le  quote  di  fine periodo, in sostanza, sarebbero quelle aggiornate
con  i  passaggi  di  proprieta' non tempestivamente comunicati dalle
Regioni al sistema informativo dell'AIMA e percio' non recepite nella
suddetta  comunicazione;  in  ogni  caso,  poiche' tutti i dati delle
comunicazioni   dell'AIMA   dovrebbero  essere  resi  dalla  medesima
disponibili  per  le  Regioni, la cogestione del settore risulterebbe
pienamente attuata.
    Quanto  alla  dedotta violazione delle competenze programmatorie,
l'Avvocatura ne contesta la fondatezza, rilevando che tali competenze
non  avrebbero  nulla a che vedere con le misure previste dal decreto
n. 159 del 1999.
    Quanto,  infine, alla censura secondo cui al Ministero e all'AIMA
sarebbero   attribuiti   poteri   di   indirizzo   e   coordinamento,
l'Avvocatura  rileva che l'AIMA concorre con le Regioni alla gestione
del  settore e che i poteri attribuiti al Ministro sarebbero limitati
ad  una  mera  attivita'  di coordinamento, ad esso gia' spettante in
base all'articolo 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.
    9.   -   Con   successiva   memoria,  depositata  in  prossimita'
dell'udienza  pubblica  del  3 maggio  2005,  la Regione Lombardia ha
ribadito le difese svolte, insistendo nelle richieste formulate.
    10.  -  In  prossimita' dell'udienza pubblica del 21 giugno 2005,
l'Avvocatura  ha  depositato  memoria  con cui, richiamando le difese
gia'  svolte,  e  mettendo  in evidenza le disposizioni legislative e
regolamentari  sopravvenute,  nonche'  le  pronunce  della  Corte  di
giustizia  delle Comunita' europee (sentenze del 25 marzo 2004, rese,
rispettivamente,  nelle  cause  riunite  C-  231/00,  C-  303/00 e C-
451/00;  C-  480,  481,  484, 489, 490, 491, 497, 498, 499/00 e nella
causa  C-495/00) in materia di quote latte, ha dedotto l'accettazione
della  rinuncia della Regione Veneto ai ricorsi proposti e ha chiesto
dichiararsi  cessata  la  materia  del  contendere  in  relazione  ad
entrambe  le  Regioni,  ovvero,  in subordine, per quanto riguarda la
sola Regione Lombardia, la non fondatezza del conflitto.
    11.   -   I   decreti   ministeriali  oggetto  dei  conflitti  di
attribuzione  proposti nei confronti dello Stato dalle Regioni Veneto
e  Lombardia  sono  stati  abrogati dal decreto-legge n. 49 del 2003,
dall'art. 10,  comma 47, lettere o), s), t), u), nel testo modificato
dalla  legge  di  conversione  n. 119 del 2003, a decorrere dal primo
periodo di applicazione del medesimo decreto-legge.

                       Considerato in diritto

    1.  - Con autonomi ricorsi la Regione Veneto (r. confl. n. 12 del
1998,  n. 29,  n. 36  e  n. 37  del  1999) e la Regione Lombardia (r.
confl.  n. 28  del 1999) hanno promosso conflitto di attribuzione nei
confronti  dello  Stato,  in relazione ad alcuni decreti del Ministro
per  le  politiche  agricole, concernenti la materia delle c.d. quote
latte.
    2. - Stante la sostanziale identita' dell'oggetto delle questioni
proposte i cinque giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
    3.  -  Deve preliminarmente essere rilevato che la Regione Veneto
con  atto  del  19 aprile  2005,  alla luce della successiva modifica
della  legislazione  statale  in  materia  di  c.d. quote latte ed in
ragione   dell'abrogazione  dei  decreti  oggetto  di  conflitto,  ha
rinunciato  ai  ricorsi  proposti. La rinuncia e' stata accettata dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
    3.1   Deve,   pertanto,  dichiararsi  l'estinzione  dei  relativi
procedimenti.
    4.  -  La  Regione Lombardia non ha, di contro, rinunciato al suo
ricorso.
    Al   riguardo   deve   osservarsi  che  le  richiamate  modifiche
legislative   ed,  in  particolare,  l'abrogazione  del  decreto  del
Ministero   per   le   politiche   agricole  21 maggio  1999,  n. 159
(Regolamento   concernente   norme   di  attuazione  dell'articolo 1,
comma 5,  del  decreto-legge  1° marzo  1999,  n. 43, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   27 aprile   1999,   n. 118,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  settore lattiero-caseario») da parte
dell'articolo 10,  comma 47, lettere o), s), t), u) del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione
del  prelievo  supplementare  nel  settore  del  latte e dei prodotti
lattiero-caseari),   convertito,   con   modificazioni,  nella  legge
30 maggio   2003,  n. 119,  non  fanno  venire  meno  l'interesse  al
conflitto  proposto  dalla  Regione Lombardia, atteso che gli effetti
dell'abrogazione  del  regolamento impugnato non sono retroattivi, ma
decorrono   «dal   primo   periodo   di   applicazione  del  medesimo
decreto-legge»  n. 49 del 2003 e considerato che la norma secondaria,
medio tempore, ha ricevuto attuazione.
    4.2.-  Prima  di passare all'esame delle censure occorre chiarire
che,  trattandosi  di  ricorsi  proposti prima dell'entrata in vigore
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione),  con  i quali vengono
dedotti  vizi attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni,
lo  scrutinio  di  costituzionalita'  dovra' essere effettuato avendo
riguardo  ai parametri costituzionali vigenti alla data di emanazione
degli  atti  legislativi  impugnati e, quindi, alla loro formulazione
anteriore  alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (cfr.
sentenze n. 103 del 2003; n. 524 e n. 376 del 2002).
    5.  -  Nel  merito  la  Regione  Lombardia  contesta anzitutto la
lesione  delle  proprie  attribuzioni  di cui agli artt. 5, 117 e 118
della  Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato
e  Regioni, anche in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997,   n. 143   (Conferimento  alle  Regioni  delle  funzioni
amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), in quanto il regolamento ministeriale
n. 159  del  1999 non sarebbe stato preceduto da una valida intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
    5.1. -  La censura, che attiene al regolamento nel suo complesso,
non e' fondata.
    Dagli atti depositati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
risulta  infatti  confermato  quanto emerge dalle stesse premesse del
decreto ministeriale impugnato e cioe' che nella seduta del 22 aprile
1999 e' stata raggiunta in sede di Conferenza permanente l'intesa tra
Stato,  Regioni  e Province autonome in merito allo schema di decreto
presentato dal Ministro per le politiche agricole.
    Il  verbale  della predetta seduta nel dare atto dell'intervenuta
intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 43 del
1999,  specifica,  peraltro,  che  questa  e'  stata raggiunta previo
stralcio del comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto.
    Tale   stralcio,   contrariamente  a  quanto  assume  la  Regione
ricorrente,  e'  effettivamente  avvenuto,  dato che, come emerge dal
confronto  tra  il  testo  dello  schema  di  regolamento  portato in
Conferenza  permanente  in  data  22 aprile 1999 e quello del decreto
ministeriale  poi  emanato  in  data  21 maggio  1999  ed  oggetto di
conflitto,  gli  iniziali  sei  commi  dell'articolo 1  sono divenuti
cinque,  con  espunzione  di  quello (iniziale comma 5) relativo alle
quote  individuali per il periodo 1999-2000, oggetto di contestazione
da parte di varie Regioni.
    5.2. -  Ne  discende  che  il regolamento ministeriale n. 159 del
1999  e' stato emanato nel rispetto della procedura di collaborazione
tra  Stato ed enti territoriali prevista dall'articolo 1, comma 5 del
decreto-legge n. 43 del 1999.
    6.  -  La Regione Lombardia censura anche specifiche disposizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 159 del 1999.
    6.1. -  Oggetto  di  censura, in riferimento agli articoli 5, 97,
115,  117  e 118 della Costituzione, sono, anzitutto, le disposizioni
di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e all'art. 4, comma 1.
    La   ricorrente  sostiene  che  queste  violerebbero  le  proprie
attribuzioni  costituzionali  in  materia  di  agricoltura, in quanto
confermerebbero  ancora  una  volta le competenze dell'AIMA in ordine
alla  determinazione  dei quantitativi individuali e delle produzioni
commercializzate  in  riferimento a campagne lattiere gia' concluse o
in  via  di  esaurimento  (rispettivamente,  le  campagne 1997-1998 e
1998-1999,  e  la  campagna 1999-2000),  con  l'assegnazione  in  via
retroattiva   di   quantitativi,   destinata   a  costituire  l'unico
presupposto  per  l'effettuazione delle operazioni di compensazione e
di determinazione del prelievo supplementare.
    In   tal   modo,  verrebbero  attribuite  nuovamente  allo  Stato
competenze  di gestione in un settore nel quale ad esso spetterebbero
solo  compiti  di coordinamento nazionale, e le Regioni e le Province
autonome  verrebbero  relegate  ad  un  ruolo marginale e poste nella
impossibilita',  a  causa della retroattivita' delle assegnazioni, di
esercitare i compiti di programmazione loro spettanti.
    6.2.  - La ricorrente censura, inoltre gli artt. 2, 3, commi 1, 2
e 3, 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 159 del 1999, sostenendo
che tali disposizioni violerebbero non solo le attribuzioni regionali
in  materia  di  agricoltura, ma anche il principio di buon andamento
della   pubblica   amministrazione   di   cui  all'articolo 97  della
Costituzione  e del principio di autonomia finanziaria. Infatti da un
lato,   attribuirebbero  alle  Regioni  compiti  meramente  esecutivi
(quali,  ad  esempio,  l'accertamento  delle  sole  comunicazioni che
presentano   le  anomalie  segnalate  dall'AIMA)  e,  dall'altro,  le
graverebbero  di  onerosi  adempimenti  (quali  ad  esempio  il nuovo
sistema di riesame delle comunicazioni ad iniziativa dei produttori),
realizzando   cosi'   un  avvalimento  non  remunerato  degli  uffici
regionali.
    6.3.  - La Regione Lombardia impugna, infine, l'art. 5, commi 2 e
3 del citato decreto ministeriale n. 159 del 1999, i quali dispongono
che  l'AIMA  garantisce  l'aggiornamento  dei dati di cui al comma 1,
secondo  le  procedure  ivi previste, prescrivendo modalita' idonee a
consentire  alle Regioni e alle Province autonome, per quanto di loro
competenza,  la  disponibilita' per i propri fini istituzionali delle
informazioni  contenute  nella  banca  dati  del  sistema informativo
(comma  2) e che il Ministero per le politiche agricole ha il compito
di  assicurare  l'attivita' di coordinamento necessaria ai fini della
uniforme   applicazione   del   regolamento   sull'intero  territorio
nazionale (comma 3) .
    La  ricorrente  lamenta  la violazione delle proprie attribuzioni
regionali  in  materia  di agricoltura, garantite dagli artt. 5, 115,
117  e 118 della Costituzione e del principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione,  di cui all'art. 97 della Costituzione, in
quanto  tali  disposizioni  attribuirebbero  al  Ministero  un vero e
proprio  potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole
stabilite  dalla  legge n. 400 del 1988 e dalla legge n. 59 del 1997,
mentre  le  Regioni  verrebbero  spossessate  di  qualsiasi potere di
intervento.
    6.4. - Anche tali censure specifiche non sono fondate.
    6.5.  -  Per quanto riguarda le prime due censure, concernenti la
violazione  delle  attribuzioni  regionali  e  del  principio di buon
andamento  della pubblica amministrazione, si osserva che con esse la
Regione,  in  buona  sostanza, ripropone e sviluppa le stesse censure
gia'  proposte  avverso  il  decreto-legge n. 43 del 1999, oggetto di
giudizio di costituzionalita' in via principale.
    Questa  Corte,  nel  definire  il  giudizio  relativo al predetto
decreto-legge,  ha chiarito che le varie funzioni attribuite all'AIMA
ed  al  Ministero per le politiche agricole dalla norma in questione,
«dal  punto  di  vista  costituzionale» trovano un idoneo presupposto
giustificativo nella necessita', non solo di dare puntuale e corretta
applicazione in via amministrativa agli obblighi comunitari, ma anche
di  garantire,  per  esigenze unitarie, una attuazione uniforme della
normativa  comunitaria  in  tutto  il territorio nazionale in settori
nevralgici per il corretto funzionamento del complessivo regime delle
quote latte.
    La  stessa  sentenza  ha  inoltre  specificato che «la scelta del
legislatore  appare  non  irragionevole  e strettamente proporzionata
allo  scopo  perseguito,  alla  luce,  in  particolare,  della natura
dichiaratamente  provvisoria  della  norma  in  esame» (vedi sentenza
n. 272 del 2005).
    Alla  luce  di  questa  sentenza, considerato che le disposizioni
regolamentari  impugnate  si  limitano  a  specificare  e  a  rendere
operative   le   competenze   gia'  provvisoriamente  attribuite  dal
decreto-legge  n. 43 del 1999 ad organi statali, coordinandole con le
funzioni   amministrative   o   strumentali  restate  nella  generale
competenza regionale in materia di agricoltura, e tenuto conto che le
stesse  disposizioni  sono  state  adottate  previo parere favorevole
della  Conferenza  permanente tra Stato, Regioni e Province autonome,
deve ritenersi che il regolamento ministeriale impugnato non leda, in
relazione  ai  suddetti  parametri invocati, la sfera di attribuzione
costituzionale della ricorrente.
    6.6.  -  Per  quanto  riguarda  la  terza censura, concernente la
funzione   ministeriale   di  coordinamento,  al  fine  di  garantire
l'uniforme  applicazione  del  regolamento  su  tutto  il  territorio
nazionale,  si  deve osservare che il potere di cui si discute non va
confuso  (come  fa  la  ricorrente)  con  il  tradizionale  potere di
indirizzo  e  coordinamento  all'epoca  vigente,  ma  attiene al piu'
limitato potere di assicurare la uniforme applicazione delle norme in
questione,  riconosciuto  al  Ministero,  come  sopra  si  e'  visto,
d'intesa  con  la  Regione,  in  coerenza  con  la  previsione di cui
all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997.