IL GIUDICE

    Sciogliendo la riserva che precede;
    Rilevato  che  Ali  Osman  Mohamed, cittadino somalo presente sul
territorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal
1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attivita' di lavoro
subordinato   (ved.  libretto  di  lavoro  ed  estratto  contributivo
prodotto)  anche  dopo  aver  ottenuto  il  riconoscimento  della sua
riduzione  della  sua capacita' lavorativa al 67% (ved. provvedimento
Commissione  sanitaria  del  16 marzo  1999),  e'  stato riconosciuto
invalido  civile  al  100%  al  fine  del  trattamento  economico  di
inabilita' ex art. 12, legge n. 118/1971 in data 10 luglio 2000;
        che  il  citato  cittadino  straniero,  pur avendo diritto al
suddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistenti
ragioni  di  salute,  non  ha  potuto ottenerlo a causa della mancata
presentazione  della  carta  di  soggiorno,  considerata  dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessione
delle  provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80,
comma 19);
        che egli non puo' ottenere la carta di soggiorno in quanto la
stessa, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla
legge  n. 189/2002,  viene  attribuita  allo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso  di  soggiorno  per un motivo che consente un numero
indeterminato  di  rinnovi,  il  quale  dimostri  di avere un reddito
sufficiente  per  il  sostentamento  proprio  e  del  proprio  nucleo
familiare;
        che proprio a causa della sua inabilita' egli non e' in grado
di  produrre  adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stesso
per sopperire a tale carenza;
        che l'I.N.P.S. ha ritenuto indispensabile per la liquidazione
della   prestazione  la  carta  di  soggiorno  anche  per  chi  aveva
presentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedente
la modifica legislativa;
        che  detta  interpretazione  dell'istituto  erogatore  appare
condivisibile  in  ragione della natura del rapporto di durata che si
instaura per effetto della concessione del beneficio;
        che  il  ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di
legge  per  fruire  della  pensione  di  inabilita' ne e' escluso non
avendo  la  carta  di  soggiorno  ne' la possibilita' di procurarsela
perche'   privo   di  redditi  ed  ormai  anche  della  capacita'  di
conseguirli in ragione della stessa invalidita';
        che   parte   ricorrente   ha   sollevato   la  questione  di
legittimita' di tale normativa sotto vari profili;
        che  la  questione  appare rilevante in giudizio in quanto la
eventuale  pronuncia  di incostituzionalita' della norma che pone per
lo  straniero,  quale  condizione per i benefici ex legge n. 118/1971
anche  il  possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso
di  un  reddito  sufficiente  comporterebbe  per Ali Osman Mohamed la
concessione della prestazione richiesta;
        che    la   questione   di   costituzionalita'   non   appare
manifestamente  infondata  in  quanto  i  benefici economici previsti
dalla  legge  n. 118/1971  si inquadrano nell'ambito della assistenza
sociale,  specificatamente  prevista  e  sancita, quale obbligo dello
Stato  e  diritto  dei lavoratori e comunque delle persone ex art. 38
della  Costituzione  per  assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di
reddito  e  menomati nella propria integrita' psicofisica anche sotto
forma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale;
        che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo in
base  alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali della
persona  e  come  tale e' inviolabile e non attenuabile nei confronti
degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
        che  la  normativa  censurata appare violare gli articoli 2 e
38,  primo  e  secondo  comma  della  Costituzione,  specificatamente
riferito  quest'ultimo  ai  lavoratori,  a  prescindere,  quindi  dal
requisito di nazionalita' o cittadinanza;
        che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, sia
con  il  principio di solidarieta' sociale di cui allo stesso art. 2,
Cost.  sia  con  il  precetto di parita' e non discriminazione di cui
all'art. 3,   1° comma   Cost.   laddove,  con  la  condizione  della
titolarita'  della  carta  di  soggiorno  e  del  connesso  requisito
reddituale  richiesto  agli  stranieri  invalidi, pur gia' lavoratori
regolari   e  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  li  discrimina
introducendo  per  essi  un  trattamento  deteriore per usufruire dei
benefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche
solidaristiche  e  con la specifica ratio di sostentamento dei citati
benefici;
        che  la  eliminazione  di  provvidenze  a  stranieri divenuti
inabili,  senza  apparenti  ragioni  di  protezioni di beni di pari o
superiore  livello,  appare  in  contrasto  con il precetto di tutela
della  salute  sancito  dall'art. 32  Cost. come diritto fondamentale
dell'Individuo e interesse della collettivita';
        che  e' stato altresi' violato l'art. 10, l'art. 35, 3° comma
e  l'art.  117,  1° comma  Cost.  nella  misura in cui la Repubblica,
favorendo  accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione
del  lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle norme
di  diritto  internazionale  generalmente  riconosciute,  si adegua e
conferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di
giustizia  sociale  ed  il riconoscimento dei diritti dell'uomo quale
l'OIL in relazione alla sicurezza sociale;
        che  l'art. 6,  della  Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. con
legge  n. 1305/1952)  vuole  che  venga  assicurato  all'immigrato un
trattamento  non  meno  favorevole di quello applicato dagli Stati ai
propri  cittadini,  e  l'art. 10  della  convenzione  OIL n. 143/1975
(ratificato  con  legge  n. 158/1981)  garantisce,  per  i lavoratori
migranti,  parita'  di opportunita' e di trattamento anche in materia
di sicurezza sociale;
        che,   per   i   motivi   sopra   esposti,  la  questione  di
costituzionalita'  della normativa di cui al combinato disposto degli
articoli   80,  comma 19,  legge  n. 388/2000  e  9,  comma 1,  legge
n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117
primo  comma della Costituzione (comb. con le citate convenzioni OIL)
e' rilevante e non manifestamente infondata;
        che,   infine,  la  normativa  richiamata  contrasta  con  il
principio  di  razionalita'  espresso  dall'art. 3  della Cost. nella
misura  in  cui,  anziche' limitarsi a regolare per il futuro in modo
difforme   e   piu'   restrittivo   per   gli  stranieri  la  materia
dell'assistenza   sociale,   introduce   norme   che  determinano  la
eliminazione,  senza  alcuna gradualita' e disciplina transitoria, di
benefici  assistenziali  di  durata  con valenza alimentare e vitale,
gia'  maturati  in  base  a  diversi  criteri normativi anteriormente
vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.