ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1 agosto  2003,  n. 214, promossi con ordinanze del 19 gennaio 2004 e
del  29 dicembre  2003  dal  giudice  di  pace  di  Civitavecchia nei
procedimenti  civili  vertenti  tra  Galli  Alessandro e il Ministero
dell'Interno  -  Polizia  stradale  di Roma e tra Fratini Enrico e il
comune  di  Civitavecchia,  iscritte  ai  nn. 140  e 141 del registro
ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Civitavecchia,  con due
distinte  ordinanze  (r.o.  nn. 140  e  141  del  2005), ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  per contrasto con gli
artt. 2,  3  e 24 della Costituzione - dell'art. 204-bis della «legge
n. 214  del  2003»  (recte:  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,  recante «Nuovo codice della strada», introdotto dall'art. 4,
comma 1-septies,  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, recante
«Modifiche  ed integrazioni al codice della strada», aggiunto in sede
di conversione ad opera della legge 1° agosto 2003, n. 214);
        che   l'iniziativa  del  rimettente,  sebbene  apparentemente
diretta  avverso  l'intero  testo  del  suddetto articolo 204-bis, si
indirizza in realta' contro il solo comma 3, come reso evidente dalle
censure svolte nelle ordinanze di rimessione;
        che,  difatti,  secondo  il  giudice  a  quo  la disposizione
suddetta    -    nel   subordinare   l'ammissibilita'   del   ricorso
giurisdizionale,  proposto  avverso  il  verbale  di contestazione di
infrazione   al   codice  della  strada,  all'adempimento  dell'onere
economico consistente nel versamento di una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione inflitta dall'organo accertatore -
discriminerebbe   i   soggetti  ricorrenti  in  relazione  alle  loro
condizioni   economiche,   in  particolare  precludendo  (o  comunque
rendendo  difficoltoso)  l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  ai
soggetti privi di adeguati mezzi economici;
        che  accanto  alla violazione dell'art. 3 e' ipotizzato anche
il   contrasto   con   l'art. 24   della  Costituzione,  giacche'  la
prestazione  imposta  dalla norma impugnata ostacolerebbe l'esercizio
del  diritto  di  agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti
soggettivi, spettante anche ai soggetti non abbienti;
        che,  inoltre,  ad  escludere  l'evenienza  teste' descritta,
neppure  potrebbe  addursi  il  rilievo  che  i soggetti non abbienti
possono in ogni caso presentare il ricorso amministrativo al prefetto
(che  non  prevede il previo versamento della cauzione), giacche', se
cosi' fosse, dovrebbe allora concludersi che il ricorso all'autorita'
giudiziaria  sia  un  mezzo  di  tutela  riservato  esclusivamente ai
soggetti economicamente agiati.
    Considerato  che il giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 2,
3  e  24 della Costituzione - dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
disposizione    introdotta    dall'art. 4,    comma 1-septies,    del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto
2003, n. 214;
        che le questioni sollevate, per la loro evidente connessione,
vanno  trattate  congiuntamente,  per cui va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
        che  questa  Corte, investita di analoghe questioni aventi ad
oggetto  sempre  l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992,
ha  concluso  nel  senso  dell'illegittimita'  costituzionale di tale
disposizione (sentenza n. 114 del 2004);
        che,   pertanto,   in   relazione  alle  questioni  sollevate
dall'odierno  rimettente  deve  darsi  atto  che questa Corte ha gia'
affermato  che  l'imposizione  dell'onere economico di cui alla norma
impugnata  finisce  «con  il  pregiudicare l'esercizio di diritti che
l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il
mancato  versamento  comporta un effetto preclusivo dello svolgimento
del  giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilita' dell'azione
esperita» (cosi' sentenza n. 114 del 2004);
        che,  dunque,  alla  stregua  di  tale sopravvenuta decisione
vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.