IL GIUDICE Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, nel procedimento n. 12504/03 R.N.R. e 19260/03 R.G. G.i.p. Tribunale di Torino, a carico di Mita Ion + 6; previa separazione della posizione di quest'ultimo dal procedimento principale, definito con il rito abbreviato in udienza preliminare, in relazione al solo addebuito a lui elevato al capo C della richiesta di rinvio a giudizio; Premesso che in data 17 marzo 2004 ex art. 23, legge 11 marzo 1953 questo g.u.p. inviava alla Corte costituzionale gli atti relativi alla posizione di Mita Ion, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa del Mita in ordine all'art. 12, comma primo, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge n. 189/2002, nei limiti indicati in parte motiva dell'ordinanza e cioe' in relazione alla fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, per violazione degli artt. 25 e 35 comma 4 della Costituzione; Premesso che la Corte costituzionale, con ordinanza 445/04, rilevando che l'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 e' stato modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, non rigettava la questione nel merito ne' la dichiarava irrilevante ma si limitava a restituire gli atti al giudice a quo, «ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione»; Viste le conclusioni delle parti all'udienza del 19 aprile 2005 e letta la memoria depositata in prossimita' dell'udienza dall'avv. Guido Savio, difensore di Mita Ion; Premesso che la modifica normativa ha inciso, come rileva la Corte, sulla struttura dei reati previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 e relative sanzioni; che - quindi - il «confronto tra la struttura delle due fattispecie alla luce del mutamento intervenuto», richiesto dalla Corte rinviando gli atti al giudice a quo, renderebbe irrilevante la questione sollevata con ordinanza 17 marzo 2004 nell'unica ipotesi in cui la condotta gia' ricadente nella vecchia norma dovesse ritenersi, ad una lettura complessiva della nuova formulazione dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, non piu' costituente reato; che l'«ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente» e' tuttora fattispecie dotata di rilievo penale autonomo, non soltanto immodificata testualmente quanto all'ipotesi che qui interessa, ma anche sanzionata con pena edittale piu' elevata; che - infatti - la modifica operata sulla struttura delle due fattispecie, di cui al primo comma e di cui al terzo comma dell'art. 12, con trasformazione degli «ulteriori elementi che precedentemente integravano, in via alternativa, la fattispecie di favoreggiamento piu' grave ... in circostanze aggravanti, riferite peraltro, in termini indifferenziati, ad ambedue le ipotesi criminose in discorso» (ord. Corte cost. n. 445/2004) mantiene inalterato il rilievo penale della condotta di chi favorisca l'ingresso illegale di terzi in altro Stato senza scopo di lucro, limitandosi ad introdurre la previsione di quest'ultimo come circostanza aggravante; che, evidentemente, la norma che attrae nella sfera della rilevanza penale il favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato, lasciata inalterata dalla novella legislativa quanto a struttura degli elementi essenziali del reato, non puo' ritenersi ormai immune da censure quanto a difetto di tassativita' della fattispecie penale sol perche' nel caso del tutto accidentale in cui si presenti in forma aggravata (ex comma 3-bis, art. 12, come novellato dalla legge n. 271/2004) puo' dirsi rispondente alla ratio di colpire il mercato clandestino e quindi la mercificazione dei migranti; che, per lo stesso motivo, non puo' la norma denunciata ritenersi oggi «salvata» da ogni censura sul piano della violazione del diritto all'emigrazione ex art. 35 Cost. solo perche' nella forma aggravata vi sarebbe un parziale recupero di quelle condizioni eccezionali che - in ipotesi - ne potrebbero permettere, a mezzo di previsione normativa specifica e dettagliata, la deroga (in quanto «collegate a situazioni di pericolosita' o ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico», ord. Corte cost. n. 445/2004); che, peraltro e a prescindere dalle considerazioni sopra esposte, Mita continua a dover rispondere della fattispecie base: per cui, anche qualora si ritenesse che la novella legislativa, in termini che pero' la Corte non indica espressamente nella sua ordinanza n. 445/2004, abbia indirettamente inciso sulla figura del favoreggiamento dell'ingresso illegale in Stato estero rendendola oggi conforme al dettato costituzionale, cio' nondimeno parrebbe doversi applicare al Mita una norma che e' testualmente immutata (sia pure con la sanzione meno grave contenuta nella vecchia formulazione del primo comma, fatto che pero' qui non interessa), quella, cioe', gia' proposta all'attenzione della Corte con la precedente ordinanza di rimessione; che, in altri termini, un recupero a posteriori della conformita' della figura incriminatrice ai principi della Carta fondamentale non possa in ogni caso essere invocato per sanzionare una condotta che si collochi anteriormente all'entrata in vigore di quell'intervento legislativo che, a mezzo delle modifiche espresse e testuali introdotte, eventualmente (ma in realta' non si vede come) permetta oggi un'operazione interpretativa e applicativa non piu' in contrasto con i dettami della Costituzione; che, quindi, non puo' che confermarsi il giudizio di rilevanza ai fini del decidere della medesima questione, che si ripropone oggi, quanto al merito, in termini identici: di conseguenza richiamandosi integralmente, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, alle considerazioni gia' svolte nell'ordinanza di rimessione alla Corte emessa da questo g.u.p. in data 17 marzo 2004;