IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la contestuale sospensione del processo in corso per vedere riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 20 del d.lgs del 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere a pena di nullita' l'avviso per l'imputato della possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Esaminata l'eccezione sollevata dall'accusa in ordine al mancato onere da parte della difesa dell'imputato di dimostrare e indicare la rilevanza di tale questione sollevata, in violazione del principio in virtu' del quale la legge non ammette ignoranza e pertanto tale definizione alternativa a tale procedimento doveva essere conosciuta dall'imputato indipendentemente dalla sua indicazione nell'atto di citazione a giudizio. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato non e' manifestamente infondata poiche' la mancata indicazione a pena di nullita' delle definizioni alternative al procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. 2000, n. 274, nell'atto di citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, limita il diritto di difesa dell'imputato in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, tenuto conto inoltre che non e' obbligo del giudice facultare l'imputato con idonea informazione in udienza. Rilevato che in ordine alle motivazioni premesse, appare determinante che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale perche' essa riguarda la validita' essenziale della citazione a giudizio: