Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente   della   giunta   provinciale   pro  tempore,  dott. Luis
Dumwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2152 dd.
20 giugno 2005 (doc. 1), rappresentato e difeso, in virtu' di procura
speciale  dd.  27  giugno  2005 (doc. 2) - autenticata dal segretario
generale  della Giunta provinciale di Bolzano avv. Adolf Auckenthaler
(Rep.  n. 21047)  -  dall'avv. prof. Roland  Riz,  presso il quale e'
elettivamente domiciliata in 00186 Roma, via dei Prefetti, n. 46;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza
relativo   alla  lettera  «provvedimento  approvativo»  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076) con
le  sue parti integranti (doc. 3), trasmessa alla Fondazione Cassa di
Rispamilo  di  Bolzano  in  data  1°  febbraio  2005 ed inviata dalla
Fondazione  stessa  in data 1° giugno 2005 alla Provincia autonoma di
Bolzano,  avente ad oggetto l'approvazione di modifiche agli artt. 5,
9 e 52 dello statuto della Fondazione medesima.

                              F a t t o

    Nella  seduta  del  16  dicembre 2004 l'organo di indirizzo della
Fondazione  Cassa  di Risparmio di Bolzano ha approvato modifche agli
artt. 5, 9 e 52 del proprio statuto.
    Con  lettera  del  23  dicembre  2004  la  Fondazione  stessa  ha
provveduto  a  comunicare  tali  modifiche  statutarie alla Provincia
autonoma di Bolzano chiedendone l'approvazione (doc. 4). Inoltre, con
lettera  dello  stesso  23 dicembre  2004 la Fondazione ha chiesto al
Ministro  dell'economia e delle finanze (gia' Ministro del tesoro) il
suo parere in merito alle modiche stesse (doc. 5). Anche la Provincia
di  Bolzano, con lettera del 31 gennaio 2005 (doc. 6), aveva invitato
il Ministro dell'economia e delle finanze ad esprimere tale parere.
    Va   precisato  a  questo  punto  che  lo  statuto  speciale  del
Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla
Regione  Trentino-Alto  Adige  competenza  legislativa concorrente in
materia  di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito
agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle
aziende  di  credito  a  carattere  regionale»  (art. 5  n. 3) con le
connesse   potesta'   amministrative   (art. 16).  Inoltre,  in  base
all'art. 11  dello  statuto  speciale,  la  Provincia  di  Bolzano ha
competenza  esclusiva  in  materia  di  «apertura  e trasferimento di
sportelli   bancari   di   aziende  di  credito  a  carattere  locale
provinciale  e  regionale»  e  di  «nomina  del presidente e del vice
presidente della Cassa di Risparmio».
    Con  l.r.  17 aprile 2003, n. 3 la Regione Trentino-Alto Adige ha
delegato  le  funzioni  amministrative in materia di «enti di credito
fondiario  e  di  credito  agrario,  di Casse di risparmio e di Casse
rurali,  di  aziende  di credito a carattere regionale» alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
    La  norma di attuazione d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ha precisato
le  competenze  della  regione  (ora  Province  autonome  di Trento e
Bolzano)  in  materia  di  ordinamento  delle  aziende  di  credito a
carattere  regionale disponendo all'art. 3, lett. d) che la stessa ha
competenza  esclusiva  in  materia  di  «approvazione delle modifiche
statutarie»  con  il limite di «sentire» il Ministero del tesoro e la
Banca d'Italia.
    Con  lettera  «provvedimento  approvativo»  del  25  gennaio 2005
(prot.  n. 7076),  che  qui  si  impugna, il Ministro dell'economia e
delle  finanze ha comunicato alla Fondazione della Cassa di Risparmio
di  Bolzano  quanto  segue: «Si fa riferimento alla lettera a margine
indicata  con  la  quale codesta Fondazione ha trasmesso le modifiche
statutarie  deliberate dall'Organo di indirizzo nella riunione del 16
dicembre 2004. Al riguardo, esaminate le suddette modifiche, ai sensi
dell'art. 10,  comma  3,  lett. c), del decreto legislativo 17 maggio
1999,  n. 153,  si  approvano,  con  la  precisazione  che segue, gli
articoli  5,  comma 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di
Risvarmio  di Bolzano di cui all'allegato testo che costituisce parte
integrante  del  presente  provvedimento.  Resta  fermo che l'aumento
della  compagine sociale non dovra' comportare un aumento dei costi a
carico della Fondazione».
    Tale  lettera  «provvedimento  approvativo»  del  25 gennaio 2005
(prot.  n. 7076)  del Ministro dell'economia e delle finanze e' stata
trasmessa  alla  Fondazione  Cassa di Risparmio di Bolzano in data 1°
febbraio  2005  ed  inviata dalla Fondazione stessa in data 1° giugno
2005 alla Provincia autonoma di Bolzano.
    Il  provvedimento  impugnato  costituisce  una  palese violazione
delle  attribuzioni  statutarie della Provincia autonoma di Bolzano e
delle  relative  norme  di attuazione, in quanto invade gravemente le
competenze provinciali.
    Pertanto, esso viene impugnato per i seguenti motivi di

                               Diritto

    1) Violazione  dello  statuto  speciale  del  Trentino-Alto Adige
(d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670) ed in particolare delle competenze
provinciali  di  cui  all'art. 11 statuto speciale e delle competenze
regionali  di  cui  all'art  5,  n. 3 ed all'art. 16 statuto speciale
(competenze  delegate  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano) nonche'
delle  relative  norme  di attuazione ed in particolare del d.P.R. 26
marzo 1977, n. 234.
    1.  -  Lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto  1972,  n. 670)  attribuisce  alla Regione Trentino-Alto Adige
competenza  legislativa  concorrente in materia di «ordinamento degli
enti  di  credito  fondiario  e  di  credito  agrario, delle Casse di
risparmio  e  delle  Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a
carattere  regionale»  (art. 5  n. 3)  oltre che le connesse potesta'
amministrative (art. 16).
    2.  -  La  norma  di  attuazione  d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ha
precisato   le   competenze  della  regione  nelle  predette  materie
disponendo  all'art. 3  che  «Rientrano  nella competenza regionale i
provvedimenti  riguardanti  le  banche di cui al precedente art. 2 ed
aventi    in    particolare   per   oggetto:   a)   la   istituzione,
l'autorizzazione    alla    costituzione    e    alla   fusione;   b)
l'autorizzazione  all'inizio  delle  operazioni;  c) l'autorizzazione
alle   Casse   rurali  ed  artigiane  ad  operare  fuori  dei  limiti
territoriali  purche'  nell'ambito regionale; d) l'approvazione delle
modifiche  statutarie;  e) la convocazione delle assemblee dei soci e
degli  enti  partecipanti,  nonche' dei consigli di amministrazione e
degli  altri  organi  amministrativi per trattare questioni attinenti
alla   materia   di   competenza   regionale;   f)  l'amministrazione
straordinaria  nonche'  la  revoca  dell'autorizzazione e la messa in
liquidazione  delle  aziende  di  credito nei casi previsti dal regio
decreto-legge  12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;
g)  l'assunzione  dei  servizi  previsti  dal  terzo  e  quinto comma
dell'art. 99   del   regio   decreto-legge  12  marzo  1936,  n. 375,
sostituito  dalla  legge  10  giugno  1940,  n. 933;  h) la nomina di
amministratori  e  di  sindaci nei casi in cui la nomina e' demandata
per  legge  agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di
cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n. 670, nonche' i «benestare» che la legge demanda agli organi
di  vigilanza  per  la  nomina  di funzionari (regio decreto-legge 24
febbraio 1938, n. 204)» aggiungendo, inoltre, che «I provvedimenti di
cui  alle  lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla
regione  sentiti  rispettivamente  il Ministero del tesoro e la Banca
d'Italia».
    3.  -  Come detto sopra, la Regione Trentino-Alto Adige. con l.r.
del  17  aprile  2003,  n. 3,  ha  delegato alle Province autonome di
Trento  e  Bolzano  le funzioni amministrative in materia di Casse di
risparmio:  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2004, sono delegate alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  le  funzioni  amministrative  della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  camere  di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura, di sviluppo della cooperazione
e  vigilanza  sulle  cooperative,  di  enti di credito fondiario e di
credito  agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende
di credito a carattere regionale».
    Tale  delega  e'  avvenuta  in  base  all'art. 18  dello  statuto
speciale  del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che
recita:  «La  regione esercita normalmente le funzioni amministrative
delegandole  alle  province,  ai  comuni  e  ad  altri  enti locali o
valendosi dei loro uffici».
    Dal  2003  spetta,  quindi, alla Provincia autonoma di Bolzano la
competenza  per  «l'approvazione  delle  modifiche statutarie» di cui
all'art. 3, lett. d) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
    4. - Nell'impugnato provvedimento del 25 gennaio 2005 il Ministro
dell'economia  e  delle finanze sostiene il contrario, affermando che
«ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, si approvano ... gli articoli 5, comma 5, 9 e 52
dello  statuto  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di Bolzano»,
precisando che «resta fermo che l'aumento della compagine sociale non
dovra'  comportare un aumento dei costi a carico della Fondazione» ed
imponendo  «a  recepire nel proprio statuto le innovazioni introdotte
dal  d.lgs.  n. 153/1999  (in  particolare  all'art. 2,  comma  2,  e
all'art. 5, comma 1) e dal regolamento del 18 maggio 2004, n. 150 (in
particolare agli articoli 4 e 5)».
    5.  -  Di  fronte  alle  norme  a livello costituzionale (Statuto
speciale)  e  di  legge  rinforzata  (norme  di attuazione) esiste il
d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999, invocato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, che ha introdotto una nuova disciplina civilistica e
fiscale per le c.d. «fondazioni bancarie», organismi nati nell'ambito
del  complesso  iter di ristrutturazione bancaria. In particolare, ai
sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 153/1999, «le fondazioni sono persone
giuridiche  private  senza  fine  di lucro, dotate di piena autonomia
statutaria  e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilita'
sociale  e  di  promozione  dello  sviluppo  economico secondo quanto
previsto  dai  rispettivi statuti». La fase transitoria, disciplinata
dall'art. 25  del  d.lgs.  n. 153/1999,  e'  stata prolungata fino al
31 dicembre  2005  con legge dello Stato e precisamente con l'art. 4,
d.l. 24 giugno 2003, n. 143.
    Sta  di fatto che la Provincia di Bolzano e' venuta incontro allo
Stato  creando  dalla ex «Cassa di Risparmio» due enti e precisamente
la  «Cassa  di Risparmio di Bolzano S.p.A.» e la «Fondazione Cassa di
Risparmio  di  Bolzano».  Cio'  non  toglie  comunque le attribuzioni
costituzionali  della  Provincia  autonoma di Bolzano che non possano
essere  venute  meno  a seguito di un atto dello Stato avente normale
forza di legge (d.lgs. n. 153/1999).
    2) Violazione   dell'art.   11   dello   statuto   speciale   del
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
    L'art. 11  dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31  agosto  1972,  n. 670) assegna alla Provincia autonoma di Bolzano
competenza  esclusiva  in  materia  di  apertura  e  trasferimento di
sportelli   bancari   di   aziende  di  credito  a  carattere  locale
provinciale   e   regionale   e   di  nomina  del  presidente  e  del
vicepresidente   della   Cassa   di  Risparmio:  «La  provincia  puo'
autorizzare  l'apertura  e  il  trasferimento di sportelli bancari di
aziende  di  credito  a  carattere  locale  provinciale  e regionale,
sentito   il   parere  del  Ministero  del  tesoro.  L'autorizzazione
all'apertura  e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari
delle  altre  aziende  di  credito  e'  data dal Ministero del tesoro
sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il
presidente  e il vice presidente della Cassa di Risparmio, sentito il
parere del Ministero del tesoro».
    A tale articolo viene fatto riferimento anche nello statuto della
Fondazione  della  Cassa  di  Risparmio,  approvato con deliberazione
della  giunta  regionale  dd. 22 maggio 2000, n. 688 e pubblicata nel
B.U.  del 27 giugno 2000. Infatti, a norma dell'art. 42 dello statuto
della  Fondazione  «Il  presidente ed il vicepresidente sono nominati
dall'organo  di  indirizzo,  salvo quanto previsto dall'art. 11 dello
Statuto di Autonomia».
    Risulta,  quindi,  palese  che le questioni riguardanti la nomina
del  presidente e del vicepresidente della Cassa di Risparmio e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sono, in forza dello Statuto
speciale,   di  competenza  specifica  della  Provincia  di  Bolzano,
indipendentemente  dalla qualifica della Fondazione stessa come «ente
creditizio»  (prima della scadenza del periodo transitorio in data 31
dicembre 2005) o come «ente di diritto privato» (dopo la scadenza del
periodo transitorio).
    Orbene,  le  modifiche  apportate  allo  statuto della Fondazione
Cassa  di  Risparmio incidono anche sulla nomina del presidente e del
vicepresidente. Infatti la modifica dello statuto della Fondazione ha
portato  il  numero  dei soci da 100 a 150 (vedi il modificato art. 9
dello   statuto)   incidendo  cosi'  sugli  artt. 34  ss.  (nomina  e
composizione  dell'organo di indirizzo) e 42 (nomina del presidente e
del vice presidente) dello statuto della Fondazione.
    E',  pertanto,  palese  che  spetta alla provincia l'approvazione
delle  modifiche  stesse, in quanto dotata di competenza esclusiva in
materia,  fermo l'obbligo di sentire il Ministro del tesoro (art. 11,
statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
    3) Violazione  dell'art.  10  legge  costituzionale  n. 3  del 18
ottobre 2001.
    Come  detto  sopra  la  Regione Trentino-Alto Adige e le Province
autonome  di  Trento e Bolzano sono titolari di specifiche competenze
in  materia  di  «ordinamento  degli  enti  di credito fondiario e di
credito  agrario,  delle  Casse  di  risparmio  e delle Casse rurali,
nonche' delle aziende di credito a carattere regionale», di «apertura
e  trasferimento  di  sportelli  bancari  di  aziende  di  credito  a
carattere locale provinciale e regionale» e di «nomina del presidente
e  del  vice presidente della Cassa di Risparmio». In tali competenze
e'  ricompresa  anche  la  Fondazione  Cassa di Risparmio di Bolzano.
Infatti,  prima  del  d.lgs.  n. 153/1999  era  fuori discussione che
spettasse  alla regione il potere di ordinamento e di vigilanza sulla
Fondazione stessa (potere delegato alle Province autonome di Trento e
Bolzano con l.r. n. 3/2003).
    Le norme della nuova Costituzione (art. 117) ed in particolare la
legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile»
non  possono  avere l'effetto di eliminare tali specifiche competenze
della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle province autonome, sia
perche'  le  attribuzioni  costituzionali  alle province autonome non
possono  essere  derogate  da  un  atto avente forza di legge (d.lgs.
n. 153/1999),  sia  perche'  l'art. 10, legge costituzionale n. 3 del
2001   dispone  che  le  disposizioni  della  nuova  Costituzione  si
applicano «solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie  rispetto  a  quelle  gia'  attribuite» (vedi le sentenze Corte
cost. nn. 145/2005, 103/2003, 48/2003, 408/2002 e 377/2002).
    4) Violazione del principio di «Leale collaborazione».
    La lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia
e  delle finanze del 25 gennaio 2005 costituisce anche una violazione
del  principio di «leale collaborazione» con la Provincia autonoma di
Bolzano.
    Ne  e'  conferma  anche  il  fatto  che  la provincia e' venuta a
conoscenza  del  provvedimento  di  approvazione  qui  impugnato solo
indirettamente tramite la Fondazione Cassa di Risparmio.
    Lo  Stato, infatti, ha mandato il «provvedimento approvativo» qui
impugnato  solo  alla  Fondazione, superando la Provincia autonoma di
Bolzano e cioe' l'organo che ha competenza costituzionale in materia.
Fatto tanto piu' grave se si tiene conto che la Provincia autonoma di
Bolzano  aveva rivolto una specifica richiesta di parere al Ministero
dell'economia e delle finanze (doc. 6).
    Siamo  di  fronte  cioe'  ad  una grave violazione da parte dello
Stato  del  principio  di  «leale  collaborazione»,  che in ogni caso
dovrebbe  stare alla base del nuovo rapporto costituzionale fra Stato
e regioni.
    Per  dirimere questo conflitto sara' eventualmente necessaria una
sentenza  interpretativa  di  codesta  Corte,  la  quale  -  viste le
competenze   statutarie   della  Provincia  di  Bolzano  -  chiarisca
quantomeno  la  necessita'  di  una  preventiva  intesa  fra  Stato e
provincia autonoma.