IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  civile avente ad oggetto azioni a tutela della
proprieta'  e  risarcimento  del  danno,  promosso  da  Orlando Canio
Donato,  residente  in  Asti,  rappresentato  e difeso dagli avvocati
Fabrizio  Brignolo ed Emilio Sellitti del Foro di Asti, nei confronti
di   Bartolo   Pata,   residente  in  Asti,  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato Michele Aufiero dei Foro di Asti, nonche' nei confronti
di   Maria  Candela,  residente  in  Asti,  convenuta  contumace,  ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato che:
        a) la convenuta Maria Candela e' stata ritualmente evocata in
giudizio a seguito di notifica dell'atto di citazione ex articolo 140
c.p.c,  in  data  11 settembre  2003,  con  raccomandata ritirata dal
marito convivente, del pari convenuto, in data 13 settembre 2003;
        b)  all'udienza di prima comparizione del 9 dicembre 2003 era
dichiarata la contumacia della predetta Maria Candela;
        c)  con  ordinanza  in data 23 - 25 giugno 2004 erano ammesse
parte   delle  prove  attrici  ed  era  disposta  consulenza  tecnica
d'ufficio;
        d)  su  istanza  dei  patroni  non  era, peraltro, dato corso
all'istruzione  probatoria,  essendo stata prospettata la pendenza di
trattative intese a pervenire ad una bonaria definizione della lite;
        e)  all'udienza  13 aprile  2005 il convenuto Pata dichiarava
che la moglie Maria Candela non era capace d'intendere e di volere;
        f)  alla  successiva  udienza  del  12  maggio 2005 compariva
personalmente  Maria  Candela  che palesava inequivocabilmente la sua
incapacita'  d'intendere e di volere, rispondendo incongruamente alle
domande dell'istruttore sulla sua data di nascita, sull'oggetto della
causa   e  sulla  natura  dell'euro  («Sono  Maria  Candela,  nata  a
Montelepore  (PA)  il 28 del 12 se non sbaglio; richiesta di che anno
risponde  "dicembre".;  A.D.R.:  richiesta  sull'oggetto  della causa
risponde:  "non  lo  so  sono  troppo arrabbiata, non capisco niente"
Richiesta  su  cosa  sia l'euro, alza le braccia al cielo e risponde:
"c'e' mio marito"»;
        g)  alla stessa udienza il patrono del convenuto Bartolo Pata
-  marito  di Maria Candela - produceva senza contestazioni, parte in
copia,   documentazione   medica   da  cui  risultava  confermata  la
gravissima  infermita'  psichica  della  contumace  (1. - Valutazione
della  Commissione  di prima istanza per gli Accertamenti degli stati
di invalidita' civile e delle condizioni visive e del sordomutismo in
data  23 gennaio 2003, da cui emerge l'accertamento, fra l'altro, nei
confronti  della  signora Candela di una forma di demenza grave; 2. -
certificazione medica in data 20 aprile 2005, da cui si ricava che la
stessa e' affetta da demenza con gravi turbe cognitive che la rendono
non in grado di intendere e di volere);
        h)  sempre  all'udienza  del  12 maggio  2005  parte  attrice
insisteva  per  la  prosecuzione  dell'istruttoria  e  questo g.i. si
riservava di provvedere;
    Ritenuto che:
        i)   sussiste,  ad  avviso  del  giudicante,  palese,  per  i
riscontri   emersi   all'udienza   di   comparizione  della  Candela,
sottolineati  ai  punti  f)  e  g)  che  precedono, la prova in causa
dell'incapacita' naturale di quest'ultima;
        j) a prescindere dalla segnalazione dello stato d'incapacita'
della  contumace  al  pubblico ministero perche' valuti se promuovere
azione  a  tutela,  in  via  generale ma con effetti non retroattivi,
della   convenuta,   segnalazione   infra  disposta,  nessun  rimedio
normativa  risulta  utilizzabile a protezione della persona convenuta
nel  processo  civile  non  in  grado,  per  patologia  psichica  non
giudizialmente ancora accertata, di seguire coscientemente la causa e
di liberamente determinarsi in ordine ad essa, posto che la nomina di
un  curatore  speciale ex articolo 78 c.p.c. e', per la lettera della
norma,   collegata   all'incapacita'   legale  di  agire  di  diritto
sostanziale  e  non  alla mera incapacita' naturale, mentre l'ipotesi
disciplinata  dall'articolo  4,  quinto  comma,  seconda parte, legge
primo  dicembre  1970 n. 898 costituisce normativa speciale (si veda,
per  entrambe  le  interpretazioni  nel  senso  prospettato,  si'  da
ritenere  in  tal  guisa  orientato  il  diritto vivente, Cass. civ.,
seconda sezione, 14 giugno 1977, n. 2480);
        k)  la mancata possibilita' di adottare un rimedio giudiziale
a  tutela  dell'incapace  naturale  Maria  Candela assume rilievo nel
presente   processo   posto   che  questo  giudice  deve  pronunciare
sull'ulteriore  corso  del medesimo, sino a definirlo, e costituisce,
ad  avviso dello scrivente, una lesione di diritti costituzionalmente
garantiti, atteso che:
          1)  la  predetta incapace non puo' usufruire, in concreto e
non  solamente  da  un  punto di vista formale, del diritto di difesa
assicurato    dall'articolo    24,    secondo   comma   della   Carta
costituzionale,   trovandosi  in  condizioni  di  salute  tali,  come
anzidetto,  da  non poter valutare, sotto il profilo intellettivo, le
scelte  da  compiere  e  da  non  potersi  conseguentemente, sotto il
profilo volitivo, determinare,
          2)  si  configura  in  ogni caso una lesione del diritto di
uguaglianza    del    cittadino    davanti    alla   legge,   sancito
dall'articolo 3,   primo   comma   della   Costituzione,  considerata
l'apparentemente  irrazionale disparita' di trattamento normativo fra
l'interdetto  legale  e quello nelle stesse condizioni di fatto anche
se,  provvisoriamente  in  assenza  di sanzione giudiziale, naturale,
ovvero,  quantomeno,  fra  il  cittadino  mentalmente  malato  cui il
presidente  del  tribunale  nomina  un  curatore  speciale  ai  sensi
dell'articolo  4,  quinto  comma, seconda parte, legge primo dicembre
1970  n. 898 ed il cittadino che, nella stessa situazione di malattia
mentale, sia parte di un diverso processo civile;
        l)  valutata  la  previsione  generale  della possibilita' di
nomina  di  un curatore speciale all'incapace nel processo civile, di
cui  al  citato  articolo 78 c.p.c., pare doversi, in ultima analisi,
ravvisare    non    manifestatamene    infondata    la    delibazione
incostituzionale  della disposizione da ultimo citata, nella parte in
cui  non  prevede,  nell'interpretazione data dal diritto vivente, la
possibilita'  di  applicazione  anche  all'incapace  naturale,  quale
riscontrato in concreto dal giudice del medesimo processo;
        m) ritenuta comunque, la doverosita' di segnalare il fatto ai
Procuratore  della Repubblica in sede, per le valutazioni che saranno
eventualmente ritenute di competenza di codesta Autorita';
    Visto l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87.