IL GIUDICE Letti gli atti del proc. pen. n. 40425/2005 R.G. Dib. iscritto a nome di Giannetti Alessio per il delitto di omicidio colposo commesso in danno di Leontica Dumitru in Ciampino il 29 ottobre 2003. O s s e r v a Le persone offese dal reato sono state identificate dal p.m. nei signori Leontica Mihai Dumitru, Corocaiescu Irina, Ilie Niculita e Leontica Maria. Di tutte le persone anzidette e' noto il luogo di residenza all'estero, tant'e' che, in applicazione dell'art. 154 c.p.p., e' stata inviata loro una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito in lingua rumena a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. L'atto non contiene, pero', alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento penale, se si fa eccezione per il mero richiamo all'art. 589 c.p. e al luogo e alla data del fatto. In altri termini, da quell'atto non e' dato apprendere che il procedimento riguarda la morte del sig. Leonica Dumitru, giacche' non ne e' menzionato il nome, e il dato astratto (vale a dire il mero dato che il procedimento ha ad oggetto un omicidio colposo) e' ricavabile unicamente dal richiamo all'art. 589 c.p., per di piu' nella presunzione che il destinatario dell'invito conosca il disposto di detto articolo di legge. Va detto che l'art. 154 c.p.p. non stabilisce alcunche' circa le indicazioni minime che l'invito deve contenere in merito all'oggetto del procedimento penale, onde, a rigore, neppure il richiamo all'art. 589 c.p. era strettamente necessario. Cio' premesso, ritiene il giudicante che la norma possa essere fondatamente sospettata di incostituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che l'invito debba contenere a pena di nullita' una, sia pur sommaria, enunciazione del fatto-reato (oltreche' delle norme che lo prevedono), quanto meno nel caso in cui la persona offesa sia uno straniero, giacche' appare inesigibile da parte di uno straniero, che questi dichiari o elegga domicilio in Italia per un procedimento penale nel quale egli sia persona offesa, anche nel caso in cui ignori (o non vi sia prova che sappia) per quale fatto-reato egli sia stato ritenuto persona offesa. Si ribadisce che nel caso di specie tutto quanto comunicato agli interessati con l'invito ex art. 154 c.p.p. si e' esaurito nell'affermazione che essi sono persone offese in un procedimento penale a carico di Giannetti Alessio per il reato ex art. 589 c.p. e dunque l'effettiva conoscenza delle ragioni per le quali sono stati indicati quali persone offese e invitati a dichiarare o eleggere domicilio in Italia e' affidata alla presunzione che essi sappiano che le parole «art. 589 c.p.» significano «omicidio colposo» e che il reato ha ad oggetto la morte di Leontica Dumitru. La norma e' sospetta di incostituzionalita' per violazione dell'art. 3 Cost. a motivo della disparita' di trattamento ravvisabile nel raffronto con l'art. 415-bis, comma 2 c.p.p., giacche' in quest'ultima norma, la cui funzione e' analoga, la legge prevede che l'atto debba contenere la sommaria enunciazione del fatto (oltreche' delle norme che si assumono violate), e per violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. perche' la mancata previsione di un contenuto minimo dell'atto/avviso relativamente al fatto-reato, si presta a determinare una menomazione del diritto di difesa. La questione e' rilevante poiche', ove la norma avesse previsto, a pena di nullita', l'obbligo di enunciare, sia pure sommariamente, il fatto/reato, l'invito inviato alle persone offese potrebbe dichiararsi nullo e se ne potrebbe e dovrebbe disporre la rinnovazione.