ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, nonche' dell'intero testo del medesimo decreto-legge e dell'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione (ric. n. 38 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, e dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonche' dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 204 del 1997 (ric. n. 50 del 1997); dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nonche' dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 228 del 1997 (ric. n. 51 del 1997); e degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, e dell'intero testo di detta legge n. 5 del 1998 (ric. n. 17 del 1998), promossi con quattro ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente notificati il 2 maggio, il 1° e il 6 agosto 1997 e il 27 febbraio 1998, depositati in cancelleria il 9 maggio, l'8 agosto 1997 e il 5 marzo 1998 ed iscritti ai numeri 38, 50 e 51 del registro ricorsi 1997 ed al n. 17 del registro ricorsi 1998. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con quattro distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro generale dei ricorsi in via principale, ai numeri 38, 50 e 51 del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerose disposizioni della disciplina generale in tema di «quote latte»; che la predetta Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 38 del 1997) ha innanzitutto censurato gli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, investendo, inoltre, con la propria iniziativa anche l'art. 1, comma 1, della medesima legge di conversione; che la ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimita' costituzionale dell'art. 01, comma 1, il quale, nel prevedere il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze relative alla attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte a decorrere dal periodo 1997-1998, stabilisce che restino riservate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attesa della riforma organica del settore, le funzioni relative all'aggiornamento dei bollettini, alla riserva nazionale delle quote, alla compensazione nazionale e ai programmi volontari di abbandono della produzione; che la norma suddetta - in violazione degli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»); nonche' dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dell'art. 107 dello statuto speciale - pretenderebbe di attribuire alle Province autonome, a far data dal 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione del regolamento CEE 28 dicembre 1992, n. 3950/1992 (Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), mentre, in base alle citate norme di attuazione dello statuto, tali funzioni gia' rientrano nelle competenze delle Province suddette; che inoltre, essendo tale previsione contenuta in una legge ordinaria, risulterebbe violato l'articolo 107 dello statuto, che disciplina il procedimento per l'approvazione delle norme di attuazione dello statuto stesso; che la Provincia contesta, poi, la legittimita' costituzionale dell'art. 01, comma 2, che attribuisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte delle Regioni e delle Province autonome, deducendone il contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione gia' indicate, con gli articoli 5 del d.P.R. n. 526 del 1987 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e con i principi relativi all'esercizio del potere governativo di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi; che i commi 1, da 3 a 7, da 9 ad 11, e da 13 a 15 dell'art. 1 - i quali stabiliscono alcune provvidenze economiche in favore dei produttori di latte - sono, invece, censurati, oltre che per la violazione delle disposizioni statutarie e di attuazione gia' indicate, anche per la violazione della autonomia finanziaria provinciale, garantita dall'art. 119 Cost. e dagli artt. 69 e seguenti dello statuto, come modificati e integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); che la ricorrente censura, inoltre, i medesimi commi da 13 a 15, nonche' quelli da 17 a 20, sempre del suddetto art. 1 del decreto-legge n. 11 del 1997, per contrasto, oltre che con gli indicati parametri (essendo attribuite all'AIMA funzioni amministrative in una materia di competenza provinciale, nonche' violata l'autonomia finanziaria provinciale, dal momento che pure queste disposizioni concernono il potere di concedere finanziamenti), anche con il principio di leale cooperazione, stante la necessita' che gli eventuali premi assegnati a produttori di latte siano conferiti dalla Provincia stessa, che le quote liberate confluiscano in una riserva provinciale e che il potere di riassegnazione sia attribuito alla Provincia in favore dei produttori ubicati nel proprio territorio; che la Provincia di Bolzano deduce poi la illegittimita' costituzionale del comma 36 (recte: 35) dell'art. 1 del decreto-legge n. 11 del 1997, nonche' dei commi da 15 a 21, per violazione dei parametri costituzionali in precedenza indicati, del principio di leale cooperazione e degli artt. 11 e 41 Cost.; che i commi 1, da 3 a 7, da 9 a 15 e da 17 a 21, dello stesso articolo sono censurati dalla ricorrente oltre che in riferimento ai parametri gia' indicati, anche per la violazione della disciplina comunitaria che favorisce l'agricoltura nelle zone di montagna (e specialmente la direttiva 28 aprile 1975, n. 75/268/CEE recante «Direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate»); che la Provincia contesta la legittimita' costituzionale dei commi 28, 29 e 30 del medesimo art. 1, relativi alla Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, per violazione delle competenze provinciali statutariamente previste e per violazione del principio di leale cooperazione, posto che nelle materie di competenza delle Province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali alcuna funzione amministrativa, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato, secondo lo statuto e le relative norme di attuazione; che e' oggetto di censura anche il comma 39 dell'art. 1, il quale, riferendosi all'anagrafe del bestiame istituita dal comma 36, stabilisce che l'accesso alla banca dati da parte dei soggetti con essa non interconnessi puo' avvenire con modalita' da stabilire con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello delle risorse agricole, e cio' - secondo la ricorrente - in violazione, oltre che del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., delle disposizioni statutarie e di attuazione gia' indicate, e anche di quelle relative alla organizzazione degli uffici provinciali (artt. 8, numero 1, e 16 dello statuto), poiche' lo Stato non puo' disporre in ordine all'accesso di terzi agli archivi degli uffici della Provincia; che un'ultima censura concerne tutte le disposizioni del decreto-legge n. 11 del 1997 sin qui richiamate e l'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 81 del 1997, per violazione, oltre che delle disposizioni statutarie e di attuazione attributive di competenza in materia di quote latte, anche dell'art. 77 Cost., per difetto dei requisiti della necessita' e dell'urgenza; che con successivo ricorso (ric. n. 50 del 1997) la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis e dell'intero decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia di quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1997, n. 204, nonche' dell'art. 1, comma 1, di tale legge; che la ricorrente deduce, in primis, la violazione degli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione ad opera dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 118 del 1997, posto che tali disposizioni si riferiscono, ulteriormente, alla disciplina della Commissione governativa di indagine gia' sopra menzionata, alla quale attribuiscono anche il compito di compiere le opportune verifiche nel caso in cui i produttori non provvedano alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei quantitativi di latte prodotti, demandandole, cosi', non solo poteri di indagine, ma di vera e propria amministrazione attiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce che la legge, nelle materie di competenza provinciale, non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme di attuazione; che, quanto all'art. 1, commi 3, 4 e 4-bis, la ricorrente deduce, oltre alla violazione delle gia' citate disposizioni statutarie, anche quella dei principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione delle quote, e quindi degli artt. 11 e 41 Cost.; che la ricorrente censura, infine, l'intero decreto-legge e la legge di conversione, in specie il suo art. 1, comma 1, deducendo la violazione anche dell'art. 77 Cost., nuovamente sotto il profilo della carenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla decretazione di urgenza; che la medesima Provincia autonoma (ric. n. 51 del 1997) ha proposto, inoltre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, nonche' dell'art. 1, comma 1, di tale legge; che la norma impugnata - autorizzando il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, ivi comprese (secondo la ricorrente) quelle ubicate nel territorio della predetta Provincia autonoma, e cio' ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118 del 1997 - violerebbe gli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992), ed inoltre l'art. 107 del medesimo statuto speciale ed il principio di leale cooperazione; che, difatti, l'assenza di qualsiasi scopo di tipo sanitario perseguito attraverso la rilevazione straordinaria de qua, ed il suo stretto collegamento, invece, con gli accertamenti in materia di quote latte (reso evidente dal riferimento alle finalita' perseguite dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118 del 1997), denotando un rapporto di strumentalita' rispetto alla attivita' della Commissione di indagine in materia di quote latte, renderebbero la disposizione ex art. 6 del decreto-legge n. 130 del 1997 partecipe degli stessi vizi di legittimita' costituzionale che inficiano da disciplina relativa alla predetta Commissione, imponendone in via derivata la declaratoria di incostituzionalita'; che, in ogni caso, la disposizione censurata violerebbe le competenze provinciali in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico, minime unita' culturali e masi chiusi e le relative norme di attuazione, e con esse anche l'art. 107 dello statuto che disciplina il procedimento di approvazione di quelle norme. che la disposizione impugnata sarebbe illegittima anche per violazione degli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, e 16 dello statuto, e delle relative norme di attuazione, (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita», come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate»), ledendo la competenza esclusiva della ricorrente in materia di ordinamento degli uffici provinciali, delle USL e del relativo personale, nonche' quella concorrente in materia di igiene e sanita', ovvero, in via subordinata, contravvenendo al principio di leale cooperazione, dal momento che essa non prevede alcun raccordo ne' forme di collaborazione tra Ministro e Provincia in ordine alla organizzazione della rilevazione straordinaria e alla utilizzazione, a tal scopo, dei servizi veterinari provinciali; che, conclusivamente, la ricorrente assume - come gia' in occasione dell'impugnazione dei decreti-legge n. 11 e n. 118 del 1997 e delle relative leggi di conversione n. 81 e n. 204 del 1997, e sulla base dei medesimi argomenti - la violazione dell'art. 77 Cost.; che la Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 17 del 1998) ha proposto, infine, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5; che la ricorrente deduce, in primo luogo la illegittimita' dell'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, perche' contrasterebbe con gli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e con le relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 279 del 1974; art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992), nonche' con l'art. 107 dello statuto, con i principi della disciplina comunitaria in materia di compensazione, con il principio di leale cooperazione e con gli artt. 5, 11, 41 e 116 Cost; che la disposizione censurata - ricollegandosi espressamente a quanto gia' stabilito dall'art. 1, comma 35, del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito nella legge n. 81 del 1997 (articolo gia' impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano) - confermerebbe l'attribuzione all'AIMA del compito di effettuare la compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, autorizzando anche la effettuazione di rettifiche alla gia' compiuta compensazione nazionale 1995-1996; tale disposizione pregiudicherebbe, altresi', al pari della norma cui si ricollega, gli interessi dei produttori operanti nel territorio provinciale, i quali non potrebbero piu' beneficiare delle eventuali sottoproduzioni di altri produttori della medesima Provincia, con conseguente lesione delle competenze di quest'ultima per quel che riguarda la possibilita' di un efficace esercizio dei poteri di programmazione, di governo e di controllo del settore e del regime delle quote; che viene dedotta, altresi', la violazione della normativa comunitaria, che sembrerebbe richiedere che la compensazione nazionale sia preceduta da quella da effettuarsi a livello locale, e del principio di leale cooperazione, non essendo in alcun modo previsto che l'AIMA, nel provvedere alle rettifiche degli elenchi dei produttori e ai conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale, debba procedere di intesa con le Regioni e le Province autonome o quanto meno acquisirne il parere (violazione, questa, che si assume essere assai grave se correlata alla eliminazione della compensazione a livello locale); che l'art. 3 e gli artt. 4 e 5 (questi ultimi disciplinanti, rispettivamente per il periodo 1997-1998 e per quello 1998-1999, l'aggiornamento degli elenchi dei produttori e la determinazione dei quantitativi loro assegnati), sono impugnati dalla ricorrente per contrasto con i medesimi parametri prima indicati; che la violazione dei parametri costituzionali, oltre che dei principi relativi all'esercizio del controllo sostitutivo da parte del Governo, e' denunciata dalla ricorrente anche in riferimento all'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, lamentando, in particolare, la Provincia autonoma - per quel che riguarda i commi da 1 a 4, i quali disciplinano le modalita' di determinazione, da parte dell'AIMA, dei quantitativi di latte per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 - la sua completa estromissione dalle relative procedure e quindi la lesione delle proprie competenze in materia nonche' della normativa comunitaria; che per quanto riguarda i commi da 5 a 11, relativi ai ricorsi di riesame avverso le determinazioni dell'AIMA, la ricorrente ne deduce la illegittimita' costituzionale perche' il riparto dei compiti tra Stato e Province autonome sarebbe assolutamente squilibrato a favore del primo, con conseguente compressione delle competenze provinciali; che un'ulteriore censura e' proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 1, del quale viene dedotta la illegittimita' costituzionale per violazione dei parametri costituzionali prima indicati e dell'art. 3 Cost., atteso che la disciplina delle restituzioni ai produttori di quote degli importi trattenuti dagli acquirenti nei periodi 1996-1997 e 1997-1998 sarebbe incostituzionale per la irragionevole disparita' di trattamento cui essa da' luogo, non solo per il diverso trattamento tra i due periodi considerati, ma anche per la esclusione dalle restituzioni del periodo 1995-1996; che oggetto di censura e', altresi', l'art. 4-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di una Commissione di garanzia con il compito di verificare la conformita' alla vigente disciplina delle procedure ed operazioni effettuate sino ad oggi per la determinazione delle quantita' di latte prodotto e commercializzato dal 1995 al 1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi spettanti ai produttori e con il compito di riferirne al Ministro e all'AIMA; che, difatti, la Commissione de qua sarebbe chiamata ad operare in una materia nella quale le funzioni amministrative sono state trasferite, anche espressamente (art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997), alle Regioni e alle Province autonome, in palese violazione, oltretutto, di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, che vieta allo Stato nelle materie di competenza provinciale di attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle ad esso spettanti secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione; che evidente sarebbe del pari, in via subordinata, la violazione del principio di leale cooperazione, dal momento che della Commissione non fa parte alcun rappresentante della Provincia e che non e' previsto alcun momento di raccordo tra la Commissione e i competenti organi provinciali; che identiche censure la ricorrente muove anche nei confronti dell'art. 2, comma 2, il quale istituisce una Commissione ministeriale per l'esame dei contratti; che la ricorrente solleva, poi, nei confronti dell'intero decreto-legge, una questione di legittimita' costituzionale per violazione, oltre che degli indicati parametri costituzionali, anche della normativa comunitaria che favorisce l'agricoltura di montagna (direttiva del Consiglio n. 75/268/CEE); che un'ultima censura concerne, analogamente, l'intero decreto-legge n. 411 del 1997 e l'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 5 del 1998, sotto il profilo della violazione dell'art. 77 Cost., sempre in ragione della carenza dei requisiti della necessita' e dell'urgenza; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di successive difese, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati; che in prossimita' dell'udienza del 26 ottobre 1999, originariamente fissata per la trattazione dei presenti ricorsi, hanno depositato memorie tanto la Provincia autonoma di Bolzano quanto il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in particolare evidenziando che, sebbene - come stabilito da questa Corte nella sentenza n. 398 del 1998 - la materia dell'agricoltura non sia attratta da quella della regolazione dei mercati, rimanendo quindi di competenza regionale, tale affermazione non implica il disconoscimento della necessita' di quelle funzioni centrali occorrenti per l'attuazione, in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio nazionale, della normativa comunitaria di regolazione del settore a livello nazionale, violandosi altrimenti gli obblighi dello Stato italiano nei confronti della comunita' europea; che, all'esito della predetta udienza pubblica del 26 ottobre 1999, questa Corte ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza istruttoria con la quale, al fine della decisione delle questioni sollevate, ha disposto l'acquisizione dei seguenti elementi di conoscenza: a) verbali delle riunioni tenute, a far data dal 1° dicembre 1996, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali sia stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati riferentisi alla stessa materia); b) relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, istituita dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998; c) prospetto delle date di emissione dei bollettini AIMA in riferimento alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998; d) quadro del contenzioso civile e amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote latte individuali e alle compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi AGEA); che in prossimita' dell'udienza pubblica del 23 ottobre 2001 - alla quale era stata rinviata la trattazione dei ricorsi in esame - hanno depositato ulteriori memorie sia la Provincia autonoma di Bolzano che l'Avvocatura dello Stato; che all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2001 veniva disposto rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi suddetti, per consentire alle parti di svolgere le proprie difese anche in relazione alla sopravvenienza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); che, fissata per la discussione dei ricorsi de quibus l'udienza pubblica del 3 maggio 2005, dopo che entrambe le parti avevano depositato ulteriori memorie difensive, la Provincia ricorrente - nel dare atto dell'avvenuto decesso del proprio difensore - ha formulato richiesta di rinvio, comunque preannunciando che per tutti i ricorsi «e' in corso di formalizzazione un atto di rinuncia»; che accordato alla ricorrente Provincia autonoma il richiesto rinvio, la stessa - con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 9 maggio 2005 ed il successivo giorno 24 - ha dichiarato di rinunciare, dapprima, ai ricorsi numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, nonche', di seguito, anche al ricorso n. 51 del 1997; che l'Avvocatura generale dello Stato, a propria volta, ha dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia ai ricorsi, nel primo caso con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2005, nel secondo con dichiarazione del 31 maggio 2005. Considerato che con quattro distinti ricorsi (rispettivamente iscritti, nel registro generale dei ricorsi in via principale, ai numeri 38, 50 e 51 del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerose disposizioni della disciplina generale in tema di «quote latte»; che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi de quibus devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che la predetta Provincia autonoma di Bolzano - con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, per i ricorsi numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, il 9 maggio 2005, e per il ricorso n. 51 del 1997, il successivo giorno 24 - ha dichiarato di rinunciare a tutti i ricorsi proposti; che per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia, in relazione ai ricorsi i numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2005, ovvero, in relazione al ricorso n. 51 del 1997, con dichiarazione del successivo 31 maggio; che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, le rinunce ai ricorsi, seguite dalla accettazione della controparte, comportano l'estinzione del processo.