ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 2;
14,  comma 2;  20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41,
comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello
statuto  della  Regione  Liguria  approvato in prima deliberazione il
27 luglio  2004  ed  in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in cancelleria il
10 successivo ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  4 novembre 2004, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  relativa  agli articoli 4, comma 2, 14,
comma 2,  20,  comma 2,  lettera b),  39,  comma 3,  40, comma 1, 41,
comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello
statuto  della  Regione  Liguria  approvato in prima deliberazione il
27 luglio  2004  ed  in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
6 ottobre  2004,  in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114,
117  secondo  comma,  lett.  f), terzo, quarto, quinto e sesto comma,
121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;
        che la Regione Liguria non si e' costituita;
        che,   con   atto  depositato  in  data  17 maggio  2005,  il
ricorrente  -  premesso  che, in adeguamento ai rilievi formulati, la
Regione  Liguria  ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004
e,  in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario,
che,  decorso  il  termine  di  tre  mesi  dalla  pubblicazione senza
richiesta   di  referendum  confermativo,  e'  stato  pubblicato  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Liguria del 4 maggio 2005 come
legge  regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria),
e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso -
rinunciava al ricorso.
    Considerato  che,  in assenza di parte costituita, la rinuncia al
ricorso  comporta,  ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative
per  i  giudizi  davanti  alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).