LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/2002 R.G.R., al
quale sono stati riuniti i ricorsi contraddistinti con i nn. 91-92-93
e 94/2002, proposto dalla «Grandinetti S.n.c. di Grandinetti Enrico &
C.»  contro  il Comune di Ancona, in relazione all'I.C.I., annualita'
1995-1996-1997-1998 e 1999.

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    La  societa'  Grandinetti  S.n.c.  di Grandinetti Enrico & C. con
sede  in  Potenza  Picena  (MC),  fraz.  Porto, nella persona del suo
legale  rappresentante  sig.ra  Letizia  Grandinetti  rappresentata e
difesa,   nella  presente  vertenza,  dal  dott.  Pettinari  Alberto,
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Macerata, per procura
in  calce  all'atto introduttivo del giudizio, premetteva che in data
1°  giugno 1994 la societa' aveva acquistato un fabbricato censito al
Catasto  dei  fabbricati  e contraddistinta al Foglio 96 - Particella
165  - Sub 6 (zona censuaria 3) - Categoria Catastale D/8, non ancora
accatastato  a  cui  successivamente  e' stata attribuita una rendita
catastale  di  L. 5.780.000  (variazione  n. 230 del 17 marzo 1994 in
atti  del  25  giugno 1999), che era stata regolarmente presentata la
dichiarazione  I.C.I.  al  Comune  di Ancona e che l'Imposta Comunale
sugli  immobili  e'  stata  versata in base alla rendita presunta per
l'ammontare  di  L. 2.084.000 sulla base delle disposizioni di cui al
d.  lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ma il Comune di Ancona con l'Avviso
di  liquidazione prot. n. 9195/89999 del 16 novembre 2001, notificato
il  12  gennaio  2001,  assumendo  il  parziale  pagamento  di quanto
effettivamente   dovuto,   determinava   una   maggiore   imposta  di
L. 1.403.000,  oltre  ad  interessi  e sanzioni per un totale di Euro
2.735.000  pari  ad  euro  1.412,51, che veniva contestato, pero', da
detta societa'.
    Conseguentemente,  attesa  l'intervenuta emissione del richiamato
atto  impositivo  la nominata societa' contribuente proponeva ricorso
alla  Commissione tributaria provinciale di Ancona e notificava copia
dell'atto  introduttivo  del  giudizio allo stesso ente territoriale,
appena  sopra  individuato,  in  data  16  gennaio  2002,  attesa  la
documentazione prodotta in atti.
    La predetta societa', come rappresentata e difesa, provvedeva poi
a  depositare  la  copia  di detto ricorso presso la segreteria della
Commissione  tributaria provinciale di Ancona in data 16 gennaio 2002
(rif.  n. 94/02 del 16 gennaio 2002) come da documentazione agli atti
di  causa.  Tutto  cio'  avveniva  nel  termine  di  legge  assegnato
dall'art. 22,  del  d.lgs.  n. 546/1992,  dando  luogo,  cosi',  alla
regolare costituzione della parte ricorrente. Con il proposto gravame
la  societa'  contribuente,  contestava integralmente la richiesta di
pagamento, come operata, assumendo l'illegittimita' dello stesso atto
impositivo.
    In   particolare,  con  il  primo  motivo  del  ricorso  eccepiva
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5,  comma  3,  d.lgs.  30
dicembre  1992, n. 504 (che richiama il comma 3, dell'art. 7, d.l. 11
luglio  1992,  n. 233  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8
agosto  1992,  n. 359),  per  violazione  degli artt. 3, 4 e 53 della
Costituzione.
    Tale  comma  recita:  «Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese
e  distintamente  contabilizzati,  fino all'anno nel quale i medesimi
sono  iscritti  in  catasto  con  attribuzione  di rendita, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del
d.l.  11  luglio  1992,  n. 333  convertito, con modificazioni, dalla
legge  8 giugno 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per
l'anno 1993: 1,02 ...........».
    Analizzando  la  disposizione del decreto legislativo, come sopra
riportato,  la  societa' ricorrente lamentava che tale norma comporta
una  tassazione definitiva ai fini I.C.I. sulla base delle risultanze
delle  scritture  contabili e/o dei valori di acquisto dei fabbricati
esclusivamente  per  i  fabbricati di categoria D, non accatastati ed
interamente   posseduti   da   imprese,   determinando  sperequazioni
relativamente al quantum di I.C.I. effettivamente dovuta e versata.
    Sperequazione poiche' discrimina:
        a)  i  fabbricati  di  cui  alla  categoria D, interamente di
proprieta' ad imprese, a seconda che siano accatastati o meno;
        b)   i  fabbricati  di  cui  alla  categoria  D,  non  ancora
accatastati,  a seconda che siano interamente o meno in proprieta' ad
imprese;
        c)   i  fabbricati  di  cui  alla  categoria  D,  non  ancora
accatastati, a seconda che siano interamente in proprieta' ad imprese
o interamente in proprieta' ad altri soggetti;
        d)  la  sperequazione  permane fino a che i competenti uffici
tecnici non provvedono all'accatastamento.
    Alla luce delle su esposte considerazioni la societa' Grandinetti
S.n.c.  sollevava,  percio', questione di legittimita' costituzionale
del  d.lgs.  n. 504/1992  per  violazione degli artt. 3, 4 e 53 della
Costituzione.
    Con   il   secondo   motivo   la   societa'  ricorrente  eccepiva
l'illegittimita'   dell'avviso  di  liquidazione  ed  irrogazione  di
sanzioni in quanto emesso nel rispetto delle norme di cui all'art. 5,
comma  4, e art. 11, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1992 (che
richiama  il  citato  comma 4) che devono essere ritenute illegittime
perche' violano i principi costituzionali indicati negli artt. 3, 4 e
53 della Costituzione.
    Il  comma  4,  dell'art. 5,  recita: «Per i fabbricati diversi da
quelli indicati nel comma 3, non iscritti a catasto .............. il
valore  e'  determinato  con  riferimento alla rendita dei fabbricati
similari gia' iscritti».
    Il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, dispone che: «.........
se   la   dichiarazione  e'  relativa  ai  fabbricati  nel  comma  4,
dell'art. 5,  il  comune trasmette copia all'ufficio tecnico erariale
competente, il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della
rendita,  dandone comunicazione al contribuente e al comune, entro il
31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in cui e' avvenuta la
comunicazione,   il   comune   provvede,  sulla  base  della  rendita
attribuita,  alla  liquidazione  della  maggiore imposta dovuta senza
applicazioni di sanzioni ...........».
    Lamenta  la  societa'  ricorrente  che,  in linea di massima, per
tutti  i  fabbricati  non  accatastati si procede alla determinazione
dell'l.C.l.  in  base, alla rendita presunta al fine di rispettare il
principio  generale  di  tassazione  previsto  dall'art. 5,  comma 2,
d.lgs.   n. 504/1992.   Il   mancato   richiamo   ai  fabbricati  non
accatastati,  di  cui  alla  categoria  D,  interamente  posseduti da
imprese fa si che':
        si  ha in capo a queste imprese una tassazione definitiva per
il  periodo  di  non  accatastamento/non  attribuzione  della rendita
catastale,  calcolata  sulla  base  delle risultanze contabili e/o di
acquisto;
        che   tali   norme   comportano  (illegittime)  sperequazioni
relativamente al quantum dell'I.C.I. effettivamente dovuta e versata.
    Conseguentemente,  attese  le  su  esposte  ragioni, provvedeva a
rassegnare le relative conclusioni.
    La  difesa  della societa' ricorrente chiedeva che la Commissione
tributaria  provinciale  di Ancona, in via principale, anche ai sensi
di  quanto  previsto  dagli  artt. 134  e  segg.  della Costituzione,
volesse   sollevare   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
relativamente  ai  commi  3  e  4,  dell'art. 5 e del comma 1, ultimo
periodo,  art. 11, d.lgs. n. 504/1992 alla luce dei principi indicati
negli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione e nel contempo di dichiarare
illegittimo l'avviso di liquidazione ed in subordine l'annullamento.
    Infine,  ai  sensi  dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva
vittoria di spese ed onorari.
    Con  lo stesso ricorso, poi, si chiedeva che la discussione della
insorta controversia fosse trattata in pubblica udienza.
    Il  Comune  di  Ancona,  in  persona del «Sindaco pro-tempore» si
costituisce  contestando  la fondatezza e la legittimita' del ricorso
con  apposita  nota,  depositata  il  25  febbraio  2002,  presso  la
segreteria  della Commissione tributaria di Ancona concludendo per la
reiezione  del  ricorso  con  ogni  statuizione, anche in merito alle
spese.
    Lo   stesso   ente  locale  con  succesiva  memoria  illustrativa
depositata   presso   la   segreteria  della  Commissione  tributaria
provinciale  di  Ancona in data 6 agosto 2003 chiedeva il rigetto del
ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
    In  particolare  deduceva  che  la  Societa' era proprietaria per
intero,  a  far  tempo dal 1° giugno 1994, dell'unita' immobiliare di
categoria   catastale  D/8  e  che  l'Ufficio  del  territorio  aveva
attribuito la rendita catastale solamente in data 25 giugno 1999, per
cui  avrebbe  dovuto  versare l'I.C.I. per l'anno 1995 utilizzando il
criterio contabile in osservanza dell'art. 5, terzo comma, del d.lgs.
n. 504/1991.
    Richiamo  confermato anche dalla Risoluzione n. 27/E del 9 aprile
1998 del Dip. delle Entrate: Fiscalita' Locale, Serv. I - Div. II.
    Infine,  tutto cio' premesso con riserva di argomentare e dedurre
ulteriormente  nelle  successive  fasi  del  giudizio,  rassegnava le
relative  conclusioni.  Si  chiedeva  che  la  Commissione tributaria
provinciale  di  Ancona,  contrariis reiectis, respingere il ricorso,
nonche'  dichiarare  legittima  la  procedura  inerente  l'avviso  di
liquidazione  I.C.I.  emesso  per  l'anno 1995. Tutto cio' allo stato
degli atti.
    Interveniva,  cosi',  il giorno 19 settembre 2003, fissato per la
trattazione  della  causa,  in pubblica udienza, attesa l'istanza, ex
art. 33 d.lgs. n. 546/1992, formulata con la proposizione del ricorso
stesso  nella  quale  era  presente  il  dr.  Pettinari  Alberto, per
Grandinetti  S.n.c.,  ed  i  dottori  Giacchetta  Leonardo  e Gaspari
Stefano per il Comune di Ancona.
    A   questo  punto,  percio',  il  presidente  della  Commissione,
provinciale  di  Ancona, rilevata la regolarita' delle comunicazioni,
invitava  il  relatore della causa ad espone al Collegio i fatti e le
questioni  della  controversia.  Successivamente  dava  la  parola al
rappresentante della parte contribuente.
    Il predetto difensore, riponandosi ampiamente alle argomentazioni
di  cui  al  ricorso,  insisteva  per  l'accoglimento  della  domanda
pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso.
    I rappresentanti dell'ente resistente insistevano nella loro tesi
evidenziata   nella   memoria  illustrativa  e  concludevano  per  la
reiezione del ricorso.
    Ultimata  la  fase  della discussione il Collegio, nella medesima
composizione,  si  rititava  in  Camera  di consiglio per emettere la
decisione.

                             M o t i v i

    Preliminarnente  la  Commissione  dispone la riunione dei ricorsi
contraddistinti  con  i  nn. 90-91-92-93  e  94/2002  per connessione
soggettiva ed oggettiva. Decidendo in via non definitiva sul ricorso,
qui   in   esame,   osserva   che   la   questione  pregiudiziale  di
illegittimita'  costituzionale,  sollevata  dalla Grandinetti S.n.c.,
con la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione
all'art. 5,  comma  3  e  comma  4,  e  all'art. 11,  comma 1, ultimo
periodo,  d.lgs.  n. 504/1992,  in  riferimento  agli artt. 3, 4 e 53
della  Cosituzione,  sia  rilevante  in  relazione  alla causa di cui
trattasi.
    I  richiamati  commi  del  d.lgs.  546/1992  nella  parte in cui,
arbitrariamente   e   sostanzialmente,   discriminano   i  fabbricati
classificabili  nella  categoria  catastale  D,  violano  i  principi
costituzionali  di parita' ed eguaglianza, di capacita' contributiva,
nonche'   dei   diritti  di  quanti,  cittadini,  svolgono  attivita'
lavorativa, anche sotto forma d'impresa.
    Osserva  la Commissione tributaria adita che il comma 3, il comma
4,  dell'art.  5,  ed  il  comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11, del
d.lgs.   n. 546/1992   contengono   discriminazioni,  ai  fini  della
determinazione  della  base imponibile su cui determinare l'ammontare
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   nella   parte  in  cui,
arbitrariamente e sostanzialmente, operano distinzioni fra:
        1)   fabbricati   di   categoria   catastale  D  appartenenti
interamente ad imprese, a seconda se siano accatastati o meno; in tal
caso  per i fabbricati D non accatastati, interamente appartenenti ad
imprese,  l'I.C.I.  e'  dovuta, a titolo definitivo, fino all'anno di
accatastamento  compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle
scritture  contabili,  debitamente  rivalutato di anno in anno, senza
alcuna  possibilita'  di  ricalcolo  dell'I.C.I., dovuta in base alla
rendita catastale successivamente attribuita. Mentre per i fabbricati
D  gia'  accatastati,  sempre ed interamente appartenenti ad imprese,
l'I.C.I.  e' dovuta sulla rendita catastale attribuita dai competenti
Uffici Tecnici, ex comma 2, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Cio' comporta
evidenti  sperequazioni  di  base imponibile ed imposta dovuta che si
prolungano   per   un  periodo  indeterminato  e  pari  ai  tempi  di
accatastamento da parte dei competenti uffici.
        2)   fabbricati   di   categoria   catastale  D,  non  ancora
accatastati,  a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese
o appartengano ad altri soggetti in qualsiasi misura; in tal caso per
i  fabbricati D non accatastati, appartenenti interamente ad imprese,
l'I.C.I.   e'   dovuta,   a   titolo  definitivo,  fino  all'anno  di
accatastamento  compreso, sul valore di acquisto e/o risultante dalle
scritture  contabili,  debitamente rivalutato di anno in anno. Mentre
per  gli  stessi  fabbricati  non accatastati, sempre appartenenti ad
imprese, ma in misura inferiore al 100%, l'I.C.I. e' dovuta, a titolo
provvisorio, sulla rendita catastale presunta, ex comma 4, art. 5, d.
lgs.  n. 504/1992, salvo conguaglio in base alla rendita effettiva ex
successivo art. 11, comma 1 stesso decreto legislativo. Cio' comporta
evidenti  sperequazioni  di base imponibile ed imposta dovuta per uno
stesso  fabbricato  a seconda che sia posseduto interamente o meno da
una impresa.
        3)   fabbricati   di   categoria   catastale  C,  non  ancora
accatastati,  a  seconda  che  appartengano interamente ad imprese od
appartengano  interamente  ad  altri  soggetti.  In  tal  caso per le
imprese  la  tassazione  I.C.I.  dei  fabbricati  D  non  accatastati
avviene,  a  titolo  definitivo, in base alle scritture contabili e/o
prezzo   di  acquisto  rivalutato  fino  all'anno  di  accatastamento
compreso,  Per gli altri soggetti diversi dalle imprese la tassazione
I.C.I dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo provvisorio,
in  base  alla  rendita  presunta,  salvo  conguaglio  o  rimborso da
calcolarsi  in  base  alla  rendita effettivamente attribuita e senza
applicazioni  di  sanzioni. Cio' determina evidenti sperequazioni sia
nella  base  imponibile  che  nell'imposta  dovuta  ed effettivamente
versata  per  uno  stesso  fabbricato  non  accatastato  a seconda se
appartenga ad imprese oppure a soggetti diversi.
        4)   fabbricati   di   categoria   catastale  D,  non  ancora
accatastati, a seconda che appartengano interamente ad imprese oppure
non  interamente  ad  imprese  ed  altri soggetti. In tal caso per le
imprese   la  tassazione  I.C.I.  dei  fabbricati  D,  di  proprieta'
esclusiva  ed  integrale  e non ancora accatastati, avviene, a titolo
definitivo,  in  base alle scritture contabili e/o prezzo di acquisto
rivalutato  fino  all'anno  di accatastamento compreso. Mentre per le
imprese  dove  esistono  comproprietari  anche  non  imprenditori  la
tassazione  I.C.I. dei fabbricati D non accatastati avviene, a titolo
provvisorio,  in  base  alla  rendita  presunta  (ex comma 4, art. 5,
d.lgs. n. 504/1992) salvo conguaglio o rimborso da calcolarsi in base
alla  rendita  effettivamente  attribuita  e  senza  applicazioni  di
sanzioni.  Cio'  determina  sperequazioni  nella determinazione della
base  imponibile  e nell'imposta dovuta ed effettivamente versata per
uno  stesso  fabbricato  non  accatastato  a  seconda  che appartenga
interamente o proporzionalmente pro-quota ad imprese.
        5)   fabbricati   di   categoria   catastale  D,  non  ancora
accatastati,  a seconda che siano interamente appartenenti ad imprese
oppure  appartengono  interamente  ad  altri soggetti. In tal caso la
tassazione  I.C.I.  dei fabbricati D non accatastati, per le imprese,
avviene,  a  titolo  definitivo, in base alle scritture contabili e/o
prezzo   di  acquisto  rivalutato  fino  all'anno  di  accatastamento
compreso  ai  sensi comma 3, art. 5, d.lgs. n. 504/1992. Mentre per i
soggetti   diversi   dalle  imprese  la  tassazione  avviene,  per  i
fabbricati  D  non  accatastati,  a  titolo  provvisorio in base alla
rendita  presunta  (ex  comma  4,  art. 5,  d.lgs. n. 504/1992) salvo
conguaglio   o   rimborso   da   calcolarsi   in  base  alla  rendita
effettivamente attribuita (ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 504/1992) e
senza applicazioni di sanzioni. Cio' determina evidenti sperequazioni
nella  determinazione  della base imponibile e nell'imposta dovuta ed
effettivamente  versata  per  uno stesso fabbricato non accatastato a
seconda  che  appartenga  interamente ad imprese oppure interamente a
soggetti diversi.
        6)   fabbricati   di   categoria   catastale  D,  non  ancora
accatastati  ed interamente posseduti da imprese rispetto a tutti gli
altri  fabbricati  di  diverse  categorie,  non  ancora  accatastati,
appartenenti ad imprese e/o ad altri soggetti. In tal caso le imprese
che  possiedono interamente fabbricati non accatastati di categoria D
effettuano  la  tassazione  I.C.I.  a  titolo definitivo in base alle
scritture  contabili  e/o prezzo di acquisto rivalutato fino all'anno
di  accatastamento  compreso. Mentre per tutti i soggetti, incluse le
imprese,  che  possiedono  fabbricati non accatastati, appartenenti a
categorie   diverse   rispetto   alla   D,   oppure   sono   soltanto
comproprietari  di  fabbricati  non  accatastati ed appartenenti alla
categoria  D)  (ex  punto  4), la tassazione I.C.I. avviene, a titolo
provvisorio,  in  base  alla  rendita  presunta,  salvo  conguaglio o
rimborso da calcolarsi in base alla rendita effettivamente attribuita
e   senza   applicazioni   di   sanzioni.   Cio'  determina  evidenti
sperequazioni   nella   determinazione   della   base   imponibile  e
nell'imposta dovuta, poiche', stante le diverse statuizioni contenute
negli  artt. 5  ed 11, del d.lgs. n. 504/1992, generalmente l'imposta
da   corrispondere  e'  sempre  parametrata  alla  rendita  catastale
attribuita, eccezione per i fabbricati non accatastati di categoria D
purche'   appartenenti   ad  una  impresa.  Tale  discriminazione  e'
costituzionalmente  illegittima  tanto  che,  ai fini dell'imposta di
registro,  la tassazione in base alle rendite catastali attribuite e'
estesa anche a tutti i fabbricati non ancora accatastati di qualunque
categoria,  ex  art. 12,  comma  2-bis, legge n. 154/1988 ed art. 52,
d.P.R.  n. 131/1986,  riconoscendo  nella  sostanza,  oltre che nella
forma,    un   identico   trattamento   impositivo,   a   prescindere
dall'avvenuto accatastamento.
    Da  quanto  precede  si  nota  la disparita' di trattamento delle
diverse situazioni, come sopra prospettate.
    Ritiene  questo  Collegio  di  condividere quanto sollevato dalla
Societa'   ricorrente   e  di  investire  della  questione  la  Corte
costituzionale  in  accoglimento  delle eccezioni pregiudiziali, come
sollevate  con  il  ricorso  da  parte  della  «Grandinetti S.n.c. di
Grandinetti  Enrico  & C.», sospendendo il giudizio e pronunciando la
seguente ordinanza.