L'Assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 4 agosto 2005,
ha approvato il disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28, dello Statuto speciale, l'8 agosto 2005.
    Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo
assolve   un   ruolo   primario   nell'economia  dell'isola,  intende
programmare  e  porre  in  essere  una  serie  di interventi mirati a
sostenerlo  ed  incrementarlo,  armonizzando al contempo la normativa
regionale  con  i  principi  contenuti  nella  legge  quadro  statale
n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario.
    Nel   corso  del  dibattito  parlamentare  sono  stati  approvati
emendamenti   modificativi   del  testo  elaborato  dalle  competenti
commissioni  legislative  permanenti,  taluni dei quali danno adito a
censure di costituzionalita'.
    L'art. 4,  commi  5 e 6, e l'art. 5, primo comma, si ritengono in
contrasto  con  gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione
per le ragioni che di seguito si espongono.
    Il  legislatore,  nell'ambito  del  riordino  degli  enti e delle
strutture  preposte  allo  sviluppo  del  turismo e del riparto delle
competenze  fra  i diversi livelli di governo nel settore, dispone la
soppressione  e  la  conseguente  messa in liquidazione delle aziende
autonome  di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali
per  l'incremento  turistico  e  la contestuale creazione dei servizi
turistici  regionali  (uffici  periferici  del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici.
    Nello   specifico,   secondo   la  previsione  del  quarto  comma
dell'art. 4, in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e
turismo  dovranno  essere  istituiti,  almeno  uno  per  provincia, i
sopracitati  «servizi»  regionali  e fara' carico al patrimonio della
regione   il  saldo  positivo  o  negativo  del  bilancio  finale  di
liquidazione delle aziende stesse (secondo comma).
    Per  il personale di ruolo, al quinto comma, si e' previsto «tout
court»  l'inquadramento nell'organico dell'amministrazione regionale,
con   il   mantenimento   della   posizione  giuridica,  economica  e
previdenziale  posseduta  e  l'assegnazione agli istituendi distretti
turistici territoriali.
    Agli  interessati e' consentito, a domanda e previa concertazione
sindacale  in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso
gli uffici o regionali o comunali o provinciali.
    E' di palmare evidenza che il disposto inquadramento nella pianta
organica   dell'amministrazione   regionale   (peraltro  notoriamente
pletorica)  di  personale  che  in  futuro sara' assegnato ad uffici,
istituiti   su  iniziativa  pubblica  e  privata  e  di  cui  non  e'
prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unita' lavorative, si pone in
contrasto   con   il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  sancito  dall'art. 97, della Costituzione. Principio
questo   leso,   vieppiu',  laddove  si  rimetta  alla  volonta'  del
dipendente  la  scelta  dell'amministrazione presso la quale prestare
servizio,  indipendentemente  dall'esistenza  e  preventiva  verifica
delle  necessita'  degli uffici, anche riguardo alla professionalita'
ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti.
    La  norma,  inoltre,  non  contiene la determinazione della spesa
derivantene ne' la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi
fronte,   ponendosi   in   contrasto  con  l'art. 81,  quarto  comma,
Costituzione.
    Analoghe  considerazioni  vanno  svolte per il personale precario
destinatario  della  norma  di  cui  al  sesto  comma, titolare di un
contratto  di  lavoro  a tempo determinato con le sopprimende aziende
autonome,  chiamato  ope  legis  a  continuare  a prestare la propria
attivita'    lavorativa    «prioritariamente»    presso   i   servizi
dell'Assessorato  regionale  del  turismo indipendentemente, anche in
questo  caso,  dalla  preventiva  verifica  della  sussistenza  della
vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio.
    Al  pari  delle  precedenti  disposizioni,  anche  il primo comma
dell'art. 5,   pare   privilegiare   il   mantenimento   dei  livelli
occupazionali  e  tutelare  le  aspirazioni dei dipendenti, a scapito
della funzionalita' degli uffici pubblici.
    La  norma,  infatti,  dispone  che al personale delle sopprimende
aziende  autonome  provinciali  per  l'incremento  turistico,  la cui
attivita'  e  beni  sono  trasferite  alle  province  regionali,  sia
applicata   la  normativa  relativa  dipendenti  dell'amministrazione
regionale  e  che  lo  stesso,  a  domanda, possa scegliere di essere
trasferito  presso  gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei
servizi  turistici,  che  sarebbero  costretti  ad  assumere un onere
finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo.
    Le  disposizioni  di  cui  agli  artt. 4, quinto comma e 5, primo
comma,  appaiono  lesive  degli  artt. 3 e 97, della Costituzione, in
quanto  prevedono  l'applicazione  della  normativa e del trattamento
economico  relativi  ai  dipendenti  regionali  anche  per coloro che
prestano  servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali
e  che  svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i
dipendenti  di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico
e giuridico.
    In  contrasto  con  l'art. 97, della Costituzione, anche sotto il
profilo dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, si pone il
capoverso  del  terzo  comma,  dell'art. 4,  ove  si  dispone  che  i
direttori  delle  aziende  autonome  di  soggiorno  e  turismo  siano
nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa.
    L'avere  gestito,  infatti,  l'amministrazione dell'ente, pone il
commissario  liquidatore  in una posizione di potenziale conflitto di
interessi,   non   assicurando   l'indispensabile   terzieta'   nella
valutazione  delle  attivita'  e  passivita'  che  prima lo stesso ha
contribuito   a  realizzare  con  la  propria  attivita'  a  servizio
dell'azienda posta in liquidazione.
    L'art. 14,   terzo   comma   che   si   trascrive:  «Con  decreto
dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  ed i
trasporti,  da  emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della
presente  legge,  sono riconosciute e regolate le attivita' di quelle
imprese  e  professioni  non  altrimenti disciplinate dalla normativa
vigente» si pone in contrasto con la disposizione dell'art. l2, dello
Statuto  speciale,  in quanto attribuisce all'Assessore regionale per
il  turismo una potesta' regolamentare che puo' essere esercitata dal
Governo  e  solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro
nella  materia  di  imprese  e  professioni  turistiche, per espresso
riconoscimento del legislatore, non sono esistenti.
    La  norma,  nel  modo  in  cui  e'  formulata, appare altresi' in
contrasto  con  l'art. 117  della  Costituzione  nella  parte  in cui
afferma  che  l'Assessore  regionale puo' interferire nel campo delle
professioni  qualora  queste  non  siano disciplinate dalla normativa
vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento
infatti  la  particolare  materia  verte nel campo della legislazione
concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione).
    L'art. 19,  che  di  seguito  si  riporta, appare censurabile per
violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione.
    «Art.  19. Interpretazione autentica del comma dell'art. 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
    Le  modifiche  della  natura  dei  contratti  di  cui al comma 4,
dell'art.  25,  della  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno
intese  nel  rispetto  della  qualifica  posseduta ovvero, in caso di
assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre  1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni nonche'
di assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388  con  inquadramenti in profili appartenenti alla fascia
"B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.»
    La    disposizione,   sebbene   sia   definita   «interpretazione
autentica»,  introduce nella realta' una nuova norma che appare molto
opinabile.
    La  norma  teste'  approvata,  infatti, a fronte dei programmi di
fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni
locali  ed  autorizzati dall'Assessorato regionale al lavoro, prevede
che  i  contratti  di  lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a
tempo  indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi
del  contributo  regionale  per  le assunzioni ai sensi dell'art. 78,
comma  6,  legge  n. 388/2000  e  dell'art. 12,  comma 4, del decreto
legislativo   n. 488/1997,   comportino  l'inquadramento  in  profili
appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli
enti locali.
    La  norma,  di  indubbia  tutela delle aspettative dei lavoratori
interessati,  non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni
delle  amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere
alle  assunzioni  secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante
organiche,  comportando  altresi'  un incremento di oneri retributivi
per  i quali il legislatore non indica ne' l'ammontare ne' le risorse
con cui farvi fronte.