IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel processo n. 175/2005,
tra   Aleandri   Giovanni  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Andrea
Santarelli,  nel  cui  studio  in Rieti, alla via Porta Romana, 58 e'
elettivamente   domiciliato,   opponente,  contro  Comune  di  Rieti,
opposto.
    Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
    Conclusioni:  come  da rispettivi atti difensivi e da conclusioni
di cui all'udienza del 14 giugno 2005.

                      Svolgimento del processo

    1)  Con  ricorso  tempestivamente  depositato  e  successivamente
notificato  il  ricorrente si opponeva al verbale di contestazione di
cui  al  ricorso,  elevato  a suo carico dalla Polizia municipale dcl
Comune  di  Rieti  per  violazione dell'art. 142, comma 8, del d.lgs.
n. 265/1992,  perche'  «a1la guida del veicolo indicato percorreva un
tratto  di strada sottoposto a limitazione di velocita', superando il
limite  consentito  di  oltre  10 km/h e non oltre 40 km/h; velocita'
consentita  sul  tratto  di  strada km/h 60, velocita' rilevata dallo
strumento  km/h  86,  velocita' netta accertata km/h 81. La velocita'
netta accertata e' stata calcolata considerando la riduzione di legge
del  5% con un minimo di km/h 5... La velocita' e' stata rilevata con
apparecchio marca Sodi Scientifica mod. 104C2 (omologazione Ministero
lavori  pubblici  prot. n. 2483 del 10 novembre 1983) la cui perfetta
funzionalita' e' stata verificata dal personale di questo Comando che
ha   provveduto   successivamente   allo   sviluppo  della  pellicola
fotografica... La sopraccitata violazione comporta la decurtazione di
n. 2 punti della patente ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s.».
    2)  In  sostanza,  il  ricorrente  si  lamentava dell'inidoneita'
dell'accertamento  probatorio  dell'amministrazione in mancanza della
contestazione  immediata  ed  all'udienza  di  discussione  precisava
ulteriormente  la  domanda  sottolineando,  con  le  note allegate al
verbale  d'udienza,  anche  la  mancata taratura dell'apparecchiatura
elettronica impiegata.
    3)  Si  costituiva con nota depositata il 3 giugno 2005 il comune
opposto,  che  concludeva  per il rigetto del ricorso, depositando in
udienza  ulteriore documentazione che dimostrerebbe, contrariamente a
quanto  sostenuto  dal  ricorrente,  la regolarita' del funzionamento
dell'apparecchiatura elettronica.

                       Motivi della decisione

    Questo  giudice  ritiene, d'ufficio, che nel caso sia rilevante e
non   manifestamente  infondata,  per  le  ragioni  che  seguono,  la
questione di legittintita' costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis,
lett.   e)  ed  f),  del  d.lgs.  n. 285/l992,  come  successivamente
modificato dal d.l. 20 aprile 2002, n. 121, conv. in legge n. 168 del
1°  agosto  2002 nella parte in cui stabilisce che «nei seguenti casi
la  contestazione  immediata  non  e'  necessaria ... e) accertamento
della  violazione  per  mezzo  di  appositi apparecchi di rilevamento
direttamente  gestiti  dagli  organi di Polizia stradale e nelle loro
disponibilita'  che  consentono  la  determinazione  dell'illecito in
tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza
dal  posto  di  accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere
fermato  in  tempo  utile  o nei modi regolamentari»; f) accertamento
effettuato  con  i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20
giugno  2002,  n. 121,  convertito, con modificazioni; il cui comma 4
stabilisce «nella ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o
i  dispositivi  di  cui  al  presente  articolo, non vi e' obbligo di
contestazione  immediata  di cui all'art. 200 del decreto legislativo
30 aprile 2002, n. 285».
    A) Sulla rilevanza della questione.
    1)  Come  risulta  dallo  svolgrnento del processo che precede la
presente  fattispecie  deve  essere  decisa  applicando la menzionata
disposizione  del  citato art. 201, comma 1-bis, lettera e) e lettera
f),  del  d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, in quanto se
si ritiene che tale disposizione, di rango legislativo, non contrasti
con   le   norme   costituzionali,   piu'  avanti  riportate,  dovra'
concludersi  per  il  rigetto del ricorso, essendo legittima l'omessa
immediata  contestazione  ai  sensi del citato art. 201, comma 1-bis,
lett.  e),  del  d.lgs.  n. 28/1992  e  successive  modificazioni; al
contrario,   se  si  ritiene  tale  disposizione,  costituzionalmente
illegittima, la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento,
in  quanto  l'omissione  della  contestazione immediata, pacifica nel
caso  di  specie,  dovrebbe  essere  valutata  in  base  ai  principi
normativi  ordinari  e, non risultando indicati ragionevo1i motivi di
esclusione  del  suddetto  obbligo  di  contestazione  immediata,  la
domanda  meriterebbe  accoglimento  (diversamente  dal caso deciso da
codesta Corte con l'ordinanza n. 413 del 18 dicembre 2001).
    2)  Ne'  rileva la mancata richiesta, da parte del ricorrente, di
specifici   mezzi  di  prova  diretti  a  contrastare  l'accertamento
mediante  strumenti elettronici. Infatti, in base all'attuale diritto
vivente  della  suprema  Corte di cassazione, a cui questo giudice e'
tenuto  ad  uniformarsi  ai  sensi  dell'art. 65, r.d. n. 12 del 1941
(c.d.  Ordinamento  giudiziario), «il verbale di accertamento fa fede
privilegiata  -  e  dunque  sino  a  querela  di  falso - anche delle
percezioni  sensoriali  da  parte  dell'agente  accertatore  tali  da
escludere  un dato relativo a valutazioni dello stesso» (tra le tante
cfr.  Cass.,  sez.  I, 3 dicembre 2002, n. 17106). In conseguenza, in
base  all'attuale  diritto  vivente, la persona fisica che ritiene di
essere  stata  oggetto  di  un  accertamento per eccesso di velocita'
causato  da  un  errore  dell' apparecchiatura elettronica utilizzata
dall'amministrazione  non puo' provare tale fatto, contrastante con i
fatti  accertati  nel  verbale,  se  non con il particolare strumento
giuridico della querela di falso.
    3)  In  quest'ottica, si comprende la mancata richiesta, da parte
del  ricorrente,  di ammissione di prova testimoniale, quand'anche vi
fossero  stati  effettivamente  dei testimoni, poiche' tale richiesta
sarebbe  stata inevitabilmente inammissibile, in quanto, in base alla
soprariportata   giurisprudenza   di   legittimita',   l'accertamento
testimoniale    non    puo'    inficiare    l'accertamento   mediante
apparecchiatura  elettronica,  se  non  con  querela  di  falso. Tale
conclusione  appare  ragionevole e fondata sul rilievo pragmatico per
cui  ogni diversa conclusione avrebbe l'assurda conseguenza implicita
di  affermare  e  provare  in  giudizio  il  mal  funzionamento dello
strumento  elettronico  in base alla semplice affermazione, ancorche'
sotto  giuramento, di un passeggero che attesti l'inferiore velocita'
tenuta dal conducente oggetto dell'accertamento.
    4) in conclusione, sul punto, non puo' dubitarsi, nel caso, della
rilevanza  della  questione,  in quanto la presente controversia deve
essere  decisa,  in  base  all'attuale diritto vivente, applicando il
citato  art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f), del d.lgs. n. 285/1992
e successive modificazioni.
    B) Sulla non manifesta infondatezza.
    1)  Ritiene  questo  giudice  che  la  questione  di legittimita'
costituzionale  del citato art. 201, comma 1-bis. lett. e) ed f), del
d.lgs.   n. 285/1992   e   successive  modificazioni  sia  anche  non
manifestamente   infondata   per   contrasto   con  l'art.  24  della
Costituzione e dell'art. 3 della Costituzione.
    2)  Come  sopra  ricordato,  le  disposizioni di cui si dubita la
legitimita'   costituzionale   esonerano   l'amministrazione   da  un
adempimento,   quello   della  contestazione  immediata,  normalmente
imposto  dall'art.  200,  d.lgs.  n. 285/1992, qualora l'accertamento
della   violazione   venga  effettuato  mediante  l'utilizzazione  di
apparecchiature elettroniche.
    3)  Tuttavia,  tale  esenzione  appare in contrasto con l'art. 24
della  Costituzione  della  Repubblica  italiana, il quale stabilisce
«tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento».
    4)   Da   tale  disposizione  discende,  secondo  la  consolidata
giurisprudenza   di   codesta   Corte  costituzionale,  non  solo  il
riconoscimento   costituzionale   della   tutela  giurisdizionale  in
generale,  ma anche il riconoscimento costituzionale del diritto alla
prova,   anche  nel  processo  civile  ed  amministrativo,  cosicche'
«l'eccessiva  difficolta' della prova e la conseguente impossibilita'
del  riconoscimento  del  diritto  importano  violazione del precetto
costituzionale   dell'art. 4  Cost.»  (C.  cost.  22  dicembre  1989,
n. 568).
    5)  Sempre  in  queat'ottica,  codesta  Corte  ha correttamente e
convincentemente  affermato  che «l'esclusione o la limitazione della
disponibilita'  di  un  mezzo probatorio ed in particolare il ricorso
alla   prova   per   testi   sono  costituzionalmente  legittime,  se
giustificate  dall'esigenza  di salvaguardia di altri diritti o altri
interessi  giudicati  degni  di  protezione  in  base  a  criteri  di
reciproco coordinamento» (C. cost. 26 giugno 1970, n. 112; C. cost. 3
giugno 1966, n. 53; C. cost. 9 aprile 1963, n. 45).
    6) Dai principi sopra riportati affermati da codesta Corte emerge
che  l'art.  24  Cost.  gararntisce  il cittadino da ogni limitazione
legislativa   diretta   ad  impedire  od  a  rendere  particolarmente
difficoltoso  l'accertamento  probatorio diretto al riconoscimento di
un  diritto  o  come  nel  caso del giudizio d'opposizione a sanzione
amministrativa,  ad  impedire  una  infondata  pretesa  dell'attore -
pubblica amministrazione.
    7)  Applicando  tali principi nel caso dell'art.201, comma 1-bis,
lett.  e) ed f) del c.d.s., appare sussistente proprio la lesione del
menzionato  «diritto  alla  prova»  in  quanto,  in base al ricordato
diritto  vivente  della  suprema  Corte  di  cassazione,  in  tema di
violazioni  amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione
fa  piena  prova,  fino  a  querela  di  falso, con riguardo ai fatti
attestati  dal  pubblico  ufficiale  come  avvenuti in sua presenza e
conosciuti  senza  alcun  margine  di  apprezzamento,  oppure  da lui
compiuti,  nonche'  riguardo  alla  provenienza  del  documento dallo
stesso  pubblico  ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass.,
sez. civ., 13 dicembre 2002, n. 17106, in senso conf. Cass. sez. civ.
III 25 febbraio 2002, n. 2734).
    Piu'  in  particolare  la suprema Corte ha affermato, in coerente
applicazione  dei  menzionati  principi  che «il principio secondo il
quale  il  verbale  di  accertamento  fa fede fino a querela di falso
circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del
pubblico  ufficiale  senza  margini  di valutazione comporta che tali
fatti  non  possono  legittimamente  dirsi  smentiti da una eventuale
prova   testimoniale  di  segno  contrario,  dovendo,  per  converso,
l'opponente ricorrere, pregiudizialmente, al procedimento di cui agli
artt. 221  c.p.c.  (querela di falso)» Cass., sez. civ. I, 5 febbraio
1999, n. 1006).
    8)    Tale   particolare   efficacia   probatoria   del   verbale
d'accertamento  di violazione amministrativa e' stata correttamente e
coerentemente  affermata dalla giurisprudenza di legittimita' proprio
perche'   nel   sub-procedimento   di   formazione   del  verbale  di
accertamento  e'  previsto,  come normale, l'obbligo di contestazione
immediata,   il   quale   consentendo   al  trasgressore  di  esporre
contestualmente le proprie ragioni difensive costituisce lo strumento
di  bilanciamento  della particolare efficacia probatoria del verbale
che  ha  consentito  di  ritenere  costituzionalmente  legittima tale
disciplina.
    9)  Inoltre,  se  e'  vero  che nella disciplina delle violazioni
amministrative,  ivi  comprese  quelle relative alle norme del codice
della  strada,  e'  possibile  evitare la contestazione immediata; e'
altrettanto  vero  che  tale  esenzione  e'  condizionata all'obbligo
strumentale   d'indicazione   dei   motivi   che  hanno  impedito  la
contestazione  immediata (art. 201, comma 1, d.lgs. n. 285/1992), sui
quali  si  svolge  il sindacato giurisdizionale del giudice di merito
che  puo'  ritenerli  insufficienti, con conseguente annullamento del
verbale opposto (Cass., sez. civ. I, 26 marzo 2003, n. 4459).
    10)  Al  contrario,  nel  caso  delle disposizioni qui censurate,
l'esenzione  legale dall'obblico di contestazione immediata, senza la
necessita'  di  indicare i motivi, altera proprio quel bilanciamento,
sopra  ricordato,  tra  il  diritto  di  difesa  del  cittadino  e la
necessita'  di  salvaguardia  dell'interesse  pubblico  rappresentato
dall'amministrazione a sfavore del primo.
    11)  Ma, la violazione dcll'art. 24 Cost. si configura ancor piu'
decisivamente  nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'esenzione
dall'obbligo  della contestazione immediata si connette all'uso delle
apparecchiature  elettroniche,  con  la  conseguenza  di  ottenere un
accertamento  probatorio particolarmente efficace, come il verbale di
accertamento, mediante l'uso esclusivo d'apparecchiature elettroniche
intrinsecamente ed inevitabilmente fallibili.
    12)  La  conseguenza  di  tale  meccanismo e' che il cittadino si
trova   di  fronte  ad  un  accertamento  probatorio  particolarmente
efficace,  effettuato  sulla base di strumenti elettronici di cui non
puo' contestare l'erroneita'.
    13)  Da  quanto  sopra riportato emerge come sia imposto dubitare
della  legittimita'  costituzionale  delle citate disposizioni, anche
perche' in caso di accoglimento della questione il sistema risultante
dall'eliminazione   dall'ordinamento   delle  disposizioni  in  esame
sarebbe  perfettamente  efficace  e  ragionevolmente equilibrato, nel
rispetto    dei   diversi   interessi   coinvolti.   Infatti,   dalla
dichiarazione   di   incostituzionalita'   delle  disposizioni  sopra
riportate  conseguirebbe  che l'uso di strumenti elettronici dovrebbe
comportare  anche l'obbligo di contestazione immediata, salvo che non
vi siano idonei motivi sindacabili dal giudice di merito.
    14)  In  conclusione,  sul  punto,  e' indubbio che le menzionate
disposizioni esentando l'amministrazione accertatrice dall'obbligo di
contestazione  immediata nel caso di impiego di strumenti elettronici
leda  il  diritto  di  difesa,  in  quanto  tale accertamento diventa
difficilmente  contestabile  in  giudizio,  ancorche' errato, ed anzi
ordinariamente   errato,  in  quanto  proveniente  da  uno  strumento
elettronico  che comporta una normale probabilita' ed ordinarieta' di
errore, tant'e' che lo stesso legislatore ha previsto una percentuale
fissa  del  5%  di  riduzione della velocita', per tentare di ovviare
alla normale fallibilita' dello strumento tecnico.
    15)  Infine,  i  dubbi  di costituzionalita' sopra riportati sono
ulteriormente confermati da una ulteriore considerazione che rende le
disposizioni  censurate  contrastanti  anche  con  l'art.3  Cost. per
irragionevale disparita' di trattamento.
    16)   Infatti,   la   disciplina   esaminata   appare  del  tutto
irragionevole   se   si   considera   che   la   stessa,   demandando
all'amministrazione  la  scelta dell'uso o meno delle apparecchiature
elettroniche  nei  singoli  casi  comporta che alcuni cittadini siano
oggetto  di  accertamento  per superamemo dei limiti di velocita' con
obbligo  di  contestazione immediata ed altri, invece, siano soggetti
al  medesimo  accertamento,  ma senza la garanzia della contestazione
immediata,   in   quanto  l'obbligo  di  contestazione  immediata,  o
l'indicazione  dei  motivi  dell'impossibilita'  ex  art. 201  d.lgs.
n. 285/1992,  discende,  non  da una reale ed effettiva diversita' di
situazioni  o  fattispecie  concreta,  ma  dalla libera ed arbitraria
scelta  dell'amministrazione  di  usare  o  meno  le  apparecchiature
elettroniche.