IL GIUDICE Sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che Ali Osman Mohamed, cittadino somalo presente sul territorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attivita' di lavoro subordinato (ved. libretto di lavoro ed estratto contributivo prodotto) anche dopo aver ottenuto il riconoscimento della sua riduzione della sua capacita' lavorativa al 67% (ved. provvedimento Commissione sanitaria del 16 marzo 1999), e' stato riconosciuto invalido civile al 100% al fine del trattamento economico di inabilita' ex art. 12, legge n. 118/1971 in data 10 luglio 2000; che il citato cittadino straniero, pur avendo diritto al suddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistenti ragioni di salute, non ha potuto ottenerlo a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80, comma 19); che egli non puo' ottenere la carta di soggiorno in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare; che proprio a causa della sua inabilita' egli non e' in grado di produrre adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stesso per sopperire a tale carenza; che l'I.N.P.S. ha ritenuto indispensabile per la liquidazione della prestazione la carta di soggiorno anche per chi aveva presentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedente la modifica legislativa; che detta interpretazione dell'istituto erogatore appare condivisibile in ragione della natura del rapporto di durata che si instaura per effetto della concessione del beneficio; che il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di legge per fruire della pensione di inabilita' ne e' escluso non avendo la carta di soggiorno ne' la possibilita' di procurarsela perche' privo di redditi ed ormai anche della capacita' di conseguirli in ragione della stessa invalidita'; che parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' di tale normativa sotto vari profili; che la questione appare rilevante in giudizio in quanto la eventuale pronuncia di incostituzionalita' della norma che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge n. 118/1971 anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso di un reddito sufficiente comporterebbe per Ali Osman Mohamed la concessione della prestazione richiesta; che la questione di costituzionalita' non appare manifestamente infondata in quanto i benefici economici previsti dalla legge n. 118/1971 si inquadrano nell'ambito della assistenza sociale, specificatamente prevista e sancita, quale obbligo dello Stato e diritto dei lavoratori e comunque delle persone ex art. 38 della Costituzione per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrita' psicofisica anche sotto forma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale; che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo in base alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali della persona e come tale e' inviolabile e non attenuabile nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; che la normativa censurata appare violare gli articoli 2 e 38, primo e secondo comma della Costituzione, specificatamente riferito quest'ultimo ai lavoratori, a prescindere, quindi dal requisito di nazionalita' o cittadinanza; che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, sia con il principio di solidarieta' sociale di cui allo stesso art. 2, Cost. sia con il precetto di parita' e non discriminazione di cui all'art. 3, 1° comma Cost. laddove, con la condizione della titolarita' della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesto agli stranieri invalidi, pur gia' lavoratori regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina introducendo per essi un trattamento deteriore per usufruire dei benefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei citati benefici; che la eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti inabili, senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari o superiore livello, appare in contrasto con il precetto di tutela della salute sancito dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'Individuo e interesse della collettivita'; che e' stato altresi' violato l'art. 10, l'art. 35, 3° comma e l'art. 117, 1° comma Cost. nella misura in cui la Repubblica, favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua e conferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale ed il riconoscimento dei diritti dell'uomo quale l'OIL in relazione alla sicurezza sociale; che l'art. 6, della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. con legge n. 1305/1952) vuole che venga assicurato all'immigrato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, e l'art. 10 della convenzione OIL n. 143/1975 (ratificato con legge n. 158/1981) garantisce, per i lavoratori migranti, parita' di opportunita' e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale; che, per i motivi sopra esposti, la questione di costituzionalita' della normativa di cui al combinato disposto degli articoli 80, comma 19, legge n. 388/2000 e 9, comma 1, legge n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117 primo comma della Costituzione (comb. con le citate convenzioni OIL) e' rilevante e non manifestamente infondata; che, infine, la normativa richiamata contrasta con il principio di razionalita' espresso dall'art. 3 della Cost. nella misura in cui, anziche' limitarsi a regolare per il futuro in modo difforme e piu' restrittivo per gli stranieri la materia dell'assistenza sociale, introduce norme che determinano la eliminazione, senza alcuna gradualita' e disciplina transitoria, di benefici assistenziali di durata con valenza alimentare e vitale, gia' maturati in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.