ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 3,
lettere b) e c), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6
(Disciplina  delle  aree  ad  elevato  rischio  di crisi ambientale),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  14  giugno 2004,  depositato  in  cancelleria  il  22
successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore
Fernanda Contri;
    Uditi   l'avvocato   dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per
la Regione Marche.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  il  14  giugno 2004, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato, in relazione
all'art. 117,   secondo   comma,   lettera s),   della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 2, comma 3,
lettere b) e c), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6
(Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale);
        che,  secondo il ricorrente, le disposizioni censurate, nella
parte  in  cui  attribuiscono alla Regione, al fine di dichiarare una
determinata   area   ad  elevato  rischio  di  crisi  ambientale,  la
competenza  ad  individuare  «i  limiti  oltre  i  quali  la qualita'
dell'ambiente  deve  essere  considerata  insufficiente»  nonche' «il
limite  oltre  il  quale  il  rischio  di  eventi  straordinari e' da
ritenersi inaccettabile», si pongono in contrasto con l'articolo 117,
secondo  comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, in assenza
di un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
settore, si risolvono nell'attribuzione alla Regione della competenza
a determinare standards ambientali, che devono considerarsi riservati
alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente;
        che,   con   memoria  depositata  il  2 luglio  2004,  si  e'
costituita  in  giudizio  la  Regione Marche chiedendo che il ricorso
venga rigettato in quanto infondato;
        che   l'8 febbraio  2005  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la
Regione  Marche,  con  la  legge  regionale  12 ottobre  2004,  n. 21
(Modifica  della  legge  regionale  6 aprile 2004, n. 6 - «Disciplina
delle  aree  ad  elevato rischio di crisi ambientale»), ha modificato
l'articolo 2  della  legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 introducendo
il  richiamo  esplicito  alla  osservanza della normativa nazionale e
comunitaria di settore;
        che,  con  atto  depositato  il  22 febbraio 2005, la Regione
Marche ha accettato la rinuncia al ricorso.
    Considerato   che,   ai   sensi   dell'articolo 25   delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la
rinuncia  al  ricorso,  seguita  dall'accettazione della controparte,
comporta l'estinzione del processo.