Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

    Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi  1-2-3-4-5 e 6-7 e 8 della legge
regionale  della  Calabria  n. 12  del  3 giugno  2005 pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione n. 10 del 7 giugno 2005 in base
alla  deliberazione  22  luglio  2005  del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
    La legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Calabria, recante
«norme  in  materia di nomine e di personale della Regione Calabria»,
discostandosi  profondamente  dalla  disciplina  statale  in materia,
presenta  alcuni  profili  di illegittimita' costituzionale contenuti
nell'art.  1  della  legge,  in  particolare  rispetto ai principi di
ragionevolezza  (art. 3  Cost.)  e  di buon andamento e imparzialita'
della  pubblica  amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione
delle  competenze  statali di cui all'art. 117, comma 2, lettere g) e
l) Cost.
    1.  -  Preliminarmente  si  osserva che e' prevista la «decadenza
automatica»   sia   delle   nomine   regionali  che  degli  incarichi
dirigenziali  al  momento della data di insediamento dei nuovi organi
rappresentativi della regione.
    La  previsione  di  tale  decadenza  automatica,  prescindendo da
qualsiasi   valutazione   tecnica  circa  la  professionalita'  e  le
competenze  delle  persone  precedentemente  nominate e/o incaricate,
contrasta  con  i  principi  di  buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
    Cio',  in  mancanza  di  soluzioni  alternative (contenute invece
nella  legge  statale n. 145/2002), che possono comunque garantire il
rapporto di lavoro del dirigente.
    2.  -  Per  cio' che riguarda specificamente le nomine, l'art. 1,
comma  1  e  correlati  commi  2, 3 e 5, le cui previsioni sono state
mutuate,  per  taluni  aspetti,  dall'art. 6 della legge n. 145/2002,
nella  parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti
della  regione  in  seno  allo Stato ed agli enti pubblici nazionali,
effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorita' o previa
selezione,  i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa
della  regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi
dell'art.   117,   comma   2,  lettera  g)  della  Costituzione,  che
attribuisce   alla   podesta'   legislativa   esclusiva  dello  Stato
«l'ordinamento  e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti  pubblici  nazionali»,  e si pone in contrasto con i principi di
rango  costituzionale,  quali  gli artt. 3 e 97, che individuano come
criteri  fondamentali  quelli  di  ragionevolezza,  buon andamento ed
imparzialita' dell'amministrazione.
    Parimenti  illegittima,  per  violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  e' la previsione che estende la decedenza ex lege alle
nomine  conferite  dal  Presidente  e  dall'ufficio di presidenza del
Consiglio,  dal  Presidente  del  Consiglio nonche' dai dirigenti dei
dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il
principio della spoit system alle sole nomine correlate all'azione di
Governo,  in  quanto conferite dal Governo e dai ministri, nonche' il
comma 4 dell'art. 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente
la  decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura
a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.
    3.  - L'art. 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi
la  decadenza  automatica  di  tutti gli incarichi dirigenziali delle
strutture   amministrative   della  Regione  Calabria  alla  data  di
proclamazione  del  presidente  della giunta, con risoluzione ex lege
dei  relativi  contratti  a  tempo determinato, senza far riferimento
alcuno  agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e
a  quelli  di direttore generale della regione, degli enti pubblici e
delle aziende.
    La  legge  in  esame  estende  la  decadenza automatica a tutti i
livelli  dirigenziali,  compresi quelli che non si caratterizzano per
una  particolare  contiguita'  con gli organi politici e che svolgono
funzioni   sostanzialmente   gestionali  e/o  esecutive.  Per  questo
aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla
legislazione  statale,  che  invece  limita  il principio dello spoil
system   agli   incarichi  apicali  (capi  dipartimento  e  segretari
generali).
    Pertanto,  anche  in  questo  caso  la legge applica una medesima
disciplina  a  situazioni  in  realta'  differenti  (gli incaricai di
uffici  dirigenziali  generali  o superiori e gli incarichi di uffici
dirigenziali  di  base),  sicche' si rileva una violazione, oltre che
dei  principi  di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
    Tali  previsioni,  peraltro,  difformi dalla normativa statale di
cui  all'art.  3,  comma  7,  della legge n. 145/2002, che prevede un
meccanismo  di  maggior  tutela per gli incarichi dei dirigenti delle
strutture  amministrative,  esorbitano dalla competenza regionale, in
quanto  incidono  sulla  disciplina  dei rapporto di lavoro che, come
piu'  volte  affermato  dalla  Corte costituzionale, e' attratta alla
competenza   legislativa   dello  Stato,  nell'ambito  della  materia
dell'«ordinamento  civile»  di  cui all'art. 117, comma 2, lettera l)
della  Costituzione.  Per  le  medesime motivazioni e' illegittima la
previsione  contenuta  nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza
automatica  delle  nomine  effettuate per gli organi di vertice delle
aziende  sanitarie,  ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su
contratti  di  natura privatistica precedentemente stipulati e ancora
efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.