ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
18 settembre   2002   relativa   alla   insindacabilita',   ai  sensi
dell'articolo 68,  primo  comma,  della  Costituzione, delle opinioni
espresse  dall'onorevole  Giorgio  Benvenuto  nei confronti del dott.
Guido  Berardo, promosso dalla Corte d'appello di Torino, con ricorso
depositato  il  22 febbraio  2005  ed iscritto al n. 285 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Torino ha presentato ricorso
per  conflitto  di  attribuzione in ordine alla delibera della Camera
dei  deputati  approvata  in  data 18 settembre 2002, con la quale e'
stato  affermato  che i fatti per i quali e' in corso un procedimento
civile  presso  il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato
Giorgio  Benvenuto  costituiscono  opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  e,  pertanto, sono
coperte da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
        che  il  giudice  ricorrente premette di dover decidere sulla
domanda  di  risarcimento  del danno non patrimoniale, presentata dal
dott.  Guido  Berardo  nei confronti dell'on. Benvenuto, in merito ai
giudizi  da  questi  espressi  nei  suoi confronti in occasione di un
convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nel corso del quale il
predetto   parlamentare,   riferendosi   al  dott.  Berardo,  avrebbe
pronunciato  la seguente frase: «E' un incompetente, tutto quello che
ha  detto  sono  solo sciocchezze, e' un pericolo per i suoi clienti,
vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;
        che,  in  particolare, il dott. Berardo ha interposto appello
avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di Torino del 28 gennaio 2003,
depositata  il  3 febbraio  2003,  con  la quale e' stata respinta la
domanda attorea, contestando nei motivi di gravame la qualificazione,
come  esimente,  dell'immunita'  ex art. 68 Cost., ritenuta dal primo
giudice,  e  rilevando  come  il  Tribunale  avrebbe dovuto, prima di
entrare  nel  merito  della  lesivita'  delle  dichiarazioni dell'on.
Benvenuto,   rimuovere,   mediante  lo  strumento  del  conflitto  di
attribuzioni,  l'ostacolo  rappresentato  dalla  deliberazione  della
Camera  dei  deputati,  e  non invece valutare direttamente il merito
della condotta (e con essa, l'incidenza dell'immunita' parlamentare);
        che  secondo  il  ricorrente, la citata delibera della Camera
dei deputati sarebbe viziata da una «erronea» motivazione;
        che,  pur  osservando che la funzione parlamentare si esplica
anche   attraverso   atti  non  ricompresi  «nell'ambito  dei  lavori
parlamentari», il ricorrente esclude - alla luce della giurisprudenza
costituzionale  - che nel caso di specie vi fosse un nesso funzionale
tra   l'espressione  delle  opinioni  e  l'esercizio  delle  predette
funzioni,   anche   in  considerazione  del  fatto  che  le  opinioni
manifestate   dall'on.  Benvenuto  «costituivano  meri  apprezzamenti
personali  espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato
cittadino», oltre che «privi di una connessione con atti tipici della
funzione parlamentare»;
        che,  in  conclusione,  la Corte d'appello di Torino «propone
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei deputati affinche' la Corte costituzionale, accertato che
non  spettava  alla  Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i
quali  era  in  corso  il  procedimento  nei confronti dell'onorevole
Giorgio  Benvenuto  per diffamazione ai danni del dott. Guido Berardo
concernevano  opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue
funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68,  primo comma, della Costituzione,
annulli la delibera adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati
il   18 settembre   2002   con   la   quale   e'   stata   dichiarata
l'insindacabilita'   delle   dichiarazioni   rese   dall'on.  Giorgio
Benvenuto  in  occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio
1998».
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),  a  deliberare  esclusivamente  se  il  ricorso  sia
ammissibile,  valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se
sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed oggettivo di un conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Torino  e' legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare    definitivamente,    in    relazione   al   procedimento
giurisdizionale  del  quale  e' investita, la volonta' del potere cui
appartiene,   in  considerazione  della  posizione  di  indipendenza,
costituzionalmente   garantita,   di  cui  godono  i  singoli  organi
giurisdizionali;
        che,  analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il   ricorrente  denuncia  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che
le  opinioni  espresse  da un proprio membro rientrano nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari,  in tal modo godendo della garanzia di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.