IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 12762/04 reg. gen. proposto da Rusdial S.r.l., in persona del legale rappresentante presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione dott. Fabrizio Cerino, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Barone, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Sannazzaro n. 71; Contro Regione Campania, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni, Almerina Bove e Beatrice Dell'isola, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, per l'annullamento della delibera di giunta regionale n. 1526 del 29 luglio 2004, recante la definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale; nonche' degli atti connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione; Vista la memoria difensiva e i documenti prodotti dall'amministrazione resistente; Vista la memoria difensiva prodotta dalla societa' ricorrente; Visti gli atti tutti di causa; Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza; Premesso che la societa' ricorrente, titolare di un centro di dialisi, impugna gli atti con i quali la Regione Campania ha disciplinato l'accreditamento istituzionale nelle specialita' della emodialisi e della riabilitazione ambulatoriale, all'uopo denunciandone l'illegittimita' sotto i seguenti profili: la giunta regionale non avrebbe competenza per l'emanazione di un atto avente natura regolamentare, la cui approvazione sarebbe tuttora riservata al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, rimasto immutato anche dopo la riforma dell'art. 121 Cost. e non contraddetto dall'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2003, che demanda alla giunta regionale il compito di provvedere in materia, posto che la citata disposizione regionale sarebbe costituzionalmente illegittima qualora fosse da intendere nel senso di attribuire alla giunta regionale anche l'esercizio della potesta' regolamentare; la delibera impugnata non conterrebbe alcuna indicazione dei parametri di programmazione sanitaria ne' del fabbisogno di assistenza, la cui determinazione sarebbe prioritaria, oltre che sul piano logico, anche secondo il disposto dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, ma farebbe invece riferimento alla sola delibera di giunta concernente la mera proposta del Piano regionale ospedaliero 2004-2006; il criterio cronologico, scelto per l'esame delle istanze e la individuazione delle strutture da ammettere all'accreditamento, sarebbe illogico ed ingiusto e contrasterebbe con l'interesse pubblico; per la richiesta di accreditamento sarebbe statuita la necessita' del possesso dell'autorizzazione sanitaria, regolata dalla delibera regionale n. 3958/01, per il cui rilascio si sarebbero manifestati ritardi e disfunzioni; sarebbe incongrua la previsione delle «classi di qualita» dipendenti dal possesso dai requisiti specifici e rilevanti ai fini della quantificazione dei compensi, in quanto non accompagnata dalla determinazione del premio incentivante, il che impedirebbe agli operatori del settore la pianificazione economico-finanziaria degli investimenti; sarebbe viziata da una ingiustificata disparita' di trattamento la previsione di un termine diverso per l'accesso all'accreditamento per le strutture pubbliche, le strutture private provvisoriamente accreditate e le altre strutture private in esercizio. Rilevato che la difesa regionale eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso, essendo l'atto impugnato inidoneo ad arrecare qualsivoglia pregiudizio attuale e concreto. Ritenuto che l'eccezione va disattesa in quanto: la delibera in esame regolamenta l'accreditamento istituzionale definendo le procedure per il rilascio ed il successivo rinnovo, nonche' i requisiti generali e specifici (ulteriori rispetto a quelli minimi previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie) richiesti come condizione per l'accesso all'accreditamento; per gli atti a contenuto generale ed astratto, l'interesse (e quindi l'onere) a propone immediatamente il ricorso in sede giurisdizionale presuppone che si sia verificata nella sfera giuridica del destinatario una lesione attuale e concreta, per effetto diretto dell'adozione dell'atto generale (o di alcuna delle sue clausole) e prima ancora dell'emanazione degli atti applicativi; una tale attitudine lesiva (concreta e non meramente potenziale) sussiste nella misura in cui un pregiudizio scaturisca dalle clausole che determinano una immediata incidenza ostativa degli interessati alla partecipazione agli iter procedimentali ivi regolamentati (cfr. Cons. St., ad. plen., 23 gennaio 2003, n. 1); tale situazione sussiste nel caso di specie con particolare riferimento alla fissazione dei requisiti per l'accesso all'accreditamento istituzionale; Considerato che, nel merito, va prioritariamente esaminata la censura di incompetenza dedotta con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310); Rilevato che l'atto impugnato ha una natura regolamentare, poiche' contiene una disciplina avente i caratteri della generalita' ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l'applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17 aprile 1997, n. 46), comprendendo nei suoi contenuti anche le disposizioni attuative di criteri e principi dettati dall'art. 8-quater, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 per l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento ex art. 8 della legge n. 59 del 1997, da ritenere superata per effetto dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. l'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 28 del 2003 prevede che, «al fine di accelerare l'iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo n. 502/1992, la giunta regionale, procedendo con atti separati per settori di attivita', emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri settori di attivita' entro 180 giorni dalla stessa data»; la citata disposizione regionale, nonostante il riferimento testuale ai «provvedimenti» non lascia margini di dubbio in ordine al fatto che il legislatore regionale ha demandato alla giunta regionale l'emanazione di tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all'accreditamento istituzionale, essendo da escludere che, nei ristrettissimi margini temporali previsti dalla norma stessa, ci sia spazio per l'emanazione di atti regolamentari da parte dell'organo consiliare; l'art. 19 dello Statuto della Regione Campania (che riserva al Consiglio regionale il potere regolamentare) nonche' l'art. 20 (che elenca le attribuzioni consiliari) risultano vincolanti per quanto riguarda la distribuzione delle competenze normative nonostante la modifica all'art. 121 Cost. introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che, nell'eliminare la riserva di competenza della potesta' regolamentare all'organo consiliare, consente alla regione una diversa scelta organizzativa la quale, tuttavia, non puo' che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale (cfr. Corte cost., 21 ottobre 2003, n. 313); l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2003, nella parte in cui devolve alla giunta regionale l'emanazione di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento istituzionale, comporta lo spostamento del potere regolamentare dal consiglio alla giunta, in contrasto con il vigente statuto regionale che, nelle more della riforma statutariara in itinere, non e' suscettibile di disapplicazione o modificazione da parte di una legge regionale ordinaria; il contrasto di una legge regionale con una norma statutaria comporta la violazione dell'art. 123 Cost. (cfr. Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 993); Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2003, nella parte recante l'attribuzione alla giunta regionale di poteri spettanti all'organo consiliare in base al vigente Statuto regionale, si palesa: rilevante, ai fini della decisione del giudizio, in quanto da essa dipende la determinazione in ordine alla fondatezza del motivo del ricorso con il quale e' dedotto il vizio di incompetenza contro la delibera impugnata, adottata dalla giunta regionale in attuazione della suddetta disposizione regionale; non manifestamente infondata, in quanto la norma regionale risulta, per le ragioni sopra esposte, in contrasto con gli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348; Ravvisato che va pertanto disposta a sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata, mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953;