ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  promossi  con
ordinanze  del  12 maggio  2004  dal  Tribunale  di  Catanzaro, e del
13 aprile   2004   e   5 dicembre  2003  dal  Tribunale  di  Firenze,
rispettivamente iscritte ai nn. 899, 930 e 983 del registro ordinanze
2004  e  pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 46,
47 e 49, 1ยช serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 22 giugno 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Catanzaro, con Ordinanza emessa il
12 maggio  2004  (reg.  ord.  n. 899  del  2004),  sulla  istanza  di
liquidazione  di onorario di avvocato per il patrocinio a spese dello
Stato  in  un  processo  civile concluso con sentenza di condanna del
convenuto  e  compensazione  delle  spese  di  lite, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente
della   Repubblica   30 maggio   2002,   n. 115  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  nella parte in cui prevede che, nel caso di patrocinio a
spese  dello  Stato,  gli  importi spettanti al difensore, che devono
essere liquidati, ai sensi dell'art. 82 dello stesso decreto, in modo
da  non  superare  i valori medi della tariffa professionale vigente,
siano  ulteriormente  ridotti  della meta', ove si tratti di processi
civili ed amministrativi;
        che   il   giudice   a   quo,   sospeso  il  procedimento  di
liquidazione,  e  premesso,  quanto  alla  propria  legittimazione  a
proporre  incidente  di  costituzionalita' nella fase attuale, che il
provvedimento sulla liquidazione delle spese e' pronunciato all'esito
di  una fase processuale, ed e' suscettibile di impugnazione ai sensi
degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rileva che, nel caso
di   specie,   in  cui  il  valore  della  controversia  e'  pari  ad
Euro 900,00,  facendo  applicazione dei predetti criteri, gli importi
finali  risulterebbero  inferiori  ai  minimi tariffari, desumendo da
cio'  la  irragionevolezza  della  disciplina censurata, in quanto il
legislatore,  nel  prevedere l'abbattimento della meta' dei compensi,
gia' valutati secondo valori medi, non ha considerato la possibilita'
che  in  tal  modo vengano violati i minimi tariffari, gia' giudicati
inderogabili,   eccettuata   la  ipotesi  di  manifesta  sproporzione
rispetto alla prestazione professionale;
        che  la  norma  impugnata,  osserva  il rimettente, impone al
difensore  di  prestare la propria opera per un compenso inferiore al
minimo  previsto,  cio'  che,  in  circostanze normali, costituirebbe
infrazione  ai  doveri  deontologici e fatto suscettibile di sanzione
disciplinare;  laddove  il  legislatore  si sarebbe potuto limitare a
prevedere  che  il difensore della parte ammessa al patrocino a spese
dello  Stato debba svolgere la propria opera professionale retribuita
secondo la misura minima prevista dalle tariffe professionali;
        che la normativa di cui si tratta appare inoltre al giudice a
quo  censurabile  anche sotto altro profilo, in quanto, nel prevedere
la  diminuzione  della  meta' del compenso del difensore nei processi
civili  ed  in  quelli  amministrativi, e non anche in quelli penali,
introdurrebbe   nell'ordinamento   una  irragionevole  disparita'  di
trattamento  di situazioni identiche, non potendosi, astrattamente ed
indiscriminatamente,  ipotizzare  una  minor valenza della difesa nei
processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali;
        che il Tribunale di Firenze, nel procedimento di liquidazione
degli onorari di un c.t.u. medico-legale nella causa civile avente ad
oggetto  la  cessazione  degli  effetti  civili di un matrimonio, con
ordinanza  del  13 aprile  2004  (reg.  ord.  n. 930  del  2004),  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale dello stesso art. 130 del citato decreto
presidenziale,  nella  parte in cui prevede che gli importi spettanti
all'ausiliario  del  giudice  nominato  nel corso del processo civile
siano ridotti della meta';
        che  il  rimettente  fa  presente  che,  dopo  che il giudice
istruttore  aveva  provveduto,  con  decreto in data 20 gennaio 2003,
alla  liquidazione  della somma di Euro 580,48 a titolo di onorari al
c.t.u.,   ponendola   in   via   provvisoria  a  carico  delle  parti
solidalmente,  lo  stesso  aveva revocato il decreto dichiarando, con
provvedimento  in  data 10 novembre 2003, non luogo a provvedere allo
stato sulla richiesta di liquidazione di detti onorari, e rinviandone
l'esame all'esito del giudizio;
        che,  quindi,  con  sentenza  emessa  nella stessa data della
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la causa era stata
decisa;
        che  il giudice a quo rileva che il c.t.u. aveva quantificato
la   propria   richiesta   di  liquidazione  senza  tener  conto  del
dimezzamento  imposto  dall'art. 130  del  d.P.R. n. 115 del 2002, e,
osservato   che   comunque   sono   dovuti   gli  importi  risultanti
dall'applicazione   dell'art. 21   del  d.m.  30 maggio  2002  e  dal
dimezzamento  di  cui  al  citato art. 130, e, pertanto, liquidata la
somma  di  Euro 290,77, ritiene rilevante, con riguardo all'ulteriore
importo   richiesto,  oltre  che  non  manifestamente  infondata,  la
questione  di  legittimita' costituzionale di detta norma nella parte
in  cui  prevede  tale  riduzione per il solo ausiliario nominato nel
corso   del   processo   civile,  per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  a  causa  della  disparita'  di  trattamento  rispetto
all'ausiliario  che  svolga  il suo incarico nell'ambito del processo
penale;
        che la medesima questione e' stata sollevata dal Tribunale di
Firenze  con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2003, pervenuta alla
Corte  solo il 9 novembre 2004 (reg. ord. n. 983 del 2004), nel corso
del  procedimento  di liquidazione degli onorari di avvocato relativi
ad una causa di separazione giudiziale fra coniugi;
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Catanzaro, con ordinanza del
12 maggio 2004, e il Tribunale di Firenze, con due distinte ordinanze
13 aprile  2004  e  5 dicembre  2003,  hanno  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese  di giustizia), nella parte in cui stabilisce che,
nei  casi  di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai
difensori,  ai  consulenti  ed  agli ausiliari del giudice - che, per
quanto  riguarda,  in  particolare,  i  primi,  non  possono comunque
superare,  a  norma  dell'art. 82 dello stesso decreto, i valori medi
delle  tariffe professionali vigenti - siano ridotti della meta', ove
si  tratti  di  procedimenti civili ed amministrativi, per violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  per  la  disparita' di trattamento
rispetto  alla  disciplina degli stessi compensi nei processi penali,
ed inoltre (profilo evidenziato dal solo Tribunale di Catanzaro), per
la   irragionevolezza  della  normativa,  che,  nel  prevedere  detto
abbattimento,  consente che siano violati i minimi tariffari; nonche'
dell'art. 24 della Costituzione (censura sollevata dal solo Tribunale
di Catanzaro);
        che   le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  questioni  di
legittimita'  costituzionale  della  stessa disposizione di legge con
motivazioni che sono in parte identiche ed in parte analoghe, sicche'
i  relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
        che  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  e'  costante  nel
ritenere  che  la  garanzia  costituzionale del diritto di difesa non
esclude,  quanto  alle sue modalita', la competenza del legislatore a
darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli
(v.,  tra  le  altre,  sentenza n. 394 del 2000; ordinanza n. 299 del
2002);
        che,   quanto   alla   legittimita'  delle  differenze  nella
disciplina   dei   diversi   tipi   di   processo,  questa  Corte  ha
sottolineato, in linea di principio, che la intrinseca diversita' dei
modelli  del  processo  civile e di quello penale non consente alcuna
comparazione (v., tra le altre, ordinanze n. 317 del 2004; n. 500 del
2002; 429 del 1998);
        che  la  diversita'  di  disciplina fra la liquidazione degli
onorari  e  dei  compensi  nel  processo civile e nel processo penale
trova  fondamento nella diversita' delle situazioni comparate (da una
parte  gli  interessi  civili,  dall'altra le situazioni tutelate che
sorgono  per  effetto  dell'esercizio dell'azione penale: v. sentenza
n. 165 del 1993);
        che   la  circostanza  dedotta  secondo  cui  il  sistema  di
liquidazione  degli onorari civili impone al difensore di prestare la
propria  opera  per  un  compenso  inferiore al minimo previsto, che,
normalmente,  costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto
suscettibile   di   sanzione   disciplinare,   e'  costituzionalmente
irrilevante  ove  si tenga presente che il sistema di liquidazione e'
imposto  da  una  norma di legge, che, come tale, puo' legittimamente
derogare anche ai minimi tariffari;
        che  le  questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente
infondate;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.