LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Sull'appello  n. 2066/03  depositato il 10 dicembre 2003, avverso
la   sentenza   n. 53/01/2003  emessa  dalla  Commissione  Tributaria
provinciale   di   Lucca,   contro  Consorzio  di  Bonifica  Versilia
Massaciuccoli,  proposto  dal ricorrente: Avenante Ivio Querceta, via
F.lli  Rosselli,  33/A  -  55046 Seravezza (Lucca), difeso da Badioli
prof.  Aristodemo,  via  G.  Matteotti n.1 - 55049 Viareggio (Lucca).
Atti impugnati: Cartella di pagamento scarico acque.
    A  seguito di riserva adottata all'udienza del 27 maggio 2004, il
Collegio ha emesso la seguente ordinanza.
    Premesso  che  l'avv.  Ivio  Avenante  ha  impugnato  la sentenza
n. 53/1/03  pronunciato  dalla  Commissione tributaria provinciale di
Lucca in data 6 febbraio 2003 che ha respinto il ricorso dallo stesso
presentato  avverso  la  cartella di pagamento n. 062200101001141227,
relativa alla imposizione di contributi consortili per l'anno 2000 da
parte   del   Consorzio   di   Bonifica  Versilia  -  Massacciuccoli,
riguardanti   5   cespiti   immobiliari  siti  nel  comprensorio  del
Consorzio;
        che,  a  sostegno  dell'appello,  ha dedotto una complessa ed
articolata  serie  di  motivi,  sia  preliminari che di merito, nella
maggior  parte  gia'  dedotti in primo grado, tutti finalizzati a far
dichiarare  la nullita' della cartella impugnata (quali la carenza di
giurisdizione  nella materia delle Commissioni tributarie, il mancato
rispetto della normativa di cui alla l.r.t. 28 luglio 2003, n. 38, la
irregolare  determinazione di un «perimetro di continenza», in quanto
nel  relativo procedimento non sarebbero stati rispettati modalita' e
termini prescritti dalla l.r.t. n. 34/1994, con la conseguenza che il
ricorrente  non  avrebbe  acquisito  la  qualifica di consorziato, la
mancanza  di  un preventivo avviso da parte del Consorzio, la mancata
trascrizione  prevista  dall'art. 15,  l.r.t.  n. 34/1994, la mancata
considerazione  della  esenzione dal contributo consortile delle aree
collinari e montane, eccetera);
        che   l'appellante   ha   sollevato   altresi'  questione  di
illegittimita'  costituzionale  degli  articoli 59-bis e 59-ter della
l.r. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, per contrasto con l'art. 118 della
Costituzione;
    Rilevato  che  e' preliminare alla delibazione in ordine alla non
manifesta  infondatezza  e  rilevanza  di  tale  questione l'esame di
quella relativa alla carenza di giurisdizione del giudice tributario;
    Ritenuto  che,  sotto  tale  profilo,  ogni  questione  e'  stata
risolta,  per le controversie iniziate (come nella specie) dopo il 1°
gennaio  2002, dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
ha  trasferito  le  controversie  in materia di contributi consortili
dalla  cognizione  del  giudice  ordinario a quella delle commissioni
tributarie,  come  del  resto  avallato dalla giurisprudenza costante
della  suprema Corte (ex plurimis v. Cass., sez. trib. 15 marzo 2004,
n. 5261);
    Rilevato  che  in  ordine  alla  questione di incostituzionalita'
l'appellante, in particolare, sostiene che a seguito della entrata in
vigore  della legge 16 dicembre 1993, n. 520, i Consorzi Idraulici di
terza categoria sono stati soppressi e le funzioni gia' esercitate da
tali enti attribuite alle regioni;
        che  la  Regione  Toscana,  con  gli articoli 59-bis e 59-ter
della l.r.t. n. 34 del 1994, ha delegato tali funzioni ai consorzi di
bonifica  ai  quali ha anche attribuito un potere impositivo peraltro
non  piu'  esistente perche' venuto meno a seguito della soppressione
dei Consorzi idraulici;
        che   tuttavia,   i   Consorzi  di  Bonifica  non  potrebbero
identificarsi  con  gli  enti  ai  quali  la regione puo' delegare le
proprie  funzioni  amministrative  in  quanto  non  assimilabili agli
«altri  enti  locali»  di  cui  al  secondo comma dell'art. 118 della
Costituzione,  cosi'  derivandone  il  contrasto con tale norma degli
articoli della legge regionale sopra citati;
    Ritenuto  che  detta  eccezione  appare  rilevante in causa, e di
natura assorbente, giacche' l'eventuale suo accoglimento da parte del
Giudice  delle  leggi renderebbe privo di fondamento legale il potere
impositivo  del  Consorzio  cosi' risolvendo in limine ogni questione
dibattuta  fra  le  parti  ed imponendo l'accoglimento del ricorso di
primo  grado  senza  consentire  l'esame  nel  merito  delle numerose
questioni trattate;
        che essa appare altresi' non manifestamente infondata, atteso
che  le  norme denunciate, nello stabilire che le funzioni idrauliche
gia' proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono
esercitati  dagli  enti territorialmente competenti (59-bis) e che ai
consorzi di bonifica, in quanto enti delegati, e' attribuito anche il
potere   impositivo   (59-ter),  confliggono  effettivamente  con  il
principio  di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione ove
e'  previsto  che  la  regione  «esercita normalmente le sue funzioni
amministrative  delegando  alle  province,  ai comuni o ad altri enti
locali o valendosi dei loro uffici.»;
        che,  infatti,  per  «altri  enti  locali»,  quali  possibili
destinatari  delle funzioni amministrative della regione, non possono
intendersi i consorzi di bonifica, quale nella specie il Consorzio di
Bonifica Versilia-Massaciuccoli, individuato dalla regione Toscana ai
sensi  del  rinvio  operato  dall'art. 1,  comma 3,  della  legge  16
dicembre  1993,  n. 520,  all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio
1989, n. 183;
        che,   invero,   secondo   quanto   stabilito  dall'indirizzo
interpretativo  (qui  condiviso)  della Corte costituzionale, la «...
nozione di "enti locali" richiamata dall'art. 130 della Costituzione,
sottolineando  la  distinzione esistente tra la categoria degli "enti
locali"   e   quella  degli  "enti  amministrativi  dipendenti  dalla
regione", di cui all'art. 117 della Costituzione, e rilevando come il
collegamento  disposto  in  sede costituzionale (v. artt. 118, ultimo
comma, e 130) tra comuni, province ed "altri enti locali", mentre, da
un  lato, impedisce di "identificare questi ultimi solo sulla base di
un  generico  ed  indifferenziato  richiamo  al  circoscritto  ambito
spaziale  delle  loro  funzioni",  dall'altro  impone  di definire la
categoria  degli enti locali "sulla base di piu' complesse coordinate
istituzionali,  quali  la  territorialita'  e  la  rappresentativita'
diretta  o  indiretta  degli  interessi comunitari" (v. sent. 164 del
1990).   La   presenza   di   questi   elementi   non  compare  nelle
caratteristiche  istituzionali  proprie  dei  consorzi  di  bonifica,
solitamente   qualificati  come  enti  pubblici  economici,  con  una
partecipazione limitata ai proprietari ed agli affittuari dei terreni
inclusi nei comprensori di bonifica» (Corte cost. n. 346/1994);
        che,  peraltro,  la dedotta questione implica, per gli stessi
motivi   di   contrasto   con   l'art. 118,   secondo   comma,  della
Costituzione,  il sospetto altrettanto fondato di incostituzionalita'
(da  sollevarsi  di ufficio), anche dell'art. 1, comma 3, della legge
16  dicembre  1993, n. 520, laddove prevede la facolta' delle regioni
di  avvalersi, «per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi
idraulici  di  terza  categoria»,  «dei  soggetti di cui all'art. 11,
comma 1,  della  legge 18 maggio 1989, n. 183», e cioe', appunto, dei
consorzi di bonifica;
        che,  pertanto,  si  impone  la sospensione del giudizio e la
rimessione  all'esame  della  Corte costituzionale delle questioni di
costituzionalita'  degli  articoli 59-bis  e 59-ter della legge della
regione  Toscana  5  maggio 1994, n. 34 e dell'art. 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1993, n. 520, per contrasto con l'art. 118, secondo
comma, della Costituzione, per le ragioni sopra prospettate.