ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 19 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dal giudice di pace di Civitavecchia nei procedimenti civili vertenti tra Galli Alessandro e il Ministero dell'Interno - Polizia stradale di Roma e tra Fratini Enrico e il comune di Civitavecchia, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Ritenuto che il giudice di pace di Civitavecchia, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 140 e 141 del 2005), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 204-bis della «legge n. 214 del 2003» (recte: del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», aggiunto in sede di conversione ad opera della legge 1° agosto 2003, n. 214); che l'iniziativa del rimettente, sebbene apparentemente diretta avverso l'intero testo del suddetto articolo 204-bis, si indirizza in realta' contro il solo comma 3, come reso evidente dalle censure svolte nelle ordinanze di rimessione; che, difatti, secondo il giudice a quo la disposizione suddetta - nel subordinare l'ammissibilita' del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - discriminerebbe i soggetti ricorrenti in relazione alle loro condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l'accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici; che accanto alla violazione dell'art. 3 e' ipotizzato anche il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, giacche' la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacolerebbe l'esercizio del diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti soggettivi, spettante anche ai soggetti non abbienti; che, inoltre, ad escludere l'evenienza teste' descritta, neppure potrebbe addursi il rilievo che i soggetti non abbienti possono in ogni caso presentare il ricorso amministrativo al prefetto (che non prevede il previo versamento della cauzione), giacche', se cosi' fosse, dovrebbe allora concludersi che il ricorso all'autorita' giudiziaria sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati. Considerato che il giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214; che le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi; che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimita' costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004); che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate dall'odierno rimettente deve darsi atto che questa Corte ha gia' affermato che l'imposizione dell'onere economico di cui alla norma impugnata finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilita' dell'azione esperita» (cosi' sentenza n. 114 del 2004); che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.