LA CORTE DEI CONTI Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli artt. 1 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205; Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc. civ., nonche' l'art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; Visto l'atto introduttivo del giudizio; Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa; Uditi, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2004, con l'assistenza del segretario d'udienza sig. Renzo Piasco, l'avv. Cristiana Bacino, delegata dall'avv. Roberto Carapelle per la ricorrente e la dott.ssa Sabina Fasciano, funzionario dell'I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) - sede di Torino, all'uopo delegata, in rappresentanza dell'amministrazione convenuta; Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto in data 13 novembre 2003 al n. 16434/C del registro di segreteria, promosso dalla signora Lanza Carla, nata a Torino, in data 5 marzo 1935, residente, alla data di proposizione del ricorso, in Torino, via Tetti Gramaglia n. 19, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Torino, via San Pio V n. 20, presso l'avv. Roberto Carapelle che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo contro Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore. Ritenuto in fatto L'INPDAP, con provvedimento in data 14 marzo 2003, prot. 1500/01, chiedeva alla signora Carla Lanza la restituzione dell'importo di Euro 4.600,31 relativo ad asserite indebite erogazioni pensionistiche effettuate alla ricorrente, gia' dipendente del Ministero dell'istruzione, assumendo che l'indebito risultasse dalla differenza tra il trattamento pensionistico provvisorio erogato a partire dal 10 settembre 1985 e quello definitivo, risultante dal decreto del Provveditorato agli studi di Torino dell'11 settembre 2000, n. 497. L'ente previdenziale comunicava, inoltre, alla signora Lanza che a partire dal 1° marzo 2003 avrebbe trattenuto l'importo di Euro 164,30 dal suo assegno mensile. La signora Lanza, ricevuta la predetta comunicazione, proponeva ricorso amministrativo eccependo la parziale illegittimita' del provvedimento poiche' non era stato considerato, da un lato, che i ratei maturati anteriormente al 26 aprile 1993 sarebbero risultati prescritti e, dall'altro, che sui ratei maturati successivamente al 1° gennaio 1996 avrebbe dovuto essere operato l'abbattimento del 25% previsto dalla legge n. 448 del 2001. In mancanza di risposta da parte dell'ente previdenziale, la signora Lanza ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, che e' stato notificato all'INPDAP in data 21 ottobre 2003 e depositato il successivo 13 novembre, al fine di ottenere l'annullamento parziale del provvedimento dell'INPDAP in data 14 marzo 2003 di recupero dell'indebito formatosi nel periodo 10 settembre 1985-28 febbraio 2003. Sostiene la ricorrente che il provvedimento dell'ente previdenziale e' illegittimo perche' l'azione per recuperare le somme versate alla ricorrente anteriormente al 26 aprile 1993 e' prescritta ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. posto che l'INPDAP ha portato a conoscenza della signora Lanza l'esistenza dell'indebito solo in data 26 aprile 2003. Rileva un altro profilo di illegittimita' nella circostanza che l'ente previdenziale non avrebbe operato la riduzione del 25%, prevista dall'art. 38, commi 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000. A questo proposito, asserisce che sebbene la norma citata sembri riferirsi alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, l'art. 38 andrebbe interpretato come riferito a tutte le prestazioni previdenziali, indipendentemente dall'ente erogatore, poiche' in caso contrario la disposizione risulterebbe contraria alla Costituzione, ravvisandosi una ingiustificata disparita' di trattamento fra i pensionati INPS e quelli di altri enti previdenziali. Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nei limiti dei motivi proposti. Resiste al ricorso l'INPDAP che si e' costituito in giudizio in data 27 gennaio 2004, depositando una memoria con la quale si e' opposto all'accoglimento del ricorso eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione derivante dalla circostanza che il trattamento pensionistico era stato determinato dal Provveditorato agli studi di Torino e, pertanto, solo quest'ultimo sarebbe stato il legittimo contraddittore e, nel merito, contestando la fondatezza dei motivi addotti dalla ricorrente. All'udienza del 28 gennaio 2004, l'avv. Cristiana Bacino, delegata dall'avv. Roberto Carapelle, difensore della ricorrente, ha insistito nella domanda e la dott.ssa Sabina Fasciano, per conto dell'ente previdenziale. Il g.u., rilevata la possibile influenza sul giudizio che poteva presentare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, proposta dalla ricorrente, invitava le parti a depositare memoria illustrativa e fissava nuova udienza di discussione per il giorno 13 febbraio 2004. Il 9 febbraio 2004, la ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo l'illegittimita' della norma sopra richiamata per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il successivo 10 febbraio, l'INPDAP depositava memoria con la quale riteneva l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 38, comma 7 e 8, stante il diverso regime previdenziale del settore pubblico, rispetto a quello privato. All'odierna pubblica udienza, dopo aver sentito le parti che hanno ribadito le loro osservazioni, la causa e' stata trattenuta a riserva. Considerato in diritto Nell'odierno giudizio la ricorrente contesta la legittimita' del provvedimento di recupero dell'indebito promosso dall'INPDAP deducendo due questioni, l'una attinente alla eventuale prescrizione del diritto dell'ente previdenziale riferita ai ratei maturati anteriormente al 26 aprile 1993 e l'altra relativa all'applicazione della riduzione di un quarto prevista dall'art. 38, comma 7, della legge n. 448 del 2001 sulle somme indebitamente percepite maturate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000. Mentre per la decisione della prima questione non si pone alcuna questione di conformita' alla Costituzione delle norme che debbono essere applicate, la decisione della seconda comporta una valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Detta norma, infatti, prevede al comma 7 che «Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31, euro» e al comma 8 che «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non sifa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso». Le norme in questione limitano il beneficio (irrecuperabilita' totale o parziale delle somme indebitamente erogate) ai titolari di trattamenti pensionistici a carico INPS. Sulla rilevanza della questione. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 commi 7 e 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, poiche' se accolta comporterebbe l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la legittimita' del provvedimento di recupero emanato dall'ente previdenziale nella parte in cui non e' stata applicata la riduzione pari ad un quarto delle somme incassate, prevista dal comma ottavo dell'art. 38 (seconda questione). Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. 1) Gli artt. 2033 e seguenti del codice civile regolano il pagamento dell'indebito stabilendo che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha sempre diritto di ripetere cio' che ha pagato, salvo che si tratti di una prestazione che costituisce offesa al buon costume. La buona fede del percipiente vale solo ad escludere che questi sia tenuto alla corresponsione degli interessi a far data dal giorno della prestazione, ma solo da quello della domanda di ripetizione. 2) Il recupero di somme indebitamente corrisposte su trattamenti pensionistici e' oggetto di un vasto contenzioso, originato soprattutto dalla circostanza che, in numerosi casi, il trattamento pensionistico corrisposto al dipendente collocato in quiescenza non e' definitivo ma, nel tempo, subisce mutamenti. Infatti, al momento del collocamento in quiescenza viene corrisposto al neopensionato un trattamento pensionistico provvisorio che non e' esattamente determinato, destinato a sopperire alle esigenze di vita del pensionato sino a quando non venga calcolato il trattamento definitivo. 3) La ripetizione da parte dell'ente previdenziale delle somme corrisposte in eccesso al pensionato a seguito della determinazione del trattamento pensionistico definitivo non e' esplicitamente esclusa da alcuna norma, ne' per i pensionati i cui trattamenti economici dipendono dall'INPS ne' per quelli i cui trattamenti dipendono dall'INPDAP. 4) Al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli per i pensionati ai quali erano state corrisposte indebitamente somme da parte degli enti previdenziali e di contenere il conseguente contenzioso, il legislatore, con la legge finanziaria per l'anno 1997, ha introdotto una disposizione speciale, l'art. 1, commi 260 e 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale ha previsto che «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche ... a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a Lire 16 milioni» (comma 260) e che qualora gli stessi soggetti «siano percettori di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a Lire 16 milioni non sifa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso». Con i citati commi 260 e 261, il legislatore ha inteso attribuire un beneficio a tutti i pensionati ai quali risultassero versate indebitamente somme di denaro anteriormente al 1° gennaio 1996, indipendentemente dalla gestione previdenziale alla quale appartenessero, con l'unico limite del collegamento con il reddito (del beneficiario) e dell'arco temporale nel quale era stato incassato l'importo. 5) L'art. 38, commi 7 e 8 della legge n. 448, la cui applicazione e' invocata dalla ricorrente, limita il beneficio ai pensionati che godano di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS. I commi 7 e 8 dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 appaiono, conseguentemente, contrastanti con l'art. 3 della Costituzione posto che situazione uguali (pensionati pubblici e privati percettoni di indebite erogazioni pensionistiche) vengono disciplinate in modo differente (pensionati INPS con esenzione, totale o parziale dal rimborso; pensionati INPDAP con obbligo di rimborso), senza che sussista alcuna valida ragione di differenziazione esplicitata dal legislatore. Infatti, l'art. 38 della legge finanziaria per il 2001 contiene alcune norme, non omogenee, in materia previdenziale e non contiene alcuna disciplina analitica dei trattamenti pensionistici INPS, per cui non sembra esservi alcuna ragione che giustifichi la concessione del beneficio dell'irripetibilita', parziale o totale, delle somme indebitamente erogate nei confronti dei soli pensionati che fruiscono dei trattamenti erogati da tale ente. Non e' rinvenibile neppure alcuna norma che giustifichi la mancata concessione del beneficio ai pensionati dipendenti da altri enti pubblici di previdenza, quali, in particolare, l'INPDAP. Inoltre, la formulazione delle norme della cui legittimita' costituzionale si dubita appare identica alla formulazione dei commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 (riportata sopra), salvo che per un particolare: i destinatari. La finanziaria del 1997 si riferisce ai pensionati che fruiscono di trattamenti «a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria», mentre quella del 2002 si riferisce solo a quelli che percepiscono prestazioni «a carico dell'INPS». La formulazione della norma sembra evidenziare che la limitazione contenuta nella legge finanziaria per il 2002 comporta un'ingiustificata disparita' di trattamento per tutti i pensionati che godono delle prestazioni di tutti gli enti previdenziali pubblici, diversi dall'INPS. Il legislatore ha introdotto una norma di «diritto singolare» che, in assenza di altri interventi normativi propri del sistema previdenziale gestito dall'INPS o di quello gestito dall'INPDAP, discrimina, senza alcuna ragione i pensionati «gestiti» da altri sistemi previdenziali. Tanto piu' che la norma introdotta nel 2001 si pone in continuita' con le previsioni contenute nei commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 1997, rendendo, parzialmente o totalmente irripetibili, le prestazioni previdenziali percepite indebitamente nel periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000.