IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    L'eccezione  di  incompetenza  del g.d.p. in forza dell'art. 186,
come  modificato  dalla  legge n. 214/2003 determina la necessita' di
verificare  la  costituzionalita'  del  predetto  nuovo art. 186, non
soltanto  per  i fatti accaduti dall'entrata in vigore della predetta
legge  (13  agosto  2003)  ma anche per i fatti precedenti portati in
giudizio dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo.
    Infatti  l'asserito  spostamento  di competenza e' stato disposto
con  un'espressione  surrettizia e quindi atecnica inserita, in aula,
nel  momento dell'approvazione della legge e al di fuori della saedes
materiae naturale.
    Tale  irritualita' determina la incostuzionalita' della norma per
violazione dell'art. 25, della Costituzione, in particolare del primo
comma   («nessuno   puo'   essere   distolto   dal  giudice  naturale
precostituito  per  legge») e del secondo comma («nessuno puo' essere
punito  se  non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso»).
    Si  consideri  che  mentre  la  soppressione della competenza del
g.d.p.   relativamente   all'art. 189,   c.d.s.  risponde  a  ragioni
fisiologiche  di  contenuto  (aggravamento  delle pene) e della forma
(vedi  legge 9 aprile 2003 n. 72, art. 1 e 3 primo comma, lettera B),
non  altrettanto  puo'  dirsi  per la modifica dell'art. 186, c.d. In
questo  caso  dopo  il  primo  comma  (e' vietato guidare in stato di
ebbrezza  in  conseguenza  dell'uso di bevande alcoliche) nel secondo
comma, dopo la fissazione delle pene e' stata inopinatamente inserita
la frase «per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.».
    Ma   allora,   se  vogliamo  osservare  anche  la  tecnica  della
formazione  delle leggi (in proposito si richiama il regolamento....)
ci   si   deve   domandare   se  l'espressione  surriferita  riguardi
l'irrogazione  della  pena  soltanto  o  la  competenza a trattare il
processo  quale  giudice  naturale;  e ancora, la sanzione accessoria
della    sospensione   della   patente   di   guida,   che   consegue
all'accertamento del reato, da chi deve essere comminata?
    Tutto   questo,   per   non  parlare  dei  motivi  che  avrebbero
determinato  lo  spostamento della competenza del g.d.p. al tribunale
monocratico in quanto, a differenza dell'art. 189 sopracitato, non vi
e'  aggravamento di pena, rimanendo sia l'arresto che l'ammenda della
stessa  entita'  del  precedente  art. 186:  potrebbe  trattarsi  del
ripristino   del   cumulo   tra   arresto   e   ammenda  per  evitare
l'applicazione,    se    pur   facoltativa   dell'art. 162-bis   c.p.
(oblazione). Ma questa e' una finalita' infondata e insostenibile.
    Innanzitutto il ripristino del decreto penale, cui puo' ricorrere
il giudice monocratico, puo' comportare l'applicazione dell'oblazione
a  seconda  della  sanzione  comminata,  secondariamente,  perche' la
punizione deve essere valutata, non soltanto nella entita' aritmetica
(che gia' di per se' deporrebbe a favore del g.d.p. per il ragguaglio
di  cui  all'art. 52,  del d.lgs. n. 274/2000) ma perche' la maggiore
afflittivita'  deve essere considerata nel suo complesso, ed anche in
questo caso la normativa applicabile del g.d.p. e' piu' severa.
    In  conclusione  si  ritiene  che sia per la forma che per il suo
contenuto l'espressione, di cui al secondo comma del citato art. 186,
e'  assolutamente  fuori  dalla  prassi  e  dalla  tecnica normativa;
inoltre  e'  fuori,  come collocazione dalla saedes materiae, nonche'
assolutamente  incompleta ed equivoca, e quindi come tale fuorviante.
In una parola incostituzionale.