IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. L'eccezione di incompetenza del g.d.p. in forza dell'art. 186, come modificato dalla legge n. 214/2003 determina la necessita' di verificare la costituzionalita' del predetto nuovo art. 186, non soltanto per i fatti accaduti dall'entrata in vigore della predetta legge (13 agosto 2003) ma anche per i fatti precedenti portati in giudizio dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo. Infatti l'asserito spostamento di competenza e' stato disposto con un'espressione surrettizia e quindi atecnica inserita, in aula, nel momento dell'approvazione della legge e al di fuori della saedes materiae naturale. Tale irritualita' determina la incostuzionalita' della norma per violazione dell'art. 25, della Costituzione, in particolare del primo comma («nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge») e del secondo comma («nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»). Si consideri che mentre la soppressione della competenza del g.d.p. relativamente all'art. 189, c.d.s. risponde a ragioni fisiologiche di contenuto (aggravamento delle pene) e della forma (vedi legge 9 aprile 2003 n. 72, art. 1 e 3 primo comma, lettera B), non altrettanto puo' dirsi per la modifica dell'art. 186, c.d. In questo caso dopo il primo comma (e' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) nel secondo comma, dopo la fissazione delle pene e' stata inopinatamente inserita la frase «per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.». Ma allora, se vogliamo osservare anche la tecnica della formazione delle leggi (in proposito si richiama il regolamento....) ci si deve domandare se l'espressione surriferita riguardi l'irrogazione della pena soltanto o la competenza a trattare il processo quale giudice naturale; e ancora, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue all'accertamento del reato, da chi deve essere comminata? Tutto questo, per non parlare dei motivi che avrebbero determinato lo spostamento della competenza del g.d.p. al tribunale monocratico in quanto, a differenza dell'art. 189 sopracitato, non vi e' aggravamento di pena, rimanendo sia l'arresto che l'ammenda della stessa entita' del precedente art. 186: potrebbe trattarsi del ripristino del cumulo tra arresto e ammenda per evitare l'applicazione, se pur facoltativa dell'art. 162-bis c.p. (oblazione). Ma questa e' una finalita' infondata e insostenibile. Innanzitutto il ripristino del decreto penale, cui puo' ricorrere il giudice monocratico, puo' comportare l'applicazione dell'oblazione a seconda della sanzione comminata, secondariamente, perche' la punizione deve essere valutata, non soltanto nella entita' aritmetica (che gia' di per se' deporrebbe a favore del g.d.p. per il ragguaglio di cui all'art. 52, del d.lgs. n. 274/2000) ma perche' la maggiore afflittivita' deve essere considerata nel suo complesso, ed anche in questo caso la normativa applicabile del g.d.p. e' piu' severa. In conclusione si ritiene che sia per la forma che per il suo contenuto l'espressione, di cui al secondo comma del citato art. 186, e' assolutamente fuori dalla prassi e dalla tecnica normativa; inoltre e' fuori, come collocazione dalla saedes materiae, nonche' assolutamente incompleta ed equivoca, e quindi come tale fuorviante. In una parola incostituzionale.