IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato volta
a  provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con
la   contestuale   sospensione  del  processo  in  corso  per  vedere
riconosciuta  l'illegittimita'  dell'art. 20  del d.lgs del 28 agosto
2000,  n. 274,  nella  parte  in  cui  non prevede che la citazione a
giudizio  debba  contenere a pena di nullita' l'avviso per l'imputato
della  possibilita'  di  estinguere  il  reato  a  mezzo  di condotte
riparatorie ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo in
violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Esaminata  l'eccezione sollevata dall'accusa in ordine al mancato
onere da parte della difesa dell'imputato di dimostrare e indicare la
rilevanza di tale questione sollevata, in violazione del principio in
virtu'  del  quale  la  legge  non  ammette ignoranza e pertanto tale
definizione  alternativa a tale procedimento doveva essere conosciuta
dall'imputato  indipendentemente  dalla  sua indicazione nell'atto di
citazione a giudizio.
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dalla difesa dell'imputato non e' manifestamente infondata
poiche'  la  mancata indicazione a pena di nullita' delle definizioni
alternative  al  procedimento  di  cui  all'art. 35  del d.lgs. 2000,
n. 274,  nell'atto  di  citazione  a  giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria,  limita il diritto di difesa dell'imputato in violazione
dei  principi  costituzionali  di  cui  agli artt. 3, 24, e 111 della
Costituzione,  tenuto  conto  inoltre  che non e' obbligo del giudice
facultare l'imputato con idonea informazione in udienza.
    Rilevato   che   in  ordine  alle  motivazioni  premesse,  appare
determinante    che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della  sollevata  questione di
legittimita'   costituzionale  perche'  essa  riguarda  la  validita'
essenziale della citazione a giudizio: