L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 agosto 2005, ha approvato il disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, dello Statuto speciale, l'8 agosto 2005. Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo assolve un ruolo primario nell'economia dell'isola, intende programmare e porre in essere una serie di interventi mirati a sostenerlo ed incrementarlo, armonizzando al contempo la normativa regionale con i principi contenuti nella legge quadro statale n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario. Nel corso del dibattito parlamentare sono stati approvati emendamenti modificativi del testo elaborato dalle competenti commissioni legislative permanenti, taluni dei quali danno adito a censure di costituzionalita'. L'art. 4, commi 5 e 6, e l'art. 5, primo comma, si ritengono in contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono. Il legislatore, nell'ambito del riordino degli enti e delle strutture preposte allo sviluppo del turismo e del riparto delle competenze fra i diversi livelli di governo nel settore, dispone la soppressione e la conseguente messa in liquidazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e la contestuale creazione dei servizi turistici regionali (uffici periferici del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici. Nello specifico, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 4, in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo dovranno essere istituiti, almeno uno per provincia, i sopracitati «servizi» regionali e fara' carico al patrimonio della regione il saldo positivo o negativo del bilancio finale di liquidazione delle aziende stesse (secondo comma). Per il personale di ruolo, al quinto comma, si e' previsto «tout court» l'inquadramento nell'organico dell'amministrazione regionale, con il mantenimento della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta e l'assegnazione agli istituendi distretti turistici territoriali. Agli interessati e' consentito, a domanda e previa concertazione sindacale in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso gli uffici o regionali o comunali o provinciali. E' di palmare evidenza che il disposto inquadramento nella pianta organica dell'amministrazione regionale (peraltro notoriamente pletorica) di personale che in futuro sara' assegnato ad uffici, istituiti su iniziativa pubblica e privata e di cui non e' prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unita' lavorative, si pone in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97, della Costituzione. Principio questo leso, vieppiu', laddove si rimetta alla volonta' del dipendente la scelta dell'amministrazione presso la quale prestare servizio, indipendentemente dall'esistenza e preventiva verifica delle necessita' degli uffici, anche riguardo alla professionalita' ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti. La norma, inoltre, non contiene la determinazione della spesa derivantene ne' la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Costituzione. Analoghe considerazioni vanno svolte per il personale precario destinatario della norma di cui al sesto comma, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con le sopprimende aziende autonome, chiamato ope legis a continuare a prestare la propria attivita' lavorativa «prioritariamente» presso i servizi dell'Assessorato regionale del turismo indipendentemente, anche in questo caso, dalla preventiva verifica della sussistenza della vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio. Al pari delle precedenti disposizioni, anche il primo comma dell'art. 5, pare privilegiare il mantenimento dei livelli occupazionali e tutelare le aspirazioni dei dipendenti, a scapito della funzionalita' degli uffici pubblici. La norma, infatti, dispone che al personale delle sopprimende aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, la cui attivita' e beni sono trasferite alle province regionali, sia applicata la normativa relativa dipendenti dell'amministrazione regionale e che lo stesso, a domanda, possa scegliere di essere trasferito presso gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei servizi turistici, che sarebbero costretti ad assumere un onere finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo. Le disposizioni di cui agli artt. 4, quinto comma e 5, primo comma, appaiono lesive degli artt. 3 e 97, della Costituzione, in quanto prevedono l'applicazione della normativa e del trattamento economico relativi ai dipendenti regionali anche per coloro che prestano servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali e che svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i dipendenti di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico e giuridico. In contrasto con l'art. 97, della Costituzione, anche sotto il profilo dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, si pone il capoverso del terzo comma, dell'art. 4, ove si dispone che i direttori delle aziende autonome di soggiorno e turismo siano nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa. L'avere gestito, infatti, l'amministrazione dell'ente, pone il commissario liquidatore in una posizione di potenziale conflitto di interessi, non assicurando l'indispensabile terzieta' nella valutazione delle attivita' e passivita' che prima lo stesso ha contribuito a realizzare con la propria attivita' a servizio dell'azienda posta in liquidazione. L'art. 14, terzo comma che si trascrive: «Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono riconosciute e regolate le attivita' di quelle imprese e professioni non altrimenti disciplinate dalla normativa vigente» si pone in contrasto con la disposizione dell'art. l2, dello Statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale per il turismo una potesta' regolamentare che puo' essere esercitata dal Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro nella materia di imprese e professioni turistiche, per espresso riconoscimento del legislatore, non sono esistenti. La norma, nel modo in cui e' formulata, appare altresi' in contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui afferma che l'Assessore regionale puo' interferire nel campo delle professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione). L'art. 19, che di seguito si riporta, appare censurabile per violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione. «Art. 19. Interpretazione autentica del comma dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4, dell'art. 25, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni nonche' di assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.» La disposizione, sebbene sia definita «interpretazione autentica», introduce nella realta' una nuova norma che appare molto opinabile. La norma teste' approvata, infatti, a fronte dei programmi di fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni locali ed autorizzati dall'Assessorato regionale al lavoro, prevede che i contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a tempo indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi del contributo regionale per le assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, legge n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 488/1997, comportino l'inquadramento in profili appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli enti locali. La norma, di indubbia tutela delle aspettative dei lavoratori interessati, non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni delle amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere alle assunzioni secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante organiche, comportando altresi' un incremento di oneri retributivi per i quali il legislatore non indica ne' l'ammontare ne' le risorse con cui farvi fronte.