LA CORTE DEI CONTI

    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  r.d.  12  luglio  1934,  n. 1214,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visti gli artt. 1 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
    Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visti  gli  artt.  131,  132, 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc.
civ.,  nonche' l'art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla
Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
    Visto l'atto introduttivo del giudizio;
    Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
    Uditi,   alla   pubblica   udienza  del  13  febbraio  2004,  con
l'assistenza  del  segretario  d'udienza  sig.  Renzo  Piasco, l'avv.
Cristiana   Bacino,  delegata  dall'avv.  Roberto  Carapelle  per  la
ricorrente    e    la    dott.ssa    Sabina   Fasciano,   funzionario
dell'I.N.P.D.A.P.  (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche) - sede di Torino, all'uopo delegata,
in rappresentanza dell'amministrazione convenuta;
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico
iscritto  in  data  13  novembre  2003  al n. 16434/C del registro di
segreteria,  promosso  dalla  signora  Lanza Carla, nata a Torino, in
data  5 marzo 1935, residente, alla data di proposizione del ricorso,
in Torino, via Tetti Gramaglia n. 19, ed elettivamente domiciliata ai
fini  del  presente  giudizio  in Torino, via San Pio V n. 20, presso
l'avv.  Roberto  Carapelle  che  la rappresenta e difende per procura
speciale a margine del ricorso introduttivo contro Istituto Nazionale
di  Previdenza  per  i  Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblica  -
INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.

                          Ritenuto in fatto

    L'INPDAP, con provvedimento in data 14 marzo 2003, prot. 1500/01,
chiedeva  alla  signora  Carla  Lanza la restituzione dell'importo di
Euro 4.600,31 relativo ad asserite indebite erogazioni pensionistiche
effettuate   alla   ricorrente,   gia'   dipendente   del   Ministero
dell'istruzione, assumendo che l'indebito risultasse dalla differenza
tra il trattamento pensionistico provvisorio erogato a partire dal 10
settembre  1985  e  quello  definitivo,  risultante  dal  decreto del
Provveditorato agli studi di Torino dell'11 settembre 2000, n. 497.
    L'ente  previdenziale comunicava, inoltre, alla signora Lanza che
a  partire  dal  1°  marzo  2003 avrebbe trattenuto l'importo di Euro
164,30 dal suo assegno mensile.
    La  signora  Lanza, ricevuta la predetta comunicazione, proponeva
ricorso  amministrativo  eccependo  la  parziale  illegittimita'  del
provvedimento  poiche'  non  era stato considerato, da un lato, che i
ratei  maturati  anteriormente  al 26 aprile 1993 sarebbero risultati
prescritti  e,  dall'altro, che sui ratei maturati successivamente al
1°  gennaio 1996 avrebbe dovuto essere operato l'abbattimento del 25%
previsto dalla legge n. 448 del 2001.
    In  mancanza  di  risposta  da  parte dell'ente previdenziale, la
signora  Lanza  ha  proposto  il  ricorso  introduttivo  del presente
giudizio,  che e' stato notificato all'INPDAP in data 21 ottobre 2003
e   depositato  il  successivo  13  novembre,  al  fine  di  ottenere
l'annullamento  parziale  del  provvedimento  dell'INPDAP  in data 14
marzo  2003  di  recupero  dell'indebito  formatosi  nel  periodo  10
settembre 1985-28 febbraio 2003.
    Sostiene   la   ricorrente   che   il   provvedimento   dell'ente
previdenziale e' illegittimo perche' l'azione per recuperare le somme
versate alla ricorrente anteriormente al 26 aprile 1993 e' prescritta
ai  sensi  dell'art.  2946  cod. civ. posto che l'INPDAP ha portato a
conoscenza della signora Lanza l'esistenza dell'indebito solo in data
26 aprile 2003.
    Rileva  un  altro profilo di illegittimita' nella circostanza che
l'ente  previdenziale  non  avrebbe  operato  la  riduzione  del 25%,
prevista  dall'art.  38,  commi  7  e 8 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448  sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio
1996 e il 31 dicembre 2000. A questo proposito, asserisce che sebbene
la norma citata sembri riferirsi alle sole prestazioni pensionistiche
a  carico  dell'INPS, l'art. 38 andrebbe interpretato come riferito a
tutte   le  prestazioni  previdenziali,  indipendentemente  dall'ente
erogatore,  poiche'  in  caso  contrario la disposizione risulterebbe
contraria   alla   Costituzione,   ravvisandosi   una  ingiustificata
disparita'  di  trattamento  fra  i pensionati INPS e quelli di altri
enti previdenziali.
    Ha  concluso  chiedendo l'accoglimento del ricorso nei limiti dei
motivi proposti.
    Resiste  al  ricorso l'INPDAP che si e' costituito in giudizio in
data  27  gennaio  2004,  depositando  una memoria con la quale si e'
opposto  all'accoglimento  del ricorso eccependo, preliminarmente, il
proprio  difetto di legittimazione derivante dalla circostanza che il
trattamento  pensionistico  era  stato determinato dal Provveditorato
agli  studi di Torino e, pertanto, solo quest'ultimo sarebbe stato il
legittimo contraddittore e, nel merito, contestando la fondatezza dei
motivi addotti dalla ricorrente.
    All'udienza   del  28  gennaio  2004,  l'avv.  Cristiana  Bacino,
delegata  dall'avv. Roberto Carapelle, difensore della ricorrente, ha
insistito  nella  domanda  e  la  dott.ssa Sabina Fasciano, per conto
dell'ente previdenziale.
    Il  g.u., rilevata la possibile influenza sul giudizio che poteva
presentare  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38,
comma  7  e  8,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proposta dalla
ricorrente,  invitava  le  parti  a depositare memoria illustrativa e
fissava nuova udienza di discussione per il giorno 13 febbraio 2004.
    Il   9   febbraio   2004,   la   ricorrente   depositava  memoria
illustrativa, ribadendo l'illegittimita' della norma sopra richiamata
per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    Il  successivo  10  febbraio,  l'INPDAP depositava memoria con la
quale   riteneva   l'infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  citato  art.  38, comma 7 e 8, stante il diverso
regime previdenziale del settore pubblico, rispetto a quello privato.
    All'odierna  pubblica  udienza,  dopo  aver  sentito le parti che
hanno  ribadito  le loro osservazioni, la causa e' stata trattenuta a
riserva.

                       Considerato in diritto

    Nell'odierno  giudizio la ricorrente contesta la legittimita' del
provvedimento   di   recupero   dell'indebito   promosso  dall'INPDAP
deducendo  due questioni, l'una attinente alla eventuale prescrizione
del  diritto  dell'ente  previdenziale  riferita  ai  ratei  maturati
anteriormente  al  26 aprile 1993 e l'altra relativa all'applicazione
della  riduzione  di  un quarto prevista dall'art. 38, comma 7, della
legge  n. 448  del  2001 sulle somme indebitamente percepite maturate
nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.
    Mentre  per la decisione della prima questione non si pone alcuna
questione  di  conformita'  alla Costituzione delle norme che debbono
essere applicate, la decisione della seconda comporta una valutazione
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 38, commi 7 e 8, della
legge  28  dicembre  2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
    Detta  norma,  infatti, prevede al comma 7 che «Nei confronti dei
soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
o  quote  di  prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa
luogo  al  recupero  dell'indebito  qualora i soggetti medesimi siano
percettori  di  un  reddito  personale  imponibile  ai fini IRPEF per
l'anno  2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31, euro» e al comma
8  che  «Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito i
trattamenti  di  cui  al  comma  7  siano  percettori  di  un reddito
personale  imponibile  ai  fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore  a  8.263,31  euro non sifa luogo al recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso».
    Le  norme  in  questione limitano il beneficio (irrecuperabilita'
totale  o  parziale delle somme indebitamente erogate) ai titolari di
trattamenti pensionistici a carico INPS.
    Sulla rilevanza della questione.
    La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 commi 7
e  8  della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e' rilevante ai fini della
decisione  del  presente  giudizio,  poiche' se accolta comporterebbe
l'accoglimento  della  domanda  proposta  dalla  ricorrente, la quale
contesta  la  legittimita'  del  provvedimento  di  recupero  emanato
dall'ente  previdenziale nella parte in cui non e' stata applicata la
riduzione pari ad un quarto delle somme incassate, prevista dal comma
ottavo dell'art. 38 (seconda questione).
    Sulla  non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
        1)  Gli  artt.  2033 e seguenti del codice civile regolano il
pagamento  dell'indebito  stabilendo che chi ha eseguito un pagamento
non  dovuto  ha  sempre diritto di ripetere cio' che ha pagato, salvo
che  si  tratti  di  una  prestazione  che costituisce offesa al buon
costume.
    La  buona  fede del percipiente vale solo ad escludere che questi
sia  tenuto alla corresponsione degli interessi a far data dal giorno
della prestazione, ma solo da quello della domanda di ripetizione.
        2)   Il   recupero  di  somme  indebitamente  corrisposte  su
trattamenti   pensionistici  e'  oggetto  di  un  vasto  contenzioso,
originato  soprattutto  dalla  circostanza  che, in numerosi casi, il
trattamento  pensionistico  corrisposto  al  dipendente  collocato in
quiescenza non e' definitivo ma, nel tempo, subisce mutamenti.
    Infatti,   al   momento  del  collocamento  in  quiescenza  viene
corrisposto al neopensionato un trattamento pensionistico provvisorio
che  non  e'  esattamente  determinato,  destinato  a  sopperire alle
esigenze  di vita del pensionato sino a quando non venga calcolato il
trattamento definitivo.
        3)  La  ripetizione  da  parte  dell'ente previdenziale delle
somme   corrisposte   in   eccesso  al  pensionato  a  seguito  della
determinazione   del  trattamento  pensionistico  definitivo  non  e'
esplicitamente  esclusa  da  alcuna norma, ne' per i pensionati i cui
trattamenti  economici  dipendono  dall'INPS  ne'  per  quelli  i cui
trattamenti dipendono dall'INPDAP.
        4)  Al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli per i
pensionati  ai  quali  erano state corrisposte indebitamente somme da
parte   degli  enti  previdenziali  e  di  contenere  il  conseguente
contenzioso,  il  legislatore,  con  la  legge finanziaria per l'anno
1997,  ha introdotto una disposizione speciale, l'art. 1, commi 260 e
261  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, con la quale ha previsto
che  «nei  confronti  dei  soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni  pensionistiche  ...  a  carico  degli  enti  pubblici di
previdenza  obbligatoria,  per  periodi anteriori al 1° gennaio 1996,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi
siano  percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno
1995 di importo pari o inferiore a Lire 16 milioni» (comma 260) e che
qualora   gli   stessi  soggetti  «siano  percettori  di  un  reddito
imponibile  IRPEF  per  l'anno  1995  di  importo superiore a Lire 16
milioni  non  sifa  luogo  al recupero dell'indebito nei limiti di un
quarto dell'importo riscosso».
    Con i citati commi 260 e 261, il legislatore ha inteso attribuire
un  beneficio  a  tutti  i  pensionati  ai quali risultassero versate
indebitamente  somme  di  denaro  anteriormente  al  1° gennaio 1996,
indipendentemente    dalla    gestione   previdenziale   alla   quale
appartenessero,  con  l'unico  limite del collegamento con il reddito
(del   beneficiario)  e  dell'arco  temporale  nel  quale  era  stato
incassato l'importo.
        5)  L'art.  38,  commi  7  e  8  della  legge  n. 448, la cui
applicazione  e'  invocata  dalla  ricorrente, limita il beneficio ai
pensionati che godano di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS.
    I  commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 appaiono,
conseguentemente,  contrastanti con l'art. 3 della Costituzione posto
che  situazione  uguali  (pensionati pubblici e privati percettoni di
indebite  erogazioni  pensionistiche)  vengono  disciplinate  in modo
differente  (pensionati  INPS  con  esenzione,  totale o parziale dal
rimborso;  pensionati  INPDAP  con  obbligo  di  rimborso), senza che
sussista  alcuna  valida  ragione di differenziazione esplicitata dal
legislatore.
    Infatti,  l'art.  38 della legge finanziaria per il 2001 contiene
alcune  norme,  non omogenee, in materia previdenziale e non contiene
alcuna  disciplina  analitica dei trattamenti pensionistici INPS, per
cui  non sembra esservi alcuna ragione che giustifichi la concessione
del  beneficio  dell'irripetibilita',  parziale o totale, delle somme
indebitamente erogate nei confronti dei soli pensionati che fruiscono
dei trattamenti erogati da tale ente.
    Non  e'  rinvenibile  neppure  alcuna  norma  che  giustifichi la
mancata  concessione  del beneficio ai pensionati dipendenti da altri
enti pubblici di previdenza, quali, in particolare, l'INPDAP.
    Inoltre,  la  formulazione  delle  norme  della  cui legittimita'
costituzionale  si dubita appare identica alla formulazione dei commi
260  e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 (riportata sopra),
salvo  che per un particolare: i destinatari. La finanziaria del 1997
si  riferisce  ai  pensionati  che fruiscono di trattamenti «a carico
degli  enti  pubblici  di previdenza obbligatoria», mentre quella del
2002  si  riferisce  solo  a  quelli  che percepiscono prestazioni «a
carico dell'INPS».
    La formulazione della norma sembra evidenziare che la limitazione
contenuta    nella   legge   finanziaria   per   il   2002   comporta
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento per tutti i pensionati
che   godono  delle  prestazioni  di  tutti  gli  enti  previdenziali
pubblici, diversi dall'INPS.
    Il  legislatore  ha  introdotto  una norma di «diritto singolare»
che,  in  assenza  di  altri  interventi normativi propri del sistema
previdenziale  gestito  dall'INPS  o  di  quello gestito dall'INPDAP,
discrimina,  senza  alcuna  ragione  i  pensionati «gestiti» da altri
sistemi previdenziali. Tanto piu' che la norma introdotta nel 2001 si
pone  in  continuita' con le previsioni contenute nei commi 260 e 261
dell'art.   1   della   legge  finanziaria  per  il  1997,  rendendo,
parzialmente  o totalmente irripetibili, le prestazioni previdenziali
percepite indebitamente nel periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000.