Ricorso della Regione siciliana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 346 del 2 agosto 2005 (All. 1); Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza dei Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalita' generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, prot. n. 954-9l232/2005 del 14 giugno 2005 (All. 2) - trasmessa alla regione, e per essa all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione cui e' pervenuta il 15 giugno 2005, dalla cui data, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre il termine per produrre ricorso - con la quale, in riscontro ad un atto di interpello formulato dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il 14 febbraio 2005, negando la sussistenza di una competenza regionale in materia tributaria, e' stato manifestato un orientamento interpretativo della disposizione recata dall'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - che ha disposto l'assimilazione dei contributi per borse formative all'autoimpiego (di cui all'art. 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) alle borse di studio di cui all'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476 (norma che dispone esenzioni tributarie in favore delle borse di studio ivi contemplate) - in assoluto contrasto con la chiara portata normativa della medesima. Fatto L'art. 2, della l.r. 23 gennaio 1998, n. 3, recante «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», rubricato «Formazione all'autoimpiego», nel testo attualmente vigente in dipendenza delle modifiche ed integrazioni successive, dispone: «1. L 'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalita' di cui all'art. 24, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto. 2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85». A seguito di istanza di interpello in ordine al trattamento fiscale applicabile a tali erogazioni, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con risoluzione 21 novembre 2002, n. 365, aveva correttamente chiarito che, in conformita' alla normativa vigente, le erogazioni in discorso andavano assoggettate a tassazione ex art. 47, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Successivamente, pero', l'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.», rubricato «Formazione all'autoimpiego», ha stabilito che «I contributi corrisposti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476». Con tale disposizione, allo scopo di rendere effettivamente ed interamente fruibile per i lavoratori socialmente utili destinatari di tale misura di fuoriuscita l'importo loro destinato per conseguire una formazione individuale tale da consentire l'efficace avvio di un'attivita' imprenditoriale o autonoma, il legislatore regionale ha voluto introdurre una agevolazione fiscale, equiparando tali «borse per la formazione all'autoimpiego» alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, ed agli assegni di studio universitari che, per l'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476» sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche». Successivamente all'approvazione della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, con istanza presentata il 14 febbraio 2005 formulava una richiesta di interpello all'Agenzia delle entrate, rilevando di non dover piu' operare - in dipendenza della norma regionale di esenzione in discorso - le ritenute fiscali gia' applicate in virtu' dell'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 365/2002. In attesa della risposta dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia regionale per l'impiego chiedeva la consulenza dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana che, con parere n. 81 del 2005, reso con nota n. 5959 del 21 aprile 2005, rilevava non piu' ammissibile ritenere ancora operativo l'indirizzo espresso, nel 2002, dall'Agenzia delle entrate con riferimento ad un diverso quadro normativo, in considerazione che la specifica esenzione disposta dall'art. 76 della l.r. n. 17/2004, per i contributi in questione, rende non applicabile nella fattispecie la previsione di cui all'art. 50 (ex art. 47), primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Stante la previa formulazione dell'interpello fiscale, l'Ufficio legale suggeriva di portare a conoscenza dell'Agenzia delle entrate il parere medesimo. Di conseguenza l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione con nota prot. 2163 del 6 maggio 2005 (all. 3), inviava copia di tale parere all'Agenzia delle entrate. Tuttavia, con la nota che s'impugna, l'Agenzia delle entrate, argomentando in maniera apodittica e surrettizia, che il richiamo all'art. 4, della legge n. 476 del 1974, operato legislatore regionale con la norma dell'art. 76, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, e' effettuato «al solo fine di individuare le borse di studio cui e' riferita l'equiparazione, fermo restando che l'equiparazione stessa esplica i suoi effetti esclusivamente in ambito amministrativo-giuslavoristico» ha affermato che «Nessuna valenza fiscale puo' essere attribuita alla norma regionale in discorso», in quanto se la stessa fosse diretta all'estensione dell'esenzione disposta dalla legge n. 476 del 1984 ai contributi per l'autoformazione «non risulterebbe conforme ai principi cardine dell'ordinamento costituzionale, relativi alla materia tributaria». Ritiene, in fatti, l'Agenzia delle entrate, che il quadro di riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato il sistema tributario e contabile dello Stato nonche' la perequazione delle risorse finanziarie, escluderebbe la competenza della Regione siciliana in materia «dal momento che questa puo' operare, nel rinnovato quadro istituzionale (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,) solo per gli ambiti non riconosciuti di competenza esclusiva» (dello Stato), concludendo che «se la norma prevista dalla legge regionale stabilisse un'esenzione dall'imposizione sui redditi non sarebbe conforme ai principi di unitarieta' e coerenza del sistema di tassazione dei redditi, come delineato dalle richiamate norme costituzionali»; e quindi che anche i contributi per la formazione all'autoimpiego di cui all'art. 76, della l.r. n. 17/2004 sono assoggettati a tassazione con l'applicazione, all'atto dell'erogazione, della ritenuta d'acconto di cui all'art. 24, del d.P.R. n. 600 del 1973. Come risulta manifesto dalla semplice esposizione dei fatti la predetta nota dell'Agenzia delle entrate, e le affermazioni ivi contenute, risultano lesive della potesta' legislativa, e delle correlate attribuzioni, della Regione siciliana in materia finanziaria nonche' del principio costituzionale di leale cooperazione, e vengono censurate per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e delle relative Norme di attuazione in materia finanziaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Non puo' esser posta in dubbio la certa spettanza alla regione di una puntuale potesta' legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36, dello Statuto e che espressamente viene richiamata dall'art. 6, del d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074. Conseguentemente, codesta ecc.ma Corte numerosissime volte ha affermato l'avvenuto riconoscimento alla Regione siciliana di «una potesta' legislativa concorrente o sussidiaria in materia tributaria» (cfr. per tutte, sentenza n. 186 del 1999). Puntualmente poi codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 111 del 1999), ha avuto modo di asserire che l'ordinamento finanziario della Regione siciliana e' stato costruito attribuendo alla stessa una potesta' legislativa anche in ordine alla disciplina degli stessi tributi erariali, ancorche' esercitabile, per cio' che concerne detti tributi erariali, «nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo». Neppure dubbi possono sussistere sulla possibilita', per la Regione siciliana, di disporre normativamente esenzioni da tributi erariali. Codesta ecc.ma Corte, ha gia' esaminato e risolto la questione con la risalente, ma attuale, sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, con la quale, dopo aver riconosciuto che la regione ha potesta' legislativa in materia tributaria, ha rilevato che la potesta' medesima non e' circoscritta ai tributi locali, ma puo' estendersi anche a quelli erariali non espressamente eccettuati dall'art. 36, dello Statuto regionale (imposte di produzione e entrate dei tabacchi e del lotto); e, quindi, con successive sentenze, tra cui la n. 58/1957 e la n. 25 del 27 febbraio 1958, riprendendo anche l'orientamento dell'Alta corte, ha riconosciuto la potesta' della regione anche di disporre esenzioni da tributi erariali. Codesta Corte, con tali sentenze, ha tracciato dei limiti a tale potesta' normativa, evidenziando che la legislazione dev'esser coordinata con quella statale, per evitare turbamento del sistema dei rapporti tributari e deve uniformarsi ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. In particolare ha precisato che «per le esenzioni tributarie questi principi sono quelli vigenti nella sfera delle esenzioni riguardanti i singoli tributi, che, per il necessario coordinamento tra la finanza regionale e quella statale, affinche' una norma regionale che disponga una esenzione tributaria possa essere costituzionalmente legittima, occorre che esistano nella legislazione statale casi di esenzione da un determinato tributo per se' considerato; che le disposizioni che li prevedono trovino rispondenza in un tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato nel senso che quest'ultima contenga elementi cui possa riferirsi la norma emanata dalla regione; che, infine, la esenzione debba rispondere ad un interesse regionale» (sent. n. 25/1958). La strutturazione della norma regionale dell'art. 76 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, che, per introdurre l'esenzione in questione, equipara le borse per la «formazione all'autoimpiego» alle borse di studio dall'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476, rende evidente la sussistenza dei primi due requisiti individuati da codesta Corte per la legittimita' costituzionale della norma regionale, dal momento che questa fa riferimento direttamente ad un'esenzione disposta dallo Stato per la tipologia di tributo (imposte sui redditi) e per la tipologia di esenzione (relative ad erogazioni dirette all'accrescimento del bagaglio culturale e professionale). Evidente, poi, e' l'interesse regionale a tale esenzione, diretto a non gravare i soggetti destinatari di tali misure tendenti alla fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili di una riduzione dell'importo destinato all'autoformazione, e quindi diretto a non vanificare l'intervento di fuoriuscita stesso, laddove, di contro, il bacino dei lavoratori socialmente utili, in Sicilia, e' piu' rilevante che nel resto dello Stato, anche per l'endemico tasso di disoccupazione dell'Isola, e la fuoriuscita stessa e' interesse precipuo della regione, anche per sgravare, per il futuro, il bilancio della regione, dagli oneri derivanti dai contributi e finanziamenti variamente destinati ai lavori socialmente utili ed ai lavoratori in essi utilizzati. Per completezza, va infine rilevato che alla norma dell'art. 76, della l.r. n. 17/2004, non puo' darsi interpretazione diversa da quella sin qui evidenziata, e ancor meno quella surrettiziamente ritenuta dall'Agenzia delle entrate (equiparare solo in ambito amministrativo-giuslavoristico gli aiuti in parola alle borse di studio) per denegare alla norma qualunque valenza fiscale. A parte la considerazione che l'interpretazione ipotizzata dall'Agenzia delle entrate risulterebbe improduttiva di effetti giuridici, si osserva che il legislatore regionale, ove avesse voluto dare alla norma in questione esclusivamente tale ipotetica o altra analoga valenza, avrebbe richiamato non gia' l'art. 4, della legge n. 476/1988 (le cui disposizioni sono esclusivamente rivolte a creare un esenzione fiscale delle borse di studio e degli assegni di studio ivi indicati) ma avrebbe direttamente fatto rinvio alla legge 30 novembre 1989, n. 398, alla legge 3 luglio 1998, n. 210 e al d.m. 30 aprile 1999, n. 224, oggi disciplinanti le borse di studio universitarie e quelle per dottorati di ricerca gia' disciplinate dall'art. 75, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, richiamato dall'art. 4 della legge n. 476/1988. Va rilevato infine che per disconoscere la potesta' legislativa in materia tributaria della Regione siciliana, l'Agenzia delle entrate fa inopinatamente riferimento al quadro istituzionale determinato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ritenendo che l'attribuzione del sistema tributario, in via generale, alla competenza esclusiva dello Stato non consenta alla Regione siciliana l'esercizio di competenze nella materia. Con cio' disconoscendo, oltre che l'art. 36, dello Statuto regionale e le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, anche l'art. 10, della legge costituzionale n. 3/200l, che fa salve le forme di autonomia piu' ampie attribuite alle regioni ad autonomia differenziata. Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione. Risulta, inoltre, certamente leso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra gli Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi, nella specie, tra Stato e regione, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere. E tale lesione risulta ancora piu' grave considerato che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, piu' di un mese prima della spedizione della nota che s'impugna (14 giugno 2005) il 6 maggio 2005 ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima copia del citato parere dell'Ufficio regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, piu' di un mese prima della spedizione della nota che s'impugna (14 giugno 2005) il 6 maggio 2005 ha inviato all'Agenzia delle entrate medesima copia del citato parere dell'Ufficio legale della regione.