IL TRIBUNALE Nel procedimento civile avente ad oggetto azioni a tutela della proprieta' e risarcimento del danno, promosso da Orlando Canio Donato, residente in Asti, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Brignolo ed Emilio Sellitti del Foro di Asti, nei confronti di Bartolo Pata, residente in Asti, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Aufiero dei Foro di Asti, nonche' nei confronti di Maria Candela, residente in Asti, convenuta contumace, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che: a) la convenuta Maria Candela e' stata ritualmente evocata in giudizio a seguito di notifica dell'atto di citazione ex articolo 140 c.p.c, in data 11 settembre 2003, con raccomandata ritirata dal marito convivente, del pari convenuto, in data 13 settembre 2003; b) all'udienza di prima comparizione del 9 dicembre 2003 era dichiarata la contumacia della predetta Maria Candela; c) con ordinanza in data 23 - 25 giugno 2004 erano ammesse parte delle prove attrici ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio; d) su istanza dei patroni non era, peraltro, dato corso all'istruzione probatoria, essendo stata prospettata la pendenza di trattative intese a pervenire ad una bonaria definizione della lite; e) all'udienza 13 aprile 2005 il convenuto Pata dichiarava che la moglie Maria Candela non era capace d'intendere e di volere; f) alla successiva udienza del 12 maggio 2005 compariva personalmente Maria Candela che palesava inequivocabilmente la sua incapacita' d'intendere e di volere, rispondendo incongruamente alle domande dell'istruttore sulla sua data di nascita, sull'oggetto della causa e sulla natura dell'euro («Sono Maria Candela, nata a Montelepore (PA) il 28 del 12 se non sbaglio; richiesta di che anno risponde "dicembre".; A.D.R.: richiesta sull'oggetto della causa risponde: "non lo so sono troppo arrabbiata, non capisco niente" Richiesta su cosa sia l'euro, alza le braccia al cielo e risponde: "c'e' mio marito"»; g) alla stessa udienza il patrono del convenuto Bartolo Pata - marito di Maria Candela - produceva senza contestazioni, parte in copia, documentazione medica da cui risultava confermata la gravissima infermita' psichica della contumace (1. - Valutazione della Commissione di prima istanza per gli Accertamenti degli stati di invalidita' civile e delle condizioni visive e del sordomutismo in data 23 gennaio 2003, da cui emerge l'accertamento, fra l'altro, nei confronti della signora Candela di una forma di demenza grave; 2. - certificazione medica in data 20 aprile 2005, da cui si ricava che la stessa e' affetta da demenza con gravi turbe cognitive che la rendono non in grado di intendere e di volere); h) sempre all'udienza del 12 maggio 2005 parte attrice insisteva per la prosecuzione dell'istruttoria e questo g.i. si riservava di provvedere; Ritenuto che: i) sussiste, ad avviso del giudicante, palese, per i riscontri emersi all'udienza di comparizione della Candela, sottolineati ai punti f) e g) che precedono, la prova in causa dell'incapacita' naturale di quest'ultima; j) a prescindere dalla segnalazione dello stato d'incapacita' della contumace al pubblico ministero perche' valuti se promuovere azione a tutela, in via generale ma con effetti non retroattivi, della convenuta, segnalazione infra disposta, nessun rimedio normativa risulta utilizzabile a protezione della persona convenuta nel processo civile non in grado, per patologia psichica non giudizialmente ancora accertata, di seguire coscientemente la causa e di liberamente determinarsi in ordine ad essa, posto che la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c. e', per la lettera della norma, collegata all'incapacita' legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacita' naturale, mentre l'ipotesi disciplinata dall'articolo 4, quinto comma, seconda parte, legge primo dicembre 1970 n. 898 costituisce normativa speciale (si veda, per entrambe le interpretazioni nel senso prospettato, si' da ritenere in tal guisa orientato il diritto vivente, Cass. civ., seconda sezione, 14 giugno 1977, n. 2480); k) la mancata possibilita' di adottare un rimedio giudiziale a tutela dell'incapace naturale Maria Candela assume rilievo nel presente processo posto che questo giudice deve pronunciare sull'ulteriore corso del medesimo, sino a definirlo, e costituisce, ad avviso dello scrivente, una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, atteso che: 1) la predetta incapace non puo' usufruire, in concreto e non solamente da un punto di vista formale, del diritto di difesa assicurato dall'articolo 24, secondo comma della Carta costituzionale, trovandosi in condizioni di salute tali, come anzidetto, da non poter valutare, sotto il profilo intellettivo, le scelte da compiere e da non potersi conseguentemente, sotto il profilo volitivo, determinare, 2) si configura in ogni caso una lesione del diritto di uguaglianza del cittadino davanti alla legge, sancito dall'articolo 3, primo comma della Costituzione, considerata l'apparentemente irrazionale disparita' di trattamento normativo fra l'interdetto legale e quello nelle stesse condizioni di fatto anche se, provvisoriamente in assenza di sanzione giudiziale, naturale, ovvero, quantomeno, fra il cittadino mentalmente malato cui il presidente del tribunale nomina un curatore speciale ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, seconda parte, legge primo dicembre 1970 n. 898 ed il cittadino che, nella stessa situazione di malattia mentale, sia parte di un diverso processo civile; l) valutata la previsione generale della possibilita' di nomina di un curatore speciale all'incapace nel processo civile, di cui al citato articolo 78 c.p.c., pare doversi, in ultima analisi, ravvisare non manifestatamene infondata la delibazione incostituzionale della disposizione da ultimo citata, nella parte in cui non prevede, nell'interpretazione data dal diritto vivente, la possibilita' di applicazione anche all'incapace naturale, quale riscontrato in concreto dal giudice del medesimo processo; m) ritenuta comunque, la doverosita' di segnalare il fatto ai Procuratore della Repubblica in sede, per le valutazioni che saranno eventualmente ritenute di competenza di codesta Autorita'; Visto l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87.