Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 664 del 27 giugno 2005, rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quinto, settimo e nono; dell'art. 12, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo della legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale». Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2005 n. 111, S.O., e' stata pubblicata la legge n. 80/2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 35/ 2005 gia' oggetto del ricorso promosso da questa amministrazione (R.G. n. 55/05). La ricorrente amministrazione regionale non intende contestare le misure volte a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo; tuttavia alcune specifiche disposizioni del c.d. «decreto competitivita», con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e sono pertanto lesivi delle competenze regionali costituzionalmente garantite, per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'art. 5 disciplina gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale, al fine di favorire un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti. In tale contesto e' illegittimo il quinto comma, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici ed urgenti, ai sensi della legge obiettivo n. 443/2001, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle opere strategiche approvato dal CIPE, ove ritenute indispensabili per lo sviluppo economico del Paese. In base a tale previsione, quindi, e' attribuito il carattere strategico ed urgente ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali, senza alcuna intesa con la regione e da cio' consegue che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori potranno essere decisi unilateralmente dallo Stato senza coinvolgimento regionale, mentre e' innegabile che la localizzazione e la realizzazione di tali opere e lavori interferiscono con materie di competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. quali, in particolare, il governo del territorio, la programmazione delle infrastrutture, la difesa del suolo, le grandi reti di trasporto, la valorizzazione dei beni ambientali, l'industria. Ne' d'altra parte la norma impugnata rispetta i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 emessa in relazione alla legge obiettivo. In tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle Regioni allo Stato; i suddetti principi, pero', «convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno stretto scrutinio di costituzionalita' e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata... Predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi e' attivita' che non mette capo ad attribuzioni legislative statali, ma che puo' coinvolgere anche potesta' legislative concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia). Percio' «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina. Nel caso in esame tale intesa non e' prevista e quindi si consentono la localizzazione e la realizzazione di lavori ed opere sul territorio regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Nel precedente ricorso n. 55/2005 proposto avverso il decreto legge n. 35 la Regione Toscana ha impugnato anche l'art. 5, settimo comma: qui si prevedeva che per le opere di cui al precedente comma quinto fosse nominato un commissario straordinario, al quale venivano attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri gia' previsti dalla legge n. 135/1997; il commissario agiva con il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere. Tale disposizione e' stata contestata nella parte in cui stabiliva che la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari fosse formulata: sentito, previamente il presidente della regione o della provincia autonoma; nel caso di opera di interesse regionale, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, ovvero il sindaco della citta' metropolitana interessata, nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale. La legge di conversione n. 80/2005 ha modificato la formulazione della disposizione, prevedendo che il Commissario sia sempre nominato sentito il presidente della regione interessata. Dunque viene meno, per le opere sovraregionali, l'originaria prevista alternativita' tra il presidente della regione, il presidente della provincia ed il sindaco della citta' metropolitana interessata nell'espressione del parere finalizzato alla nomina del commissario, alternativita' che faceva supporre che lo Stato potesse unilateralmente decidere se acquisire il parere del presidente regionale o provinciale o del sindaco prima di procedere alla nomina del commissario, con la conseguenza che la regione avrebbe potuto essere del tutto emarginata ed esclusa. Nonostante tale miglioramento della norma, il settimo comma in oggetto resta incostituzionale perche' la nomina commissariale e' disposta, in ogni ipotesi, sentito il presidente della regione. La disposizione non rispetta le competenze regionali; infatti i commissari, dovendo garantire la celere realizzazione delle opere, interferiscono con la loro attivita' nelle molteplici materie regionali coinvolte nella realizzazione delle opere strategiche medesime. Pertanto il rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe un rafforzamento del ruolo della regione, con la previsione dell'intesa con la regione medesima, in caso di nomina commissariale per un opera regionale, e del parere preventivo della regione a fronte della nomina commissariale per un'opera sovraregionale. Il comma qui contestato, invece, contempla una mera «audizione» del presidente della regione, neppure rafforzata dal fatto che la stessa debba avvenire prima della nomina; e' evidente che questa previsione ben puo' risolversi in un adempimento solo formale che non assicura, come invece avviene con l'intesa o con piu' incisive forme di leale cooperazione, la reale partecipazione della regione al procedimento, a garanzia del rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte. In sostanza il parere e' sempre superabile, anche se negativo, mentre l'intesa richiede che siano poste in essere fattive trattative al fine di addivenire ad un accordo: il che e' necessario, per lo meno in relazione alle opere ed interventi di interesse regionale. Per i suddetti motivi si ravvisa una lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite ex artt. 117 e 118 Cost., incise dall'attivita' del commissario (quali il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, la valorizzazione dei beni culturali, l'industria). 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma nono, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Il comma ottavo dell'art. 5 prevede che il commissario straordinario intervenga quando la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo in esame presenti rallentamenti, ritardi o impedimenti; la norma non indica i poteri del commissario, ma rinvia a tal fine a quelli previsti dall'art. 13, della legge n. 135/1997. Si tratta in sostanza di poteri di sostituzione rispetto agli enti ordinariamente competenti per assicurare che l'opera strategica proceda senza indugio. Il comma nono qui contestato fa salva l'applicazione del comma 4-bis del citato art. 13, della legge n. 135/1997, (cioe' i poteri commissariali di deroga mentre non richiama l'applicabilita' anche del comma 4 del medesimo art. 13. Tale comma quarto dispone che, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori sono comunicati dal commissario al presidente della regione o della provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati, i quali - entro quindici giorni dalla ricezione - possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. L'applicabilita' di tale previsione della pregressa normativa non e' richiamata dalla nuova disposizione, e percio' sorge il dubbio che per le nuove opere il commissario possa agire senza che la regione e gli enti locali abbiano lo strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con grave lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite ed incise dall'attivita' commissariale; percio' si chiede che l'impugnata disposizione sia dichiarata incostituzionale nella parte in cui non fa salva l'applicabilita' dell'art. 13, comma 4, del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135/1997. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. 3.1. - L'art. 12 prevede un rilevante intervento statale nel settore del turismo per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale. In particolare il primo comma istituisce il Comitato nazionale per il turismo; il secondo comma prevede la trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo italiana, sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, la quale succede in tutti i rapporti dell'ENIT (quarto comma); il terzo comma qualifica detta Agenzia ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Il quinto comma elenca le entrate dell'Agenzia per le proprie spese di funzionamento, prevedendo a tal fine anche contributi delle regioni. Il comma settimo, poi, dispone che con decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabilite l'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia suddetta. 3.2. - Le suddette disposizioni appaiono incostituzionali: la materia del turismo infatti non e' ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., ne' in quello delle materie soggette alla potesta' legislativa concorrente. Non sussiste dunque il titolo legittimante l'intervento statale, in quanto il turismo attiene ad un ambito materiale di competenza esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost. Il primo comma qui contestato vorrebbe individuare il titolo legittimante la competenza statale nella finalita' di assicurare il coordinamento stabile delle politiche del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero; tuttavia tali finalita' non rendono legittime le disposizioni contestate, secondo i parametri di cui agli artt. 117 e 118 Cost. Come piu' volte e' stato rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, a seguito della riforma del Titolo V, la dimensione dell'interesse non e' piu' di per se' un criterio per ancorare la competenza legislativa dello Stato ovvero della Regione (tra le tante, in tal senso, sentenze n. 303/2003; 370/2003; 16/2004); dunque l'interesse nazionale non e' piu' oggi un limite autonomo della legislazione regionale, ne' puo' costituire autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, quale e' quella del turismo. Nello stesso senso, neppure la promozione all'estero del turismo e' contemplata nell'art. 117 Cost. come materia di competenza statale. 3.3. - Ne' le impugnate disposizioni possono ritenersi costituzionali in base all'art. 118 Cost. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la suddetta norma legittima lo Stato a disciplinare l'esercizio di funzioni che, per esigenze di unitarieta', devono essere allocate in capo allo Stato. Ma le disposizioni censurate non provvedono a porre in capo allo Stato specifiche funzioni nella materia, disciplinando le medesime, ma attribuiscono all'amministrazione statale un esteso e generale ruolo di coordinamento delle politiche di indirizzo nel settore del turismo che, per la sua indeterminatezza, puo' legittimare ogni intervento statale, creando - per tali fini - appositi organismi statali (il Comitato e l'Agenzia). Si prevede altresi' che le regioni diano propri contributi per far fronte alle spese dell'Agenzia e cio' lede le attribuzioni regionali perche', nelle materie di competenza, le regioni devono poter utilizzare le proprie risorse per le finalita' da esse determinate e non gia' per finanziare le spese di funzionamento di un organismo statale, e spetta alle regioni disciplinare gli interventi di sostegno da compiere. A tale proposito la Corte costituzionale ha rilevato: «dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle regioni - l'art. 119 della Costituzione pone, sin d'ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente. In primo luogo, la legge statale non puo' - in tali materie - prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonche' di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza. In secondo luogo - poiche' le funzioni attribuite alle regioni comprendono la possibilita' di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalita' per loro erogazione - il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiche' cio' equivarrebbe a riconoscere allo Stato potesta' legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.» (sentenza n. 77/2005 e nello stesso senso n. 51/2005; 423 e 424/2004. Inoltre la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'attrazione di competenze regionali in capo allo Stato per esigenze di sussidiarieta', stante la rilevanza dei valori coinvolti, puo' essere giustificata «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita' e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata». (sentenza n. 303/2003). Sono dunque necessarie la ragionevolezza e la proporzionalita' dell'intervento, nonche' l'evidenziazione delle esigenze di esercizio unitario delle funzioni: percio' occorre che la normativa risulti limitata a quanto strettamente indispensabile per tali fini. Inoltre la normativa «deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza n. 6/2004). Se si applicano i menzionati criteri alla norma in esame, si rileva anzitutto che non vi sono esigenze di sussidiarieta' che rendano necessario istituire, in una materia regionale, organismi statali; inoltre non vi sono meccanismi di leale cooperazione idonei a salvaguardare le attribuzioni regionali. Infatti sono previsti alcuni rappresentanti regionali in seno all'istituito Comitato nazionale per il turismo: si tratta di un organismo in cui le Regioni sono scarsamente rappresentate, insieme ed alla stessa stregua delle associazioni di categoria, pur essendo titolari di competenze costituzionalmente garantite in materia di turismo. L'intesa richiesta dalla surrichiamata giurisprudenza costituzionale quale forma idonea di leale collaborazione tra Stato e Regioni non puo' essere dunque surrogata con la marginale presenza delle regioni in seno al Comitato. Ne' e' sufficiente, per i fini in esame, l'intesa prevista nel comma in esame per l'adozione del decreto che determinera' i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia, perche' questa previsione non garantisce la cooperazione con le regioni nell'esercizio dei compiti che all'Agenzia stessa saranno attribuiti. 3.4. - Il settimo comma e' inoltre incostituzionale per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuisce ad un atto di natura regolamentare il compito di definire non solo l'organizzazione, ma anche la disciplina dell'Agenzia. Quindi il futuro decreto dovra' stabilire anche le competenze di tale organismo statale, competenze che la legge non definisce, limitandosi a disporre che «tra i compiti dell'Agenzia (concretamente enucleati nell'emanando decreto) sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale» (ultima parte del settimo comma in esame). Visti quindi i contenuti di tale atto ministeriale, il medesimo viene ad avere una natura regolamentare incidente in una materia non riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. e cio' costituisce un ulteriore motivo di incostituzionalita' della disposizione censurata.